Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5621 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 08/03/2010), n.5621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31341/2006 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

DELLA MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato MARAFIOTI LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TOMMASINI Emidio, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA (U.T.G.) DI REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1328/2005 del GIUDICE DI PACE di REGGIO

CALABRIA, dell’8/11/05 depositata l’11/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Reggio Calabria con sentenza dell’11 novembre 2005 accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da G. M. avverso la Prefettura di Reggio Calabria, per l’annullamento di due ordinanze ingiunzione relative a violazione della L. n. 386 del 1990, per emissione di assegni senza autorizzazione. Rilevava che le ordinanze contenevano dati errati e che pertanto dovevano essere dichiarate illegittime. Aggiungeva però che in via subordinata il ricorrente aveva chiesto la propria condanna al pagamento della sanzione effettivamente dovuta, così riconoscendo implicitamente le contestate violazioni. Pertanto rideterminava le sanzioni e condannava l’opponente al pagamento di somme per circa ottomila euro complessivi.

G.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8 novembre 2006; l’amministrazione è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2730 c.c., e segg., per essersi la decisione fondata su una asserita e presunta confessione erroneamente individuata dal giudice nella propria richiesta subordinata. Denuncia inoltre l’illogicità della motivazione, posto che l’accoglimento della domanda principale precludeva “l’esame della domanda formulata “solo” in via meramente subordinata”.

Le censure colgono nel segno ed evidenziano la manifesta fondatezza del ricorso. La semplice lettura della sentenza ne evidenzia la palese illegittimità. L’accoglimento della domanda principale di annullamento delle due ordinanze impugnate è stato infatti sancito inequivocabilmente nella prima parte della sentenza, ove si legge testualmente che il “giudicante non può che dichiarare la illegittimità delle ordinanze ingiunzioni rese dal prefetto di Reggio Calabria”. A tale pronuncia il giudice di pace doveva arrestarsi, perchè l’accoglimento della domanda principale impediva l’esame della domanda avanzata in via subordinata dall’opponente, come da questi puntualmente e inequivocabilmente rilevato in ricorso, ancorchè senza denunciare esplicitamente l’ultrapetizione. In ogni caso l’esame della domanda subordinata, volta a conseguire una diminuzione della sanzione nei limiti “della sanzione effettivamente accertata come dovuta” (così testualmente la sentenza nel riportare l’istanza dell’opponente), non legittimava il giudicante a ritenere sussistente la confessione della sussistenza della violazione e dell’entità della sanzione. Come la stessa sentenza afferma, antegiudizio sarebbe stato necessario un intervento in via di autotutela dell’opposta Prefettura, che avrebbe dovuto rettificare (rectius: annullare e riemettere) le ordinanze. Il giudice di pace si è invece sostituito all’amministrazione e ha ritenuto l’esistenza di animus confitendi e di una volontà dell’opponente di sottoporsi alla sanzione. Tutto ciò contrastava con la tesi principale esposta in opposizione e comunque era suscettibile di esame solo in via subordinata, ove cioè vi fosse stato il rigetto del primo motivo, che era stato invece accolto.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’intimata alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ad entrambi i gradi di giudizio. Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., all’accoglimento integrale dell’originaria opposizione, giacchè il giudice di merito ha già dichiarato illegittimi i provvedimenti impugnati; detta decisione, dopo l’annullamento della sentenza nella parte in cui ha esaminato la domanda subordinata, resta ferma, dovendosi pertanto del tutto – e non parzialmente annullare i provvedimenti impugnati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ridetermina l’entità della sanzione e, decidendo nel merito, accoglie integralmente l’opposizione e annulla i provvedimenti impugnati. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidante in Euro 800,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge quanto al giudizio di merito e in Euro 800,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge quanto al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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