Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5620 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15237/2018 proposto da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’, 20, presso

lo studio dell’avvocato S PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO VSBC

&, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO BRUNI;

– ricorrente –

contro

IACP PROVINCIA AVELLINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2411/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2005, la Velardo Costruzioni S.r.l., convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma lo I.A.C.P. della Provincia di Avellino e la Nuova Tirrena S.p.a. (oggi Groupama S.p.a.), chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione, ai sensi della L. n. 741 del 1981, art. 5, della polizza fideiussoria prestata dalla compagnia di assicurazioni convenuta in suo favore, al fine di garantire i lavori di costruzione di 13 alloggi affidati in appalto ad essa attrice dallo I.A.C.P. e, pertanto, dichiarare non dovute dalla Nuova Tirrena la somma pretesa dall’Istituto per incameramento della garanzia.

Si costituì la Nuova Tirrenia, eccependo in via preliminare l’estinzione della garanzia della L. n. 741 del 1981, ex art. 5, nonchè, nel merito, l’illegittimità del procedimento amministrativo seguito dall’ente per procedere alla rescissione del contratto. Formulò altresì, in via subordinata, domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della Velardo Costruzioni. Lo I.A.C.P., a sua volta, si costituì in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna della Nuova Tirrena al pagamento dell’intero importo garantito nonchè della Velardo Costruzioni al pagamento del maggior danno.

Istruita la causa mediante c.t.u., il Tribunale, con sentenza n. 16685/2012, rigettò la domanda confermando la vigenza della garanzia e l’efficacia della relativa escussione da parte dello I.A.C.P.; rigettò la domanda riconvenzionale risarcitoria dello stesso I.A.C.P. e accolse invece la domanda riconvenzionale di rivalsa svolta in via subordinata dalla Groupama S.p.a..

11 primo giudice ha ritenuto che la garanzia fosse stata escussa tempestivamente dallo I.A.C.P., considerato che i lavori di appalto non erano mai stati ultimati dalla società attrice, la quale, pertanto, non poteva invocare a proprio vantaggio la circostanza del mancato collaudo, derivante dal suo stesso inadempimento.

Inoltre, secondo il Tribunale, dalla emergeva che la Velardo Costruzioni avesse interrotto i lavori senza validi motivi e pertanto risultava legittimo il provvedimento di rescissione del contratto d’appalto adottato dallo I.A.C.P..

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 2411/2017, depositata il 12 aprile 2017.

Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello ha ritenuto che il mancato collaudo dipendesse da fatto addebitabile all’appaltatrice, la quale aveva unilateralmente interrotto i lavori commissionati, benchè non fossero terminati. Inoltre, secondo la Corte di Roma, la Velardo Costruzioni (nelle more divenuta Made S.p.a. e poi dichiarata fallita) non poteva invocare a proprio favore l’eccezione di inadempimento. Infatti, la decisione della stazione appaltante di stabilire unilateralmente i prezzi della seconda variante non era in sinallagma con l’obbligazione dell’appaltatrice di completare i lavori di appalto già contrattualmente assunti. Quest’ultima, quindi, avrebbe dovuto completare tali lavori e poi porre in essere ogni attività di contrattazione con la parte, se del caso ricorrendo alla sede giudiziale.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi, la Groupama Assicurazioni S.p.a..

3.1. Gli intimati I.A.C.P. della Provincia di Avellino e Fallimento Made S.p.a. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata ultimazione dei lavori per inadempimento dell’impresa appaltatrice fosse circostanza idonea a sollevare l’ente dall’obbligo di procedere al collaudo.

Al contrario, secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, il fatto imputabile all’impresa, che in base alla norma richiamata esclude l’estinzione delle garanzie per l’omissione o il ritardo del collaudo, deve essere inteso non quale inadempimento, vizio o difetto delle opere, ma quale evento, riferibile all’impresa, che impedisca od ostacoli “fisicamente” lo svolgimento delle operazioni di collaudo (ad esempio, mancata consegna delle opere, mancata rimozione di materiali ed attrezzi).

Il motivo è infondato.

Laddove l’inadempimento contestato alla società appaltatrice consista nell’interruzione unilaterale dell’esecuzione dei lavori, tale da legittimare la stazione appaltante ad esercitare il potere di rescindere unilateralmente il rapporto, trova applicazione il principio secondo cui l’estinzione delle garanzie, ordinariamente ricollegabile in via automatica all’omissione o al ritardo nell’effettuazione delle operazioni di collaudo, può essere impedita, non solo da una condotta o un evento, comunque riferibile all’impresa, tale da impedire od ostacolare “fisicamente” lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine previsto dalla legge, ma anche da una condotta inadempiente dell’impresa, tale da indurre la stazione appaltante a porre fine al rapporto contrattuale mediante l’attivazione dei poteri ufficiosi di risoluzione anticipata del rapporto, e quindi da rendere impossibile il completamento delle opere, con la conseguenza che queste ultime non possono essere, per definizione, oggetto di collaudo nel termine di legge (Cass. civ. Sez. I, 09-05-2018, n. 11189; Cass. civ. Sez. I, 21/12/2015, n. 25674).

Si è infatti osservato che un’interpretazione della norma in esame volta ad includere nella nozione di “fatto estintivo” fattispecie come quella in esame, in cui la mancata effettuazione del collaudo dipende (in definitiva dal comportamento non diligente o non corretto dell’impresa appaltatrice dei lavori, accertabile indipendentemente da una formale constatazione in contraddittorio tra le parti, consentirebbe alla parte inadempiente di trarre beneficio dalla propria condotta contraria agli obblighi derivanti dal contratto, fino ad escludere la stessa operatività della garanzia, rilasciata proprio al fine di tutelare la stazione appaltante dai fatti dannosi ascrivibili all’impresa (cfr. Cass., Sez. 1, 21/12/2015, n. 25674).

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza, accertata anche dal c.t.u., che i nuovi prezzi imposti dallo I.A.C.P. all’appaltatrice non avrebbero consentito a quest’ultima di realizzare alcun guadagno.

La controprestazione della stazione appaltante che il giudice dell’impugnazione avrebbe dovuto considerare, al fine di verificare l’alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente legittimità dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla Velardo Costruzioni, non era quella di aver stabilito unilateralmente i prezzi della seconda perizia di variante, bensì quella di aver imposto prezzi talmente bassi che i margini di guadagno per l’impresa sarebbero stati estremamente bassi o addirittura nulli, così compromettendo la sopravvivenza dell’impresa stessa sul mercato.

Il secondo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha correttamente ritenuto che non rileva, al fine di giustificare l’inadempimento dell’impresa, la circostanza che la stazione appaltante avesse unilateralmente fissato i prezzi dei lavori previsti nella seconda perizia di variante (anche se tali prezzi, come risulta effettivamente dalla c.t.u., fossero stati fissati in un importo di molto inferiore a quelli relativi alle opere già accettate, lasciando presumere margini di guadagno molto bassi o addirittura nulli).

Come osserva la sentenza di secondo grado, la Velardo Costruzioni avrebbe dovuto: quantomeno completare i lavori di appalto già contrattualmente assunti e poi porre in essere ogni attività di contrattazione con la parte, se del caso ricorrendo alla sede giudiziale, al fine di ottenere prezzi adeguati per le opere da eseguirsi in variante.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c..

La sentenza impugnata sarebbe censurabile anche laddove sembra ritenere che, nei contratti a prestazioni corrispettive, il giudice, ai fini della valutazione della legittimità dell’eccezione di inadempimento, debba aver riguardo alle sole obbligazioni principali e non anche alle obbligazioni collaterali di collaborazione e protezione, che sono esplicazione dei generali principi di correttezza e buona fede contrattuale.

Se la Corte d’appello, in applicazione dei suddetti principi, avesse avuto riguardo anche alle richiamate obbligazioni accessorie, non avrebbe potuto che ritenere legittima l’eccezione di inadempimento dell’impresa, la quale aveva mostrato di avere agito con correttezza e buona fede, mostrandosi collaborativa e disponibile alla soluzione delle varie problematiche sorte nel corso del rapporto contrattuale. Come sarebbe stato evidenziato anche dalla c.t.u., nei periodi lavorativi, l’impresa aveva condotto le opere in modo produttivo e coerente con il contratto di appalto; la sospensione dei lavori tra il febbraio 1999 e il luglio 2000 era da ascrivere alla responsabilità dello I.A.C.P., che aveva ritardato l’approvazione della seconda perizia di variante; la Velardo Costruzioni, anzichè risolvere il contratto per inadempimento grave della controparte, come avrebbe avuto possibilità di fare in ragione della predetta sospensione, aveva accettato di stipulare un atto aggiuntivo che consentiva la prosecuzione dei lavori; la stessa impresa, oltre ad aver motivato tempestivamente il proprio rifiuto a proseguire i lavori, aveva tentato una soluzione bonaria della questione, richiesta cui la stazione appaltante si era invece sottratta.

Infine, è inammissibile il terzo motivo di ricorso.

La Corte territoriale ha correttamente proceduto ad effettuare il giudizio di comparazione in ordine al complessivo comportamento di ambo le parti (da parte dello I.A.C.P., la fissazione unilaterale di prezzi delle opere in variante, contro l’impegno assunto di concordarli con l’impresa; da parte dell’impresa, l’interruzione unilaterale dei lavori originariamente assunti motivato con il rifiuto dei prezzi fissati per le nuove opere), al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma.

Tale accertamento, congruamente motivato, è riservato al giudice del merito e pertanto incensurabile in questa sede.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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