Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5620 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 21/02/2022), n.5620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19049-2020 proposto da:

UNIVERSA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

TRIONFALE, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA ANTRILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO D’ANTONIO;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 672/2019 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 24/ 10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Università degli Studi G. D’Annunzio in (OMISSIS) ricorre avverso provvedimento del Tribunale di Chieti che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione della medesima Università al provvedimento in data 13 luglio 2016 del Garante per la Protezione dei dati personali, notificato il 2 agosto 2016, che le aveva contestato (e inibito l’ulteriore) illecito trattamento di dati personali.

Ad avviso del Tribunale, il ricorso era stato depositato – in forma integrale e completa nella indicazione delle richieste formulate e della procura alle liti – solo il 13 ottobre 2016, cioè oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento opposto, avvenuta in data 2 agosto 2016, non potendo darsi rilievo alla data (30 settembre 2016) di deposito telematico del primo ricorso che, essendo incompleto in alcune pagine (da 39 a 42), non era riconoscibile come atto di opposizione codice privacy, ex art. 152 (D.Lgs. n. 196 del 2003).

L’Autorità Garante resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Università denuncia violazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3-4), e dell’art. 164 c.p.c., commi 4 e 5, per non avere considerato che il ricorso in opposizione era stato tempestivamente depositato in data 30 settembre 2016, né il giudice ne aveva rilevato d’ufficio la nullità e, comunque, l’Università aveva, in data 13 ottobre 2016, depositato nuovamente il ricorso notificato al Garante completo di tutte le pagine, in tal modo sanando la precedente eventuale irregolarità, con l’effetto che l’atto aveva raggiunto lo scopo cui era preordinato.

Il ricorso è fondato.

Il ricorso al Tribunale, seppur incompleto mancando alcune pagine ma in forma comprensibile quanto all’oggetto del contendere e alle richieste della parte, è stato depositato tempestivamente in data 30 settembre 2016 e poi successivamente notificato in versione integrale.

Non rileva che la notificazione del ricorso sia avvenuta quando il termine era scaduto, essendo stato il gravame ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l’instaurazione del contraddittorio (principio applicabile ai procedimenti regolati dal rito del lavoro, qual è quello previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 10, in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali); né rileva che successivamente il ricorso sia stato ridepositato in versione integrale in data 13 ottobre, essendo a questa data già avvenuto il deposito valido e tempestivo.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Chieti per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Chieti, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

 

 

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