Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5620 del 11/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5620 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Gemelli Maria Paola
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
62/2011/2
depositata il 18/4/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/2/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Wito-Ravv.
p
,
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Gemelli Maria Paola
contro l’Agenzia delle Entrate è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14793/2012
Lti
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 11/03/2014
Agenzia
contro la sentenza della CTP di Messina n. 441/7/2005 che aveva accolto il
ricorso avverso la cartella di pagamento n. 2952003010180016/002 per INVIM.
La CTR, dopo avere richiamato il disposto dell’art. 16, 10 comma della L. 289/2002, e la
sentenza della CTP di Messina 217/7/2002 con la quale era stato parzialmente accolto il
ricorso della Arlo Costruzioni s.r.l. — acquirente dell’immobile- rideterminando il valore del
venditrice in applicazione dell’art. 1306 c.c..
Il ricorso proposto
si articola in due
motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 20/2/2014 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si
perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta
consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita;
ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazionecome nel caso in esame- la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammisibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 20/2/2014
11 Funzionario Giudiziario
bene a L. 612.500.000, riteneva applicabile tale minor valore, ai fini INVIM, anche alla