Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 562 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 15/01/2020), n.562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5182-2014 proposto da:

N.B., NUMERO DIECI IMMOBILIARE SRL, elettivamente

domiciliati in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO DE SENSI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 299/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Numero Dieci Immobiliare s.r.l. e N.B. impugnarono l’avviso di rettifica e liquidazione in relazione al valore dichiarato (Euro 289.350,00) nell’atto di compravendita, stipulato l'(OMISSIS) e registrato l’1(OMISSIS), di un terreno sito in Comune di (OMISSIS), secondo le prescrizioni del P.R.G. edificabile, e l’adita Commissione tributaria provinciale di Roma accolse parzialmente i riuniti ricorsi e ridusse la base imponibile (Euro 400.000,00), decisione confermata, a seguito di appello dei contribuenti, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 299/04/2013, pronunciata il 18/4/2013 e depositata il 17/7/2013, sul rilievo che, in tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, il valore del bene oggetto di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali deve essere calcolato alla data dell’atto traslativo, tenendo conto anche delle utilizzazioni potenziali e che, nel caso di specie, era stato rilasciato il permesso di costruire e l’area risultava inserita in un ambito a pianificazione definita che ne garantiva “la sicura e pronta utilizzazione edificatoria”, che inoltre i valori OMI, per le peculiari modalità di raccolta dei dati medi del mercato, pur costituendo semplici presunzioni, costituiscono indubbie fonti di orientamento nella determinazione del valore venale dei beni immobili, che infine il rimborso dell’imposta catastale non spettava in ragione della condivisibile interpretazione della normativa di riferimento indicata dall’Amministrazione finanziaria.

Ricorrono i contribuenti, con due motivi, per la cassazione della sentenza; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52,D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 12,L. n. 212 del 2000, art. 7, giacchè la CTR ha erroneamente considerato adeguata la motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione ancorchè fondata soltanto sui il valori OMI e su una perizia di stima dell’Agenzia del Territorio, relativa ad altro terreno, non allegata all’atto impugnato.

Con il secondo motivo lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione di norme di diritto, in particolare, l’art. 111 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e art. 118 disp. att. c.p.c., stante la carenza assoluta della motivazione della sentenza della CTR in ordine alle ragioni di rigetto della istanza di rimborso dell’imposta catastale versata al momento della registrazione dell’atto in misura proporzionale anzichè fissa (Euro 168,00), nonostante l’applicabilità della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, trattandosi di terreno incluso in piano urbanistico particolareggiato.

La suesposte censure non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Quanto alla prima, questa Corte ha chiarito che “In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.” (Cass. n. 21813/2018).

Orbene, gli ricorrenti riferiscono (ricorso pag. 10) che nell’atto impositivo impugnato il valore dell’area edificabile compravenduta è frutto dell’applicazione dei valori OMI e del metodo sintetico -comparativo, avendo utilizzato parametricamente la stima effettuata dall’Agenzia del Territorio di altra area edificabile, con caratteristiche omogenee, sita nel medesimo Comune di (OMISSIS), stima sulla cui scorta era stato ritenuto congruo il valore per metro quadro dichiarato in quella transazione dalle parti contraenti, sicchè può senz’altro escludersi che la rideterminazione del valore del terreno per cui è causa sia stata frutto soltanto del rilevato scostamento fra il valore dichiarato in atto e valore del bene risultante dalle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, essendo stato preso in considerazione un elemento di riscontro della attendibilità di dette quotazioni. La CTR del Lazio, in altri termini, ha esaminato la questione prospettata dai contribuenti con il gravame, risolvendola in base alla prioritaria rilevanza della perizia stragiudiziale prodotta in appello e l’iter logico della decisione risulta in tal modo sufficientemente espresso mediante il riferimento all’elemento di prova valorizzato, e gli odierni ricorrenti, attraverso il richiamo alla perizia di parte privata, si limitano, in buona sostanza, semplicemente a mettere in luce la non rispondenza della ricostruzione dei fatti al diverso convincimento soggettivo di essa parte, a contrapporre una valutazione alternativo del materiale probatorio.

Del resto, come questa Corte ha reiteratamente affermato, “In tema di contenzioso tributario, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.” (Cass. n. 101/2015).

Quanto, poi, al profilo motivazionale è appena il caso di evidenziare che la irrilevanza della mancata allegazione all’avviso impugnato della sopra ricordata perizia di stima dell’Agenzia del Territorio atteso che non è contestata la circostanza che il terreno utilizzato per la comparazione dei valori fosse compiutamente identificato catastalmente e dunque che il relativo atto traslativo costituisse un dato agevolmente conoscibile dai contribuenti, in grado di conoscere le ragioni della pretesa e difendersi.

Parimenti infondata è la seconda censura, atteso che le ragioni della conferma del rigetto della domanda di rimborso della imposta catastale assolta in sede di registrazione dell’atto di compravendita del terreno sono analiticamente esposte nella sentenza della CTR (pag. 3), sia pure nella parte dedicata allo svolgimento del fatto, laddove il giudice di appello riporta puntualmente la interpretazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, alla quale si è attenuta l’Amministrazione, la quale aveva negato l’invocato trattamento tariffario agevolato per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici, facendola propria (“condividendo questo giudice l’interpretazione della normativa applicabile prospettata dall’Agenzia delle Entrate e sopra riportata”), attesa la nuova regolamentazione applicabile alla fattispecie per cui è causa, decisione peraltro in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3536/2018).

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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