Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 562 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 13/06/2016, dep.12/01/2017),  n. 562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3255-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO PALLADINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO D’ARAGONA giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 389/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

1. C.M., artista del gruppo musicale “(OMISSIS)”, impugnava con distinti atti tre avvisi di accertamento dell’Agenzia dell’Entrate che, per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002, aveva accertato maggior redditi rispetto a quelli dichiarati a titolo di lavoro autonomo ed erogati dall’Agenzia “The Top Agency” s.r.l.

2. Con sentenza del 20/11/2006 la CTP di Salerno rigettava i tre ricorsi riuniti.

3. A seguito di appello, la CTR di Salerno riformava la pronuncia di primo grado annullando gli accertamenti. Osservava la Commissione che l’Agenzia delle Entrate non aveva provato il rispetto del D.Lgs. 212 del 2000, art. 7 laddove è previsto che se la motivazione di un atto rinvia ad un altro, quest’ultimo deve essere allegato. Infatti agli avvisi di accertamento non risultava essere stato allegato il PVC della Guardia di Finanza redatto in danno della predetta agenzia artistica.

Nel merito, inoltre, l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito alcuna prova documentale della erogazione in favore del C. di compensi in “nero” (assegni, bonifici od altro) e pertanto l’accertamento era stato basato su mere presunzioni.

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, lamentando:

4.1. La violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, laddove la CTR non aveva tenuto conto che l’obbligo di allegazione dell’atto richiamato viene meno se a detto atto abbia partecipato la parte interessata. Nel caso in esame il C. aveva partecipato all’atto, sottoscrivendo il PVC in ogni pagina, rilasciando anche dichiarazioni finali.

4.2. La violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e l’omessa motivazione su punti decisivi, laddove la CTR non aveva dato conto in sentenza e valutato il rinvenimento presso l’Agenzia artistica di documentazione extracontabile (schede di concerti, riepiloghi contabili di prima nota, annotazioni di entrata ed uscita di cassa) che integrava una contabilità in nero determinate gravi indizi di evasione, con onere della prova invertito.

Chiedeva pertanto che la sentenza impugnata fosse cassata.

5. Propone controricorso il C. evidenziando:

5.1. La inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo, per non avere formulato la ricorrente un chiaro quesito di diritto.

5.2. La infondatezza del medesimo primo motivo, considerato che il PVC a cui aveva partecipato il C. era quello della G.di F. di Salerno redatto nei suoi confronti, ma non quello da cui era scaturita l’indagine e, cioè, quello della G.di F. di Roma a carico della “The TOP Agency”. In ogni caso il ricorrente non aveva indicato specifici vizi motivazionali.

Chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in subordine, il rigetto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso dell’Ufficio è infondato e deve essere rigettato.

2. Quanto al primo motivo va ricordato che lo Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 2000) all’art. 7, nel disciplinare la chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, stabilisce che questi devono essere motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Stabilisce inoltre che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto (per relationem), questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.

Nel caso in esame l’accertamento a carico del C. traeva spunto da un PVC della Guardia di Finanza a carico della “The TOP Agency” di Roma.

L’Ufficio ricorrente ha ritenuto che non fosse necessaria l’allegazione di tale atto all’avviso di accertamento, perchè al verbale aveva partecipato anche il C..

Tale affermazione, come correttamente osservato in controricorso ed indicato in sentenza, è errata. Infatti il C. ha partecipato al verbale redatto dalla G. di F. di Salerno a suo carico in data 21/10/2004, ma non a quello presupposto, in danno della citata “The TOP Agency”, redatto invece dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma e nel quale il C. non ha avuto alcuna parte.

Pertanto sussiste la violazione del citato art. 7 come rilevato dal CTR di Salerno.

3. In ordine alla circostanza allegata dall’Ufficio ricorrente relativa alla prova dell’evasione, la censura è formulata in modo generico e priva di autosufficienza. Invero nuovamente l’Agenzia delle Entrate fa riferimento a documentazione extracontabile della citata società romana, con valenza indiziaria nei suoi confronti, ma non indica specifici documenti da cui trarre la prova della percezione di compensi in nero da parte del C. (assegni, bonifici od altro).

Sul punto le doglianza formulate invitano in modo generico ad una rilettura del merito della vicenda non consentita in questa sede a fronte di una motivazione della sentenza impugnata coerente e logica.

Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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