Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5619 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18711/2015 proposto da:

Valtellina Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via del Banco di Santo Spirito

42, presso lo studio dell’avvocato Francesco Pisenti, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Olivieri Eleonora,

Romiti Giacomo, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) Spa, in persona del Curatore Fallimentare

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Vescovio 21,

presso lo studio dell’avvocato Manferoce Tommaso, rappresentato e

difeso dall’avvocato Dè Micheli Stefano, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PADOVA, del 15/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2019 da Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Valtellina ha presentato domanda di insinuazione in via di privilegio pignoratizio nel fallimento della s.p.a. (OMISSIS), ponendo, a titolo del credito, il diritto al corrispettivo per l’esecuzione di prestazioni attinenti alla realizzazione di impianti fotovoltaici e, a titolo della prelazione, il pegno costituito al riguardo dalla società poi fallita su quote di partecipazione nella s.r.l. Sunex 8 e nella s.r.l. Sunex 9.

Il giudice delegato ha ammesso il credito in parte al privilegio e in parte al chirografo, motivando la parziale esclusione della prelazione, che ne è seguita, nei seguenti termini: “escluso privilegio pignoratizio sulle altre quote detenute dal fallimento revocabile ai sensi della L. Fall., art. 67, n. 4 e L. Fall., art. 69 bis”.

2.- Valtellina ha proposto allora opposizione L. Fall., ex art. 98, avanti al Tribunale di Padova. Che la ha respinta con decreto depositato in data 15 giugno 2015.

3.- Ritenuta l’applicabilità alla fattispecie della norma della L. Fall., art. 69 bis, non ravvisando ragioni per scriminare dalle altre l’ipotesi della domanda di concordato c.d. in bianco, il Tribunale ha osservato che la sussistenza della scientia decoctionis emergeva da una ampia serie di elementi: in particolare, da dilazioni di pagamenti richieste, concesse, ma poi non rispettate alle nuove scadenze, nonchè da numerosi protesti e pure dalla presenza di piani di ristrutturazione con il ceto bancario.

Ha poi escluso che nella specie concreta fosse presente un accordo novativo, idoneo – secondo la prospettazione affermata dall’opponente – a rendere la garanzia rappresentata dal pegno delle quote di s.r.l. non già relativa al credito scaduto (i.e.: all’obbligazione originaria), bensì contestuale al credito nuovo e sostitutivo del precedente.

4.- Avverso questa pronuncia ricorre la s.p.a. Valtellina, promuovendo quattro motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, il fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il primo motivo denunzia “violazione di norma di diritto: L. Fall., art. 69 bis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Nel caso di specie – segnala il ricorrente – è stata presentata solo una domanda di concordato c.d. in bianco L. Fall., ex art. 161, comma 6, a cui è seguita, omesso ogni medio, la dichiarazione di fallimento: senza che venisse presentata “una proposta, nè un piano, nè la relativa documentazione”. Senza, soprattutto, che fosse ancora stata compiuta la scelta se non optare, in luogo del concordato, per la diversa procedura dell’accordo di ristrutturazione.

Posta questa peculiare situazione – così si stima – “non si è perfezionata alcuna domanda di concordato preventivo, con ciò dovendosi necessariamente intendere quella di cui all’art. 161, comma 1, completa della proposta, del piano e della documentazione indicata ai commi 2 e 3 della norma” in questione. “E’ dunque palese” – si conclude – che non ci troviamo al cospetto della fattispecie prevista dalla L. Fall., art. 69 bis, comma 2″.

6.- Il motivo non merita di essere accolto.

Come ha rilevato la recente pronuncia di Cass., 27 novembre 2019, n. 31051, “l’applicazione della regola di consecuzione, di cui alla L. Fall., art. 69 bis, attiene, invero, alla esistenza di una procedura concorsuale (poi sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di un’unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell’impresa), non già alla compiuta formulazione di una domanda ad hoc. Secondo quanto indica, se non altro, la disposizione della L. Fall., art. 168 (che appunto trova applicazione anche nell’ipotesi di concordato in bianco)”.

“Il tenore testuale dell’art. 69 bis, comma 2, appare univoco, d’altro canto, nel fissare il dies a quo della c.d. retrodatazione al tempo della pubblicazione della domanda di ammissione: si veda, per questo proposito, la pronuncia di Cass., 29 marzo 2019, n. 8970, che viene anzi a collegare in modo espresso e diretto l’introduzione della norma dell’art. 69 bis, comma 2 – nell’ambito di un diritto vivente di tradizionale applicazione dell’istituto della consecuzione – con la “possibilità per l’imprenditore di presentare una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco”, che pure è stata introdotta dalla riforma del 2012″.

Non si può convenire, poi, con il rilievo che il ricorrente assegna alla possibilità che alla presentazione della domanda in bianco segua poi il deposito di una domanda di omologazione di un accordo di

ristrutturazione dei debiti L. Fall., ex art. 182 bis. Una simile eventualità rappresenta, in effetti, solo un possibile epilogo di una procedura concordataria già in essere (di là da ogni notazione sull’eventuale ricomprensione nel perimetro operativo della consecuzione pure dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, che la

giurisprudenza di questa Corte annovera tra gli istituti connotati della natura di “procedura concorsuale”: cfr., tra le altre, le pronunce di Cass., 18 gennaio 2018, n. 1182; Cass., 10 aprile 2019, n. 10106).

7.- Con il secondo motivo, il ricorrente assume “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Secondo il ricorrente, più elementi – non considerati dal Tribunale facevano ragionevolmente “considerare la società in una situazione in grado di svolgere normalmente e proseguire la propria attività imprenditoriale”: la sua appartenenza al gruppo societario facente capo a Aion Renewables; l’importanza e le risorse dei principali azionisti di Aion Renewables; la sottoscrizione, con pagamento, di più aumenti di capitale; l’immissione di nuova finanza per il 2012; la partecipazione del Gruppo Aion Renewables nel maggio 2012 a un convegno internazionale per le energie rinnovabili; le rassicurazioni fornire dal management di (OMISSIS) a Valtellina tra il febbraio e il giugno 2012.

8.- Il motivo non può essere accolto.

Nei fatti, il ricorrente si limita ad asserire che quelle esposte sono circostanze tutte decisive per il giudizio inerente al tema della scientia. Senza tuttavia venire a specificare in qualche misura la ragione specifica per cui sarebbero tali. Senza neppure indicare, ancora prima, come le dette circostanze sarebbero in grado di contrastare (e anzi sovvertire) quelle positivamente richiamate dal decreto in proposito: non risulta introdotto nessun confronto tra queste due serie di circostanze.

Sì che, in definitiva, il motivo si risolve nel riportare una mera serie di enunciati astratti.

9.- Il terzo motivo assume, sempre con riferimento al tema della scientia decoctionis, violazione delle norme della L. Fall., art. 67,artt. 2727 e 2729 c.c..

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha errato nel ritenere che gli “elementi di fatto addotti e documentati da Valtellina s.p.a. non permettano di vincere la presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza”. In particolare, è errato il giudizio per cui l'”accordo di ristrutturazione del debito del Gruppo Aion Renewables s.p.a. con il ceto bancario non dimostra la inscientia decoctionis, ma piuttosto lo stato di crisi del Gruppo e le notizie di stampa in ordine al rilancio del Gruppo “non paiono davvero idonee a dimostrare quella circostanza positiva dell’ignoranza dello stato di insolvenza preteso dalla L. Fall., art. 67 comma 1”.

10.- Il motivo non è ammissibile.

Lo stesso chiede, all’evidenza, una nuova valutazione del materiale probatorio, così instando per lo svolgimento di un giudizio per contro precluso all’analisi di questa Corte.

Del resto, le considerazioni svolte dal Tribunale al riguardo (sopra, nel n. 3) si manifestano senz’altro ragionevoli e appropriate. Tanto più che il motivo di ricorso si limita a evocare la sussistenza del detto accordo e delle dette notizie di stampa, senza nemmeno cercare di dar loro un peso specifico e concreto (v. già sopra, con riferimento al secondo motivo di ricorso).

In realtà, l’insieme dei dati richiamati dal ricorrente potrebbe, al più, far sorgere la speranza di una futura uscita del gruppo del debitore dallo stato di crisi che lo stava attanagliando, non certo fondare un giudizio di attuale inesistenza dello stato di crisi.

11.- il quarto motivo di ricorso assume violazione della L. Fall., art. 67, comma 1.

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha errato nel ritenere revocabile la costituzione in pegno delle quote di s.r.l. ai sensi della L. Fall., art. 67, n. 4.

Non si tratta – così si dichiara – di garanzie per debiti scaduti. Al contrario, si tratta di garanzie per debiti contestuali.

L’atto relativo alla costituzione del pegno – puntualizza il motivo stabilisce, tra l’altro, che “il presente accordo, che subordinatamente alla piena esecuzione degli obblighi in esso previsti supera per quanto occorrer possa qualunque altro documento e accordo raggiunto, ha ad oggetto la definizione della pretesa creditoria vantata nei confronti di (OMISSIS) da Valtellina, la quale non avrà, in caso di piena e puntuale adempimento di (OMISSIS) alle obbligazioni qui convenute, null’altro a pretendere nei confronti di quest’ultima in relazione ai rapporti di cui in premessa”. A ciò nell’accordo segue – continua il motivo – una riduzione del montante di debito e la posizione di “nuove scadenze di pagamento”.

Tutto ciò porta a ritenere – viene a concludere il ricorrente – che l’accordo, da cui è sorto il pegno, possegga natura propriamente novativa.

12.- Il motivo non è fondato.

In proposito, va evidenziato, seppure in limine, che l’eventuale sussistenza di un accordo novativo non porta – come per contro appare stimare il ricorrente – la fattispecie concreta fuori dall’arco di operatività della revocatoria fallimentare (e neppure di quello proprio della revocatoria ordinaria). Si veda così, ad esempio, Cass., 20 marzo 2003, n. 4069, che ha correttamente ravvisato nell’accordo di novazione un mezzo di pagamento anormale della prior obligatio.

Fermo ciò, va ora evidenziato come, in realtà, nella specie concreta manchi, a monte, proprio la presenza di una vicenda di ordine novativo.

Per potersi produrre l’effetto estintivo-sostitutivo di cui agli artt. 1230 e 1234 c.c.,occorre, è noto, tanto la presenza del c.d. animus novandi (art. 1230 c.c., comma 2, quanto pure quella dell’aliquid novi (art. 1230 c.c., comma 1).

Ora, a prescindere da ogni rilievo sull’ipotetica sussistenza nell’accordo richiamato dal ricorrente – di un animus novandi (tema per sè tendenzialmente indirizzato, del resto, verso la competenza del giudice del merito, trattandosi di una questione di interpretazione della volontà delle parti, che peraltro dev’essere di manifestazione affatto univoca, secondo l’esplicita richiesta posta dalla norma di legge), di sicuro manca, nella fattispecie in esame, il requisito oggettivo dell’aliquid novi.

Il sistema attuale restringe infatti la sussistenza della vicenda estintiva-sostitutiva, che è propria della novazione, alle ipotesi di cambiamento o dell’oggetto o del titolo della prior obligatio. Ciò che nella specie non accade, lo stesso ricorrente segnalando che i margini differenziali prodotti dall’accordo intervenuto tra le parti hanno riguardato una mera riduzione delle somme dovute e un riposizionamento delle scadenze del debito.

Nessuna nova obligatio è dunque venuta ad esistere: rimasto uguale l’oggetto (trattandosi pur sempre di un’obbligazione avente per oggetto la prestazione di una somma di danaro), nel vigente ordinamento il differimento nel tempo dell’esigibilità della prestazione comporta una mera modifica accessoria dell’obbligazione, che appunto non è idonea a comportare novazione (art. 1231 c.c.).

13.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 11.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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