Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5619 del 11/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5619 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 20146-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO,
DE ROSE EMANUELE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

BUCCI LEONARDO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3913/2010 della CORTE D’APPELLO di
2,2
BARI del 21.6.2010, depositata
/2010;

Data pubblicazione: 11/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

fr

FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 20146 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

20146/2011 Inps c. Bucci Leonardo
Corte Suprema di Cassazione
Sezione sesta civile – Sezione lavoro
Ordinanza

conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità
di disoccupazione; parte ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato
corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146
del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con
conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata mentre la Corte d’appello di Bari la accoglieva;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre;
Il lavoratore è rimasto intimato;
L’Inps, lamentando violazione degli artt. 46,51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del
2002 in relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97, nonché in relazione agli artt.
1362, 2120 cod. civ. ed all’ artt. 4 commi 10 e 11 legge 297/82, censura la sentenza per avere
incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione,
anche la voce denominata “quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere —
contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale — effettiva natura di retribuzione differita;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Con la sentenza di questa Corte n. 202/2011 e con numerose altre conformi, si è enunciato il
seguente principio: « Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte
n. 10546/2007 per cui “Ai fmi della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la
nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto
con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.Igs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva
del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio,
la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991,
va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14
giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti

Con ricorso al Tribunale di Bari Bucci Leonardo, operaio agricolo a tempo determinato,

previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia
natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva.”
La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale, con
l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che” L’art. 4 del
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non
è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva”
Va quindi accolto il ricorso. La sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di nuovi
accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso
introduttivo.
La norma di interpretazione autentica giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di cui al ricorso introduttivo di inclusione della quota di TFR nella indennità di
disoccupazione agricola. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2013.

Il presidente

d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con

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