Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5619 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 08/03/2010), n.5619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13,

presso lo studio dell’avvocato CAPPELLERI MARIO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’Avvocatura

Comunale, rappresentato e difeso dall’Avvocato CECCARANI BRUNO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12701/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 09/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

nessuno e’ presente per le parti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.M. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12701 del 2004 con la quale veniva respinta la sua opposizione alla cartella esattoriale con la quale il Comune di Roma le ingiungeva il pagamento di Euro 615,67 sulla base di violazioni al Codice della Strada. Assumeva la nullita’ della cartella esattoriale per non aver mai ricevuto la notifica dei verbali posti a fondamento della richiesta. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione ritenendo che “i motivi del ricorso risultano contraddittori e non idonei ad inficiare la cartella esattoriale impugnata”, poiche’ la parte menziona una ordinanza ingiunzione che fa esplicito riferimento alla (fase innanzi al Prefetto con cio’ confermando implicitamente di aver svolto una precedente opposizione al verbale di accertamento…. La ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14 sostenendo la nullita’ (o inesistenza) della cartella esattoriale non essendo stati notificati i verbali posti a suo fondamento.

Col secondo lamenta l’omessa, insufficiente ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie con violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Infatti, a fronte della produzione in giudizio da parte della ricorrente di copia integrale della cartella esattoriale impugnata, del tutto priva dei verbali notificati, nessuna prova di tale notifica era stata fornita dal Comune rimasto contumace. Il Giudice di Pace non solo non aveva tenuto conto di tali risultanze, ma aveva fondato la sua decisione su un presunto ricorso al Prefetto avverso verbali mai notificati, erroneamente ricavato dai richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

La richiesta della Procura Generale puo’ essere accolta.

Il ricorso, infatti, appare manifestamente fondato quanto al secondo motivo di ricorso, risultando erroneamente motivata la decisione adottata dal Giudice di Pace con riferimento ad una presunta opposizione effettuata al Prefetto che non risulta dagli atti. Il primo motivo resta assorbito.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice di Pace di Roma, che decidera’ anche sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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