Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5619 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23224/2014 R.G. proposto da:

Centro Congressi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, P.A. rappresentata e difesa dall’avv. Francesco

Saverio Fortuna, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, sito in Roma, via Monfalcone, 3;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. dist. di Latina, n. 492/40/13, depositata il 28 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Centro Congressi s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, depositata il 28 giugno 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata, ai fini i.v.a., la dichiarazione presentata per l’anno 2004 e recuperata l’imposta non versata;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che tale atto impositivo muoveva dalla constatazione della contabilizzazione di operazioni passive ritenute oggettivamente inesistenti;

– il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, ha disatteso l’appello della contribuente, evidenziando, in particolare, che l’atto impositivo era accompagnato da adeguata motivazione, diversamente da quanto eccepito dalla società, e che, in presenza di elementi significativi a sostegno della fittizietà delle operazioni rilevate, quest’ultima non aveva dimostrato in modo sufficiente l’esistenza di rapporti con le società emittenti le relative fatture;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi prioritariamente per ragioni di ordine logico-giuridico, la contribuente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, commi 1 e 2, articolato sul presupposto dell’assenza di omissioni o false o inesatte indicazioni nella dichiarazione che consentono il potere dell’Amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione medesima;

– il motivo è infondato;

– la Commissione regionale ha preso in considerazione il motivo in oggetto, riportandolo nella parte narrativa ed esaminandolo nella parte decisoria, giungendo alla conclusione che “di conseguenza nessuna violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, è stata posta in essere…”;

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, per aver la sentenza ritenuto che le operazioni fossero inesistenti sulla base della mancata registrazione delle fatture da parte delle società emittenti, benchè vi fosse evidenza dell’effettuazione dei relativi pagamenti;

– aggiunge che il giudice di merito non aveva preso in considerazione le deduzioni della ricorrente in ordine all’operatività di tali società;

– il motivo è, sotto il primo profilo, infondato;

– infatti, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’1.v.a e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass., ord., 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., ord., 10 giugno 2015, n. 12111);

– sotto il secondo profilo, il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di appello, non sussumibile quale violazione di legge;

– con l’ultimo motivo di ricorso la contribuente si duole dell’omessa, insufficienza o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, nella parte in cui ha riprodotto il medesimo contenuto delle controdeduzioni dell’Ufficio, senza esaminare le argomentazioni spiegate nell’appello e gli elementi di prova addotti a sostegno;

– il motivo è inammissibile;

– infatti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – il vizio di motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria non è più deducibile quale vizio di legittimità, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e dell’omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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