Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5618 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17806/2012 R.G. proposto da:

Auto Stella di D.N. & C. s.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore D.N. rappresentati e difesi

dall’avv. Antonio Boffi, con domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Antonio Barile, sito in Roma, via Castelbianco, 8;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 30/45/12, depositata il 26 gennaio 2012, notificata

l’11/5/12.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Auto Stella di D.N. & C. s.n.c. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 26 gennaio 2012 e notificata il successivo 11 maggio, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto i – riuniti – ricorsi per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui erano stati accertati gli imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’I.v.a. relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, recuperate le imposte non versate e irrogate le relative sanzioni;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tali atti l’Ufficio aveva contestato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e la mancata istituzione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell’Iva e provveduto a determinare gli imponibili e le imposte dovute sulla base delle movimentazioni dei conti bancari intestati alla contribuente;

– il giudice di appello ha respinto il gravame di quest’ultima evidenziando, quanto all’eccezione inerente il mancato rispetto del litisconsorzio necessario, che ciascuno degli interessati aveva provveduto ad impugnare il provvedimento impositivo, e rinviando alla motivazione della Commissione provinciale quanto agli ulteriori motivi di appello;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

– con ordinanza resa all’esito dell’adunanza del 25 febbraio 2020 questa Sezione ha assegnato alle parti termine di giorni trenta per fornire chiarimenti in ordine all’esistenza di una contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria della qualità di socio di fatto del sig. D.A. e di eventuali giudizi di impugnazione degli atti impositivi da parte di quest’ultimo;

– la ricorrente deposita memoria con cui fornisce i chiarimenti richiesti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– occorre preliminarmente osservare che è principio consolidato quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815);

– siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario;

– ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass. 27 settembre 2018, n. 23261; Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580);

– qualora, come accertato dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi sono stati separatamente impugnati dalla società e dai soci (palesi), non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari qualora ricorra una situazione di simultanea trattazione dei processi innanzi ad entrambi i giudici del merito e identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (cfr. Cass. 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830);

– nel caso in esame, dalle informazioni acquisiti non emergono elementi idonei da cui poter evincere la ricorrenza di siffatte circostanze;

– pertanto, va dichiarata nella specie la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria;

– appare opportuno, anche in considerazione del consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale solo successivamente all’introduzione del ricorso originario, disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, in diversa composizione; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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