Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5617 del 11/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5617 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 11024-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
VICCARO

EMILIANO VCCMLN71L20H501N, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 11/03/2014

- ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 8291/2009 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 3.11.09, depositata il 22/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

Claudio Rizzo che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11024 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta civile — Lavoro
Poste Italiane s.p.a. c. Viccaro Emiliano (r.g. 11024/11)

Viccaro Emiliano chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto a
due contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., il primo per il
periodo 1.06-30.09.01 “per far fronte ad esigenze di carattere straordinario
conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più
funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti a alla introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, ai sensi dell’art. 25 del
cali dei dipendenti della Soc. Poste 11.01.11; il secondo per il periodo 9.01.31.03.03 “ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 6.09.01 n. 368 per ragioni di carattere
sostitutivo
1.- Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda con riferimento al primo
contratto ritenendo che non provate le esigenze straordinarie e il rapporto di
causalità tra le sisgenze in questione e l’assunzione del personale a termine. 1A 1
Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello Roma, con sentenza del
22.04.10 rigettava l’impugnazione, rilevando che l’art. 23 della legge n. 56 del
1987 aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a
termine con la contrattazione collettiva, di modo che non deve essere fornita
dal datore prova del coinvolgimento diretto dei singoli uffici interessati dalle
assunzioni a termine nel processo di riorganizzazione, in quanto le parti
stipulanti avevano negozialmente accertato l’esistenza e la durata in atto del
processo in questione, riteneva correttamente apposto il termine. La stessa
Corte d’appello rilevava, tuttavia, che la norma collettiva imponeva alla soc.
Poste Italiane di assumere, su base regionale, non più del 5% dei lavoratori in
servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e che l’attore aveva
contestato il rispetto della percentuale. Considerato che detta società non
aveva provato di aver ottemperato alla clausola di contingentamento, la Corte
Postital c. Viccaro Emiliano (11024/11 r.g.)

Ordinanza

rilevava la mancanza di una delle condizioni legittimanti l’apposizione del
termine e, seppure con diversa motivazione, rigettava l’impugnazione.
2.- Propone ricorso per cassazione Poste Italiane, cui Viccaro risponde con
controricorso e ricorso incidentale condizionato.
3.- Poste Italiane deduce i seguenti quattro motivi:
4.1.- violazione dell’art. 2697 e carenza di motivazione, in quanto il
giudice di appello avrebbe dovuto ascrivere al lavoratore l’onere di provare le
ragioni dell’illegittimità del contratto (ivi compresa l’inottemperanza alla
provato il rispetto della percentuale prevista dall’art. 25;
4.2.- carenza di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
avendo la Corte di merito ritenuto che Poste Italiane avesse fallito l’onere
probatorio senza ammettere la prova per testi da essa dedotta e, soprattutto,
ritenendo irrilevante la circostanza che nell’anno di riferimento su base
regionale fosse stata assunto in media un numero di lavoratori inferiore al 5%,
che parte datrice aveva offerto di provare;
4.3.- violazione dell’art. 25 del ceni 11.01.01 in quanto l’eventuale
violazione della clausola di contingentamento rappresenterebbe una violazione
rilevante nell’ambito del rapporto negoziale intercorso tra il datore e le oo.ss.
stipulanti, ma non incidente sulla regolarità dei singoli rapporti a termine;
4.4.- contestata la pronunzia impugnata anche quanto agli aspetti
economici, Poste Italiane conclude il ricorso richiamando l’art. 32 della legge
4.11.10 n. 183, che fissa criteri indennitari di risarcimento del danno
conseguente alla conversione del contratto di lavoro a per nullità del termine, con
applicazione diretta ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore.
5.- Il ricorso incidentale condizionato di Viccaro con due motivi deduce
violazione degli artt. 1 e 3 della 1. 18.04.62 n. 230 e dell’art. 23 della 1. 28.02.87
n. 56, nonché dell’art. 25 del ceni 11.01.01 per la parte della pronunzia con cui il
giudice ha rigettato i motivi di appello con cui si era lamentata la genericità
della formulazione della clausola contrattuale, la mancanza dei requisiti di
temporaneità e straordinarietà dell’ipotesi contrattuale, nonché la mancanza
del nesso tra l’assunzione e le esigenze straordinarie dedotte.
6.- Quanto al primo motivo del ricorso principale (n. 4.1), la
giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che, nel regime della 1.
28.02.87 n. 56 – in base alle regole di cui all’art. 3 della 1. 18.04.62 n. 230, per
Postital c. Viccaro Emiliano (11024/11 r.g.)

2

clausola di contingentamento) e, comunque, avrebbe dovuto considerare

cui incombe al datore dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni che
giustificano l’apposizione del termine – è onere del datore di lavoro indicare il
numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, in modo da consentire la
verifica del rapporto percentuale esistente tra i lavoratori stabili e quelli a
termine (giurisprudenza costante, v. per tutte Cass. 19.01.10 n. 839).
7.- Quanto al secondo ed al terzo motivo (n. 4.2-4.3), deve richiamarsi il
principio che per la determinazione delle percentuali di lavoratori che possono
essere assunti con contratto a termine non è sufficiente l’indicazione del
numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, in modo da verificare il
rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine (v. la citata Cass.
19.01.10 n. 839). Correttamente, dunque, il giudice di merito ha ritenuto che
fosse insufficiente la prova del numero medio dei contratti a termine stipulati
nell’anno di riferimento, essendo necessaria la prova che, nel momento
dell’assunzione dell’attrice, il numero percentuale dei contratti in questione
fosse inferiore al 5% dei dipendenti a tempo indeterminato.
8.- Il rigetto dei primi tre motivi del ricorso principale, tutti attinenti
il punto della legittimità dell’apposizione del termine, comporta
l’assorbimento del ricorso incidentale.
9.- Con il quarto motivo la ricorrente principale, dopo aver contestato le
modalità di liquidazione del danno, chiede l’applicazione dell’art. 32, c. 5,
della legge 4.11.10 n. 183 e la liquidazione indennitaria del risarcimento,
evidenziando che il successivo c. 7 prevede che detta disposizione trovi
applicazione anche ai giudizi pendenti alla data dell’entrata in vigore della legge.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che tale disciplina,
costituente nuova regolazione del rapporto controverso, sia applicabile ai
giudizi pendenti in grado di legittimità, a condizione che la Corte sia investita
da un valido e pertinente motivo di impugnazione (v. Cass. 28.01.11 n. 2112,
31.01.12 n. 1409 e 2.03.12 n. 3305), in ragione della natura del controllo di
legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass.
8.05.06 n. 10547 e 27.02.04 n. 4070). Tale condizione è nella specie
realizzata, atteso che l’applicazione della disciplina in questione è fatta oggetto di
uno specifico motivo, il quarto, con il quale, seppure in via subordinata al
rigetto del terzo, viene denunziata la difformità del decisum dal nuovo criterio di
risarcimento del danno previsto dalla richiamata legge n. 183 del 2010.
Postital c. Viccaro Emiliano (11024111 r.g.)

3

numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì l’indicazione del

10.- Tanto rilevato, deve considerarsi che la disposizione dell’art. 32 in
questione (ritenuta conforme al dettato costituzionale dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 303 del 2011) al c. 5 prevede che “nei casi di
conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di
lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva
nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art.
8 della 1. 15.7.66 n. 604″. Lo stesso art. 32 al successivo c. 6 prevede, inoltre, che
aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a
tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine
nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal
c. 5 è ridotto a metà”. La quantificazione del risarcimento con questi criteri
impone accertamenti di merito che debbono essere rimessi al giudice di rinvio.
11.- Questo è il testo della relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ.
12.- Letta la memoria del lavoratore;
13.- I due ricorsi vanno riuniti;
14.- Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili solo in
parte perché sull’ammontare del risarcimento danni di cui al quarto motivo del
ricorso principale si era ormai formato il giudicato, giacché la spa Poste Italiane
non aveva proposto appello sul punto;
15.- Ritenuto che pertanto il ricorso principale va integralmente rigettato,
mentre risulta assorbito quello incidentale condizionato del lavoratore.
16.- Ritenuto che le spese, da distrarsi devono seguire la soccombenza
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
l’incidentale condizionato. Condanna il soccombente al pagamento delle spese
liquidate in euro 100 per esborsi e 2.500 per compensi professionali, oltre
accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. Claudio Rizzo antistatario.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2013.

Il presidente

“in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA