Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5616 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13237/2015 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) Srl in Liquidazione, in persona del Curatore

Fallimentare R.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via

XX Settembre 3, presso lo studio dell’avvocato Sandulli Federica,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Unicredit Factoring Spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gian Giacomo Porro

8, presso lo studio dell’avvocato Carlevaro Anselmo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Discepolo Daniele,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2019 da Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Unicredit Factoring ha presentato domanda di insinuazione in chirografo al passivo fallimentare della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione. Ha titolato la propria richiesta in anticipazioni effettuate a favore del fallito nell’ambito di un rapporto di factoring.

2.- Il giudice delegato ha respinto la richiesta. Anche richiamandosi alla proposta formulata dalla curatela, ha osservato che non risultavano prodotte le singole cessioni di credito; che non erano allegate le fatture cedute; che non c’era prova di avvenute erogazioni; che il contratto istitutivo del rapporto non aveva data certa; che il ricorrente non aveva dimostrato di avere posto in essere con la prescritta diligenza le iniziative occorrenti per il pagamento dei crediti da parte del debitore, che era stato ceduto dalla società poi fallita.

3.- Unicredit Factoring ha proposto opposizione L. Fall., ex art. 98, avanti al Tribunale di Napoli. Che la ha accolta, con decreto depositato in data 10 aprile 2015.

4.- Ha rilevato, in particolare, il giudice del merito che il contratto prodotto possedeva data certa, risultandovi apposto il “timbro postale unitamente all’affrancatura in autoprestazione”; che, inoltre, risultavano provate le anticipazioni erogate alla società poi fallita fino alla data della relativa dichiarazione; che, “con riferimento alla cessione di crediti futuri, i crediti dell’opponente risultavano tutti anteriori alla sentenza dichiarativa di fallimento”.

Ha aggiunto, inoltre, che l'”eccezione di inadempimento formulata dalla curatela” – “che si duole dell’inadempimento di prestazioni e obbligazioni poste a carico del factor, collocate sul piano delle attività di incasso e gestione” – “è infondata”; Unicredit ha dimostrato di essersi attivata nei confronti della ceduta con un’ingiunzione di pagamento, “a nulla rilevando che il decreto sia stato richiesto… dopo il fallimento della (OMISSIS)”.

5. Avverso questo provvedimento ricorre il fallimento, esponendo tre motivi di cassazione.

Resiste la s.p.a. Unicredit Factoring, con atto denominato “controricorso ex art. 370 c.p.c.” e contenente la dichiarazione che “per brevità si riportano i motivi di cui all’opposizione L. Fall., ex art. 98, che devono intendersi riproposti nell’odierno giudizio di cassazione”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi di ricorso sono state intestati nei termini qui di seguito riferiti.

Primo motivo: “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè degli artt. 1264,1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè degli artt. 1175,1362,1375,1198,1460 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”. Terzo motivo: “(segue) “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè degli artt. 1175,1362,1375,1198,1460 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

7.- Il primo motivo di ricorso risulta svolgere due distinte censure.

La prima si condensa nell’affermazione che “il Tribunale di Napoli ha errato la valutazione giuridica della fattispecie e ha reso una motivazione solo apparente” in punto di efficacia e opponibilità al fallimento della cessione di crediti futuri intercorsa tra la società poi fallita e Unicredit Factoring. In particolare, il decreto ha ritenuto sufficiente in proposito che “i crediti siano sorti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento” – così si assume – là dove per contro occorre la “notifica e/o accettazione di ciascun atto di cessione nei confronti (del e/o da parte) del soggetto debitore con atto avente data certa opponibile alla curatela”.

L’altra censura riguarda il quantum del preteso credito. Afferma dunque il ricorrente che il Tribunale non si è affatto pronunciato sull’eccezione sollevata dalla curatela circa l’inidoneità della documentazione prodotta dalla società di factoring a supporto della propria richiesta: questa – si puntualizza – non riguarda “l’intero periodo di esistenza del rapporto”, nè “tutte le movimentazioni di somme”.

8.- La prima censura, che risulta espressa dal contenuto del motivo in esame, si manifesta fondata.

L’anteriorità alla dichiarazione di fallimento della sopravvenuta esistenza dei crediti – fatti oggetto di cessione in quanto all’epoca futuri – è senz’altro condizione necessaria per il “consolidamento” del trasferimento a vantaggio del cessionario: chè, altrimenti, i crediti e le relative loro utilità rimangono senz’altro acquisiti alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 44, comma 1, posto che il previsto effetto traslativo non potrebbe comunque verificarsi prima dell’effettivo sorgere del credito.

Non è, tuttavia, condizione sufficiente per produrre il detto risultato, come per contro sembra ritenere il decreto del Tribunale napoletano.

9.- In materia va segnalato, prima di tutto, il sistema normativo predisposto dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52, artt. 5 e 7, c.d. legge factoring, con riguardo alle cessioni di “crediti futuri” che rispondano a tutti i requisiti e le condizioni indicati negli artt. 1, 2 e 3 della legge medesima: tale sistema risulta basato sull’anteriorità di data certa del “pagamento del corrispettivo della cessione” al fallimento, salva comunque la prova, da parte del curatore, della scientia decoctionis del factor al tempo dell’avvenuto pagamento (su questo sistema v., in particolare, Cass., 23 giugno 2015, n. 12994).

Va rilevata, altresì, la normativa di diritto comune di cui all’art. 2914 c.c., n. 2 e L. Fall., art. 45, come fondata sulla regola dell’anteriorità di data certa della notifica della cessione (secondo la nozione ripresa, anche di recente, dalla pronuncia di Cass., 23 giugno 2018, n. 16566) alla sentenza dichiarativa ovvero dell’accettazione (sempre di data certa) della medesima da parte del debitore ceduto. In effetti, la disciplina dettata dalla citata legge speciale risulta intesa a dettare non già un regime esclusivo di opponibilità della cessione ai creditori del cedente e al fallimento di quest’ultimo, bensì un regime ulteriore – di favore per le imprese autorizzate all’attività di factoring – che risulta “utilizzabile” (nel rispetto di tutte le condizioni ivi previste) in via alternativa a quella delineata dal diritto comune.

10.- Con riferimento alle regole di diritto comune relative all’opponibilità della cessione di crediti futuri ai creditori del cedente e al fallimento di questi, peraltro, l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte – va invero specificato ancora – viene a isolare due diverse ipotesi di cessione di crediti futuri (cfr., per questo riguardo, specialmente la pronuncia di Cass., 21 dicembre 2005, n. 28300).

Per i crediti che siano relativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto, dunque, si ritiene idoneo fatto di opponibilità la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri, ovvero pure l’accettazione del ceduto: solo a condizione, peraltro, che tale contesto documentale comprenda l’identificazione dei crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili (diversamente, occorre comunque una notifica o accettazione ad hoc).

Per i crediti meramente eventuali – frutto, cioè di rapporti tra cedente e ceduto solo potenziali al tempo dell’atto di cessione -, si ritiene, invece, che “la prevalenza della cessione richieda che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al fallimento, ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza” (cfr., così, Cass. n. 28300/200).

11.- L’accoglimento della censura relativa all’opponibilità della cessione al fallimento del cedente comporta assorbimento dell’altra censura contenuta nel primo motivo di ricorso (cfr. l’ultimo periodo del n. 7)

12.- Pure assorbiti dal detto accoglimento sono il secondo e il terzo motivo del ricorso, entrambi intesi a rilevare l’inadempimento della società di factoring nelle attività di gestione e incasso dei crediti fatti oggetto di cessione.

13.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso nei limiti sopradetti, con assorbimento della seconda censura di questo motivo, nonchè del secondo e del terzo motivo.

Di conseguenza, va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, provvederà pure alla determinazione relativa alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, provvederà pure alla determinazione relativa alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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