Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5616 del 11/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5616 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 10432-2011 proposto da:
MAZZINGHI MONICA MZZMNC50B54E625F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
dell’avvocato D’ONOFRIO SARA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SOLFANELLI ANDREA, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

gcti

Data pubblicazione: 11/03/2014

- con troricorrente e ricorrente incidentale contro
MAZZINGHI MONICA MZZMNC50B54E625F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
dell’avvocato D’ONOFRIO SARA, che la rappresenta e difende

speciale a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 7171/2009 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’8.10.09, depositata il 14/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Andrea Solfanelli che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.
…….,

Ric. 2011 n. 10432 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

unitamente all’avvocato SOLFANELLI ANDREA, giusta procura

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta civile— Lavoro

Ordinanza
Con ricorso al Giudice del lavoro di Viterbo chiedeva che fosse dichiarato
nullo il termine apposto ad un contratto a tempo determinato con il quale era
stata assunta alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a per il periodo 7.630.10.99.
1.- Accolta la domanda, affermata l’esistenza del contratto a tempo
indeterminato, proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Roma
con sentenza 14.04.10 accoglieva parzialmente l’impugnazione rigettando la
domanda di risarcimento del danno. La Corte rilevava che — nell’ambito del sistema
dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, che aveva delegato le oo.ss. a individuare
mediante la contrattazione collettiva nuove ipotesi di assunzione a termine — il
contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come
integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali
connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda. Considerato che
l’assunzione a termine per detta causale era consentita dalla norma collettiva solo
fino al 30.4.98, riteneva esistente la nullità del termine, essendo il contratto stipulato
in epoca successiva.
2.- Avverso questa sentenza Mazzinghi propone ricorso per cassazione.
Risponde con controricorso e ricorso incidentale Poste Italiane, a loro volta
contrastati dalla Mazzinghi con controricorso.
3.- La ricorrente principale deduce i seguenti motivi:
4.1.” con il primo motivo deduce che a proposito del risarcimento si era
creato giudicato interno, dato che il primo giudice aveva condannato
Poste Italiane a corrispondere la retribuzione a decorrere dall’1.08.04 a titolo i
risarcimento e che tale statuizione non era stata impugnata;

Mazzinghi Monica c. Poste Italiane s.p.a. (r.g. n. 10432/11)

4.2: con il secondo, il terzo ed il quarto motivo censura ancora la sentenza in
punto di risarcimento del danno, contestando il rigetto della domanda relativa,
ritenendo incongruo il criterio — di carattere esclusivamente equitativo —

adottato dal giudice di merito di circoscrivere il danno al triennio
successivo alla scadenza del termine indicata dalle parti.
5.-

i

motivi proposti dalla soc. Poste possono essere così riassunti:

mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo trascorso tra la cessazione del
rapporto e l’offerta

della

prestazione indice di disinteresse a sostenere l’invocata nu llità,

di modo che contraddittoriamente il giudice di merito ha ritenuto la che il tempo
trascorso fosse rilevante solo ai fini del risarcimento del danno (primo motivo);
5.2: violazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, dell’art. 8 del ceni
26.11.94 e dell’accordo integrativo 25.9.97, nonché degli accordi successivi 16.1.98,
27.4.98, 2.7.98, 24.5.88 e 18.1.01, in connessione con l’art. 1362 c.c.; violazione dei
canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e segg. c.c.) in relazione
all’interpretazione accolta dal giudice di merito dell’art. 8 del ceni 26.11.94 e
dell’accordo integrativo 25.9.97, nonché carenza di motivazione. In particolare,
il giudice non

avrebbe

considerato che gli accordi successivi a quello del 25.9.97

avevano valenza ricognitiva delle condizioni legittimanti il ricorso al contratto a
termine, senza circoscriverlo solo al periodo temporale indicato (secondo e
terzo motivo);
5.3: omessa ed insufficiente motivazione in quanto il giudice di merito non
avrebbe

esposto in modo idoneo le ragioni che porrebbero in rapporto il contratto

collettivo 1994, l’accordo sindacale 25.9.97 ed i successivi accordi attuativi in
relazione al limite temporale cui sarebbero subordinate le assunzioni a termine
(quarto motivo);
5.4: nelle conclusioni finali Poste Italiane chiede, in ogni caso, l’applicazione
al caso di specie dei criteri di liquidazione del danno previsti dall’art. 32 della I.
4.11.10 n. 183.
6.- Anteponendo la trattazione del ricorso incidentale, quanto al primo
motivo (risoluzione per mutuo consenso, n. 5.1) la giurisprudenza (v. per tutte Cass.
17.12.04 n. 23554 e numerose altre) ha ritenuto che nel giudizio per il
riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul
-2-

5.1: il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per

presupposto dell’illegittima apposizione del termine finale) per configurare la
risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario l’accertamento — in base
al tempo trascorso ed alle modalità della conclusione del contratto a termine,
nonché per il comportamento delle parti e altre eventuali circostanze
significative — di una comune volontà

delle

parti di concludere definitivamente ogni

rapporto lavorativo;
la valutazione di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui
errori di diritto.
La Corte d’appello ha escluso che, non essendo provati eventi e circostanze
ulteriori che il semplice lasso di tempo trascorso, possa ritenersi integrata la
volontà risolutoria del lavoratore. Trattasi di considerazioni congruamente
motivate, non censurabili sul piano logico.
7: ‘motivi secondo, terzo e quarto (nn. 5.2 e 5.3) sono infondati in forza della
giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene che l’art. 23 della 1. 28.2.87 n.
56, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare —
oltre le fattispecie tassativamente previste dall’art. 1 della 1. 18.4.62 n. 230
nonché dall’art. 8 bis del dl 29.1.83 n. 17, conv. dalla 1. 15.3.83 n. 79 — nuove
.

ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura
una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono
vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a
quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).
Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale
nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del
25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che,
con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in

pan

data ed al successivo

accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti
abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base
al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto integrante le
esigenze eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo.
Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale
situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione
di personale straordinario con contratto tempo e che l’esistenza di dette
esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale; da ciò deriva
-3-

conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o

che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile
1998 in quanto privi di presupposto normativo. In altre parole, dato che le
parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed
avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite
temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente
al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a
termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al

8.-

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella

ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza
attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla
scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già
perfezionato. Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare
autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle
assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto
in forza

degli

accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque

con forme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già
perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche
mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo
speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del
2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più
legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04
n. 5141).
9.- Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori
del limite temporale del 30.4.98 sono illegittimi in quanto non rientranti nel
complesso legislativo-collettivo costituito dall’art. 23 della legge 28.2.87 n. 56 e

dalla

successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla legge n. 230 del 1962.
Essendo nella specie il contratto preso in considerazione dalla Corte d’appello
stipulato per “esigenze eccezionali ecc. …” per il periodo 9.06-30.1099, i tre motivi
devono essere rigettati.
10.- Passando al ricorso principale, è infondato il primo motivo in quanto
con l’appello Poste Italiane, contestando la sentenza di primo grado nella parte
in cui affermava l’illegittimità del termine, ha contestato implicitamente anche la
conseguente condanna al risarcimento del danno. Gli altri motivi di ricorso sono
-4-

30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

assorbiti dallo ius superveniens contenuto nella legge 4.11.10 n. 183 (c.d.
collegato lavoro), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 9.11.10 n. 262 (suppl. ord.
243/L) ed in vigore dal 24.11.10. La disposizione dell’art. 32, c. 5, di detta legge,
prevede che “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il
giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo
un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed
un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo

disposizione trova applicazione anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge.
La disposizione è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2011 ed applicabile al giudizio di
legittimità (v per tutte Cass. 2.03.12 n. 3305).
Il relatore propone quindi il rigetto del ricorso incidentale e del 11 primo
motivo del principale, con assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e
rimessione della causa al giudice di rinvio per i provvedimenti sul risarcimento
previsti dalla legge 183/2010
Questo è il testo della relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ.:
Letta la memoria del lavoratore;
Ritenuto che i due ricorsi vano riuniti;
Ritenuto che il ricorso incidentale della spa Poste va rigettato e che il ricorso
principale del lavoratore va accolto solo in relazione al diritto al risarcimento del
danno, per il quale va fatta applicazione dell’art. 32 legge 183/2010 e che quindi la
causa va rimessa, a tal fine, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione
che provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il
principale esclusivamente in relazione al motivo concernente il diritto al risarcimento
o«.■
ofis.,
del dannò ~a sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2013.

Il presidente

ai criteri indicati nell’art. 8 della 1. 15.7.66 n. 604”. “successivo c. 7 prevede che tale

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