Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5615 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 08/03/2010), n.5615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14496/2006 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

BRINDISI 18, presso lo studio dell’avvocato FUBELLI ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHINEA Giacomo, giusta procura

alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VERDELLINO (BG);

– intimato –

avverso la sentenza n. 206/2006 del GIUDICE DI PACE di TREVIGLIO del

6.2.06, depositata il 21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che dalla sentenza impugnata del Giudice di pace di Treviglio risulta quanto segue:

il sig. B.D. si era rivolto a quel giudice con ricorso, presentato personalmente e depositato il 13 ottobre 2005, con cui proponeva opposizione a due verbali di contestazione elevati nei suoi confronti dalla Polizia Locale del Comune di Verzellino il giorno precedente: l’uno – recante il n. (OMISSIS) – per violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 12 e 16 (sorpasso in corrispondenza di un’intersezione), in ordine alla quale gli agenti avevano anche provveduto a ritirare la patente di guida del trasgressore, e l’altro – recante il n. (OMISSIS) – per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 (eccesso di velocità);

– con il ricorso non veniva dedotto alcuno specifico vizio di legittimità dei verbali impugnati, ma se ne chiedeva soltanto la sospensione dell’esecutività in relazione all’assoluta necessità del ricorrente di disporre della patente;

dopo la fissazione dell’udienza, l’opponente, munitosi di difensore, depositò una memoria integrativa, in cui finalmente muoveva censure di legittimità ai verbali impugnati;

– essendo l’articolazione dei motivi di opposizione tardiva, il ricorso era inammissibile e tale veniva, pertanto, dichiarato con la sentenza;

– che avverso tale sentenza il sig. B. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo, complesso motivo di censura, cui il Comune intimato non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22, 22 bis e 23, artt. 204 ibis, 205, 216 e 218 C.d.S., artt. 112, 113 e 358 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, premesso che il Giudice di pace ha errato nel qualificare il ricorso del 13 ottobre 2005 come opposizione ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., altro esso non essendo, invece, che un’autonoma opposizione avverso il ritiro-sospensione della patente ai sensi degli artt. 216 e 218 C.d.S., e nel qualificare, conseguentemente, come memoria integrativa del primo l’autonomo ricorso poi presentato, a ministero di avvocato, il 24 ottobre 2005, si lamenta che il Giudice di pace abbia: a) omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione formulata con il ricorso del 13 ottobre, con ciò violando gli artt. 112 e 113 c.p.c.; b) omesso, di nuovo, di pronunciarsi sul secondo ricorso; c) prima considerato, con ordinanza del 26 ottobre 2005 concessiva dell’invocata sospensione, validi e sufficienti i nuovi motivi addotti a sostegno della relativa istanza e poi, invece, considerato le medesime allegazioni tamquam non esset; d) adottato una declaratoria di inammissibilità non prevista dalla legge se non per la diversa ipotesi di tardività dell’opposizione (L. n. 689 del 1981, art. 23), al di fuori della quale è consentito soltanto il rigetto o l’accoglimento dell’opposizione;

che le censure a) e b) sono inammissibili perchè si basano sul presupposto della erronea qualificazione data dal giudice di merito ai due atti del ricorrente depositati il 13 e il 24 ottobre, senza che però le ragioni dell’errore siano adeguatamente specificate nel ricorso per cassazione, attesa la genericità e insufficienza dei riferimenti al contenuto degli atti in questione: contenuto che avrebbe dovuto essere riportato nel ricorso per cassazione (per il principio di autosufficienza dello stesso) almeno in misura sufficiente a consentire a questa Corte il riscontro della correttezza della qualificazione ritenuta dal ricorrente, a preferenza di quella datane, invece, dal giudice del merito, mentre invece il ricorrente si limita a riferire che il ricorso del 13 ottobre aveva per oggetto “Richiesta di sospensiva dell’esecuzione di ritiro della patente di guida” e nulla dice, inoltre, del contenuto dell’atto depositato il 24 ottobre;

che la censura c) è manifestamente infondata, essendo consentito al giudice modificare, nella decisione finale, le valutazioni espresse in precedenti provvedimenti ordinatori o cautelari;

che manifestamente infondata è anche la censura d), essendo inammissibile la tardiva integrazione dei motivi di opposizione, atteso che il giudizio di opposizione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22, e segg., si configura come giudizio di cognizione, regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato, appunto, dai motivi, i quali si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e, a norma dell’art. 22 cit., devono essere proposti al giudice con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione (ex multis, Cass. 5184/1999, 3130/2002, 6519/2005, 17625/2007);

che il ricorso per cassazione va pertanto respinto;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’amministrazione intimata svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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