Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5614 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27702/2017 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l., domiciliato in Roma, via Orazio 31,

presso l’avvocato Marco Mattei, rappresentato e difeso dall’avvocato

Giuseppe Augello, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

P.V., domiciliato in Roma, piazza Cavour 17, presso

l’avvocato Maurizio Canfora, rappresentato e difeso dagli avvocati

Gaetano Franchina e Giuseppe Sapienza, giusta procura in atti;

– controricorrente –

e

M.E., N.C., S.A.,

Z.I., Z.P., Z.S.A., gli ultimi tre quali

eredi di Z.A., domiciliati in Roma, via Eleonora Duse 35,

presso l’avvocato Francesco Pappalardo, rappresentato e difeso dagli

avvocati Enrico Marino, Guido Bonaventura e Francesco Pappalardo,

giusta procura in atti;

– controricorrenti –

e

Mu.Gi., Mu.Br., domiciliati in Roma, via XX Settembre

3, presso l’avvocato Bruno Sassani, rappresentato e difeso

dall’avvocato Fabio Santangeli, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

e

UnipolSai S.p.A., domiciliata in Roma, via Cassiodoro 1/A, presso

l’avvocato Marco Annecchino, rappresentato e difeso dall’avvocato

Santo Spagnolo, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso sentenza della Corte d’appello di Catania, depositata il

28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2019 dal Cons. Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti di P.V., M.E., N.C., S.A., Z.I., Z.P., Z.S.A., gli ultimi tre quali eredi di Z. Aurelio, Mu.Gi., Mu.Br., nonchè di UnipolSai S.p.A., contro la sentenza del 28 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Catania, provvedendo in riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha respinto la domanda spiegata dal Fallimento nei confronti degli originari convenuti, quali amministratori e sindaci della società poi fallita, tra i quali il P., che aveva chiamato in garanzia Unipol Assicurazioni S.p.A., poi UnipolSai S.p.A., volta ad ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 580.755,78, determinati dalla mancata tempestiva svalutazione di un credito vantato dalla medesima società nei confronti di Lioprodotti S.p.A..

Ha in breve ritenuto la Corte territoriale che il credito fatto valere nel 2008 dal Fallimento fosse prescritto giacchè:

-) il termine a quo per il computo della prescrizione andava fissato al più tardi al 22 gennaio 2001, data di deposito della sentenza di omologazione del concordato preventivo di (OMISSIS) S.c.a.r.l., dal momento che il piano concordatario prevedeva un pagamento dei chirografari in percentuale del 40%, così manifestando l’insufficienza patrimoniale della società al soddisfacimento dei creditori;

-) non poteva farsi applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di bancarotta semplice, in applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 2, dal momento che il Tribunale non aveva svolto alcun accertamento circa la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato, nè tantomeno aveva accertato il nesso di causalità tra la condotta ipotizzata e il danno contestato in sede civile, tanto più che detto reato si sarebbe integrato non alla data della dichiarazione di fallimento, ma a quella di accesso alla procedura concordataria.

2. – Sono stati depositati distinti controricorsi di P.V., di M.E., N.C., S.A., Z.I., Z.P. e Z.S.A., di Mu.Gi. e Mu.Br., di UnipolSai S.p.A..

3. – Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

1.1. – Il primo motivo è “articolato in due parti ma da trattare, ad avviso di questa difesa, congiuntamente” ed è svolto sotto le seguenti rubriche: “I. Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 276 c.p.c., comma 2, art. 277 c.p.c., comma 1 e art. 279 c.p.c., comma 2, per mancato rispetto della progressione logica della trattazione delle questioni da decidere (e comunque violazione del principio della ragione più liquida) e motivazione apparente e/o, comunque, perplessa. Violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, L. Fall., artt. 236 e 217 ed art. 2935 c.c. e art. 2394 c.c., comma 2 e art. 2947 c.c., comma 3, per errata individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dal concordato preventivo anzichè dalla dichiarazione di fallimento. II. Nullità della sentenza del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., per omessa pronuncia circa l’esame incidenter tantum della sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi del reato anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione o falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. Fall., art. 217, art. 2947 c.c. ed art. 2394 c.c., comma 2, per errata individuazione del termine di prescrizione”.

1.1.1. – Si sostiene nella prima parte del motivo che la Corte di merito avrebbe dovuto “esaminare l’unica decisione sottoposto al suo vaglio, concernente la prescrizione, restituendo un’unica decisione, non tre ordini di decisioni come, invece, ha fatto, dopo aver erroneamente scomposto la questione al suo esame”. In particolare la Corte avrebbe dovuto necessariamente muovere “dall’individuazione del termine da cui far decorrere la prescrizione nel caso di reato fallimentare… argomento, tra l’altro, più liquido”. La Corte etnea avrebbe perciò dovuto procedere a verificare il consumarsi della prescrizione a partire dal termine di decorrenza più recente, dunque dalla data di dichiarazione del fallimento (data che peraltro viene qui, a pagina 9 del ricorso, erroneamente indicata nel 21 ottobre 2015), e, “solo per il caso in cui avesse ritenuto” con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, non applicabile tale decorrenza, esaminare (sempre a ritroso) le decorrenze successive, quindi prima del fallimento”.

La motivazione della sentenza di appello, poi, nella parte riferita alla ricorrenza del reato di bancarotta, sarebbe meramente apparente, ed avrebbe inoltre disatteso la giurisprudenza della Cassazione penale secondo cui, in caso di dichiarazione di fallimento susseguente all’ammissione al concordato preventivo, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

1.1.2. – Nella seconda parte del motivo si sostiene che, posto “che la prescrizione decorre della dichiarazione di fallimento”, occorreva nella specie verificare se sussistesse una fattispecie tale da integrare gli estremi del reato di bancarotta semplice in tutti i suoi elementi costitutivi e, dunque, accertare se il Tribunale avesse condotto correttamente tale verifica e, quindi, procedere ove necessario al relativo accertamento.

1.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2935 c.c. e art. 2394 c.c., comma 2, per errata individuazione del termine di decorrenza della prescrizione. Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132, comma 2, n. 4, per motivazione apparente. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso e/o comunque, errato esame di documenti (sentenza di omologazione del concordato, relazione del commissario giudiziale, decreto di omologazione del concordato). Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 2394 c.c.”.

Il motivo mira al medesimo scopo di invalidare il ragionamento del giudice di merito nell’aver ritenuto che l’esordio della prescrizione dovesse essere fissato già all’epoca della sentenza di omologazione del concordato preventivo. Si insiste nel rilievo secondo cui la Corte d’appello avrebbe confuso tra insufficienza patrimoniale ed insolvenza e si evidenzia che la Corte d’appello non avrebbe parlato di incapienza, nè avrebbe indicato da quali passaggi della documentazione disponibile detta incapienza dovesse desumersi. Il passo trascritto in sentenza della relazione del Commissario giudiziale sarebbe parziale. Sarebbe inoltre erroneo ritenere che la sentenza di omologazione comportasse la conoscenza dell’incapienza.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Stabilisce tale disposizione che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonchè dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto:

a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195, chiarisce altresì che, ove si tratti di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, il requisito di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma, beninteso, l’esigenza di specifica indicazione degli atti e documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

Nel caso in esame il ricorso si fonda su una serie di 16 atti e documenti elencati a pagine 27-28 del medesimo, siccome prodotti in questa sede, senza che risulti in alcun modo precisato se e quando tali atti e documenti abbiano fatto ingresso ed in qual modo nel giudizio di merito, sicchè è palesemente violato l’onere di specificazione della sede processuale in cui atti e documenti risultino prodotti.

2.2. – In ogni caso ciascun motivo è inammissibile sotto diversi aspetti.

2.2.1. – Quanto ad entrambi i motivi, non può tacersi che essi mescolano inestricabilmente piani diversi quali quello della violazione di legge, della nullità della sentenza o del procedimento e del vizio motivazionale, così infrangendosi contro il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (tra le tante Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez. I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. III; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. III; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez. II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. III; nel 2019 tra le altre Cass. n. 16756 del 2019; Cass. n. 16743 del 2019; Cass. n. 16605 del 2019; Cass. n. 16026 del 2019; Cass. n. 15673 del 2019; Cass. n. 15253 del 2019; Cass. n. 15113 del 2019; Cass. n. 14669 del 2019; Cass. n. 13776 del 2019; Cass. n. 13312 del 2019; Cass. n. 12325 del 2019; Cass. n. 12297 del 2019; Cass. n. 12166 del 2019; Cass. n. 11564 del 2019; Cass. n. 11551 del 2019; Cass. n. 11462 del 2019; Cass. n. 9742 del 2019; Cass. n. 8692 del 2019; Cass. n. 8617 del 2019; Cass. n. 2019 del 8157; Cass. n. 2019 del 7806; Cass. n. 2019 del 7805; Cass. n. 2019 del 7804; Cass. n. 2019 del 7803; Cass. n. 2019 del 7571; Cass. n. 2019 del 7101; Cass. n. 2019 del 5600; Cass. n. 2019 del 4679; Cass. n. 2019 del 4257; Cass. n. 2019 del 3428; Cass. n. 2019 del 2572; Cass. n. 2019 del 2571; Cass. n. 2019 del 2570; Cass. n. 2019 del 2569; Cass. n. 2019 del 2176; Cass. n. 2019 del 2175; Cass. n. 2019 del 2174; Cass. n. 2019 del 1230; Cass. n. 2019 del 1229).

2.2.2. – Quanto al primo motivo, in particolare, sono poi evidentemente non centrati sia la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., sia quella di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sia la censura di vizio motivazionale:

-) di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non v’è modo di discorrere, visto che la Corte d’appello ha pienamente pronunciato sulla domanda proposta, accogliendo l’appello e rigettando per l’effetto, perchè prescritta, la domanda risarcitoria del fallimento;

-) non v’è modo di discorrere, parimenti, di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, visto che la sentenza è sostenuta da una ratio decidendi così poco apparente e così poco perplessa che il Fallimento ha speso 27 pagine per tentare di contrastarla, ratio decidendi che, come si è detto, si riassume nella duplice considerazione che il decorso del termine di prescrizione andava al più tardi ancorato al momento dell’omologazione del concordato preventivo, e che non era stata riscontrata la sussistenza dei presupposti per applicare la prescrizione prevista per il delitto di bancarotta semplice;

-) non v’è poi modo di discorrere di violazione riconducibile dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè il motivo non individua alcuno specifico fatto storico, nè principale, nè secondario, che la Corte d’appello non avrebbe esaminato, ma, al contrario lamenta che il giudice di merito abbia errato nello scrutinare l’eccezione di prescrizione devoluta al suo esame.

Per il resto, la censura di violazione dell’ordine delle questioni è semplicemente incomprensibile, visto che la Corte ha esaminato per prima la questione preliminare di merito della prescrizione del diritto azionato: l’assunto secondo cui il giudice di merito avrebbe dovuto anzitutto scrutinare se la prescrizione avesse iniziato il suo corso dal fallimento, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, non ha nulla a che vedere con l’ordine delle questioni, ed anzi, l’esame della ricorrenza di una fattispecie di reato aveva semmai ragione di essere verificata solo nell’ipotesi in cui la prescrizione non avesse dovuto essere esclusa sulla base delle regole generali.

Dopodichè, venendo a ciò che della censura riesce ad isolarsi, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacchè la Corte d’appello ha deciso la questione di diritto che aveva dinanzi, procedendo cioè all’individuazione dell’esordio della prescrizione, in piena conformità alla giurisprudenza di questa S.C., mercè il richiamo del principio secondo cui, in breve, la disposizione dell’art. 2394 c.c., comma 2, va interpretata nel senso che l’insufficienza patrimoniale costituisce una situazione oggettivamente conoscibile, sicchè il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità prevista dalla norma, promossa da una procedura concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori (v. in varie fattispecie Cass. n. 9815/2002; Cass. n. 941/2005; Cass. n. 20476/2008; Cass. n. 8516/2009; Cass. n. 10378/2012; Cass. n. 8426/2013; Cass. n. 25178/2015; Cass. n. 21662/2018).

Nel caso in esame, poi, la Corte d’appello ha ritenuto, per la verità del tutto plausibilmente, che, al più tardi al momento dell’omologazione del concordato preventivo, che era un concordato liquidatorio, bene i creditori fossero in grado di avvedersi della situazione di insufficienza patrimoniale, dal momento che il piano prevedeva il pagamento dei chirografari nella misura del 40%, non essendovi ovviamente, altro nel patrimonio della debitrice da destinare al ceto creditorio.

Nè rileva alcunchè che la Corte d’appello abbia adottato in un caso, nello svolgimento della motivazione, l’espressione “insolvenza” in luogo di quella, concettualmente distinta, di insufficienza patrimoniale, dal momento che – a prescindere dalla considerazione che i concetti sono diversi, ma nulla esclude che stato di insolvenza ed insufficienza patrimoniale vadano in effetti a coincidere sul piano cronologico -, nel riferirsi al concordato preventivo, la sentenza impugnata ha univocamente evidenziato che l’accesso alla procedura minore conclamava l’insufficienza del patrimonio al pagamento dei creditori, di guisa che l’impiego dell’espressione “insolvenza” non assume altro rilievo che quello di una innocua e riconoscibilissima imprecisione. Si legge difatti a pagina 5 della sentenza che: “tali documenti prevedevano il pagamento di una percentuale del solo 40% dei crediti chirografari, evincendosi, altresì, chiaramente, l’insufficienza patrimoniale della società a far fronte al soddisfacimento dei propri creditori, sin dalla data di deposito del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo”, anche in considerazione della documentazione contabile allegata e della relazione L. Fall., ex art. 172, nella quale si attestava che “il patrimonio sociale non sembra sufficiente, in valore, a coprire i debiti privilegiati ed a pagare con ragionevole falcidia quelli chirografari”.

Resta da dire del rilievo dell’applicabilità della prescrizione penale, che è invero mal posta in diritto, la qual cosa priva di rilievo la circostanza che la Corte d’appello, dopo aver osservato che il Tribunale aveva ritenuto l’astratta configurabilità del delitto di bancarotta semplice, senza spiegare il perchè, abbia omesso di procedere all’esame del merito della questione, quasi che le fosse devoluto un esclusivo controllo di legittimità sul tema.

Difatti, il ricorrente sovrappone erroneamente il piano del termine di prescrizione applicabile, in ragione dell’astratta integrazione della fattispecie criminosa (nel caso di specie 6 anni, secondo l’art. 157 c.p.), con quello dell’individuazione dell’esordio della prescrizione, che, come si è detto, in presenza della domanda risarcitoria spiegata ai sensi dell’art. 2394 c.c., è quello previsto da tale norma, in forza della quale esso va fissato al momento in cui può apprezzarsi che “il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”, sicchè non avrebbe alcun senso pretendere di spostarlo (prima o dopo) al momento del fallimento, il che comporterebbe proprio la inammissibile confusione tra il concetto di insufficienza patrimoniale e quello di insolvenza che il ricorrente infondatamente addebita alla sentenza impugnata.

2.2.3. – Anche il secondo motivo è inammissibile.

Al di là del profilo di inammissibilità derivante dal difetto di autosufficienza, al di là del profilo di inammissibilità dipendente dal carattere inestricabilmente composito della censura, al di là dell’erroneo richiamo agli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè all’art. 2697 c.c., cui si somma qui quello all’art. 115 c.p.c., la cui violazione può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice abbia dichiarato espressamente di non dovere osservare la regola contenuta nella norma, ovvero abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutogli (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892), al di là dell’inammissibilità della censura svolta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè il ricorso non identifica specifici fatti storici, controversi e decisivi, che il giudice non avrebbe valutato, sta di fatto che il motivo è in realtà un evidente tentativo, altrettanto evidentemente inammissibile, di rimettere in discussione la valutazione di merito svolta dalla Corte d’appello, laddove essa ha ritenuto che l’insufficienza patrimoniale della società ben potesse essere ravvisata al momento, tutt’al più, dell’omologazione del concordato preventivo.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.200,00 per P.V., in complessivi Euro 10.200,00 per M.E., N.C., S.A., Z.I., Z.P. e Z.S.A., in complessivi Euro 10.200,00 per Mu.Gi. e Mu.Br., in complessivi Euro 10.200,00 per UnipolSai S.p.A., di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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