Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5614 del 02/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5614
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25266-2014 proposto da:
(OMISSIS) ARL ORA FALLITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato WALTER
PUTATURO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE – AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE (OMISSIS) – AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1535/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 25/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/11/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
In forza di un p.v.c. redatto dalla G.d.F. di (OMISSIS) in data (OMISSIS) nei confronti di Nuova Segnaletica Stradale Abruzzese s.r.l., l’Ufficio di Como notificò a (OMISSIS) s.r.l. un avviso di accertamento, accertando per l’anno 2006 maggiore IVA da omessa fatturazione di acconti, oltre interessi e sanzioni. Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Como, con sentenza n. 144/1/12, accolse il ricorso, ma la C.T.R. della Lombardia, con decisione del 25.3.2014, accolse l’appello dell’Ufficio.
(OMISSIS) s.r.l., frattanto dichiarata fallita, ricorre ora per cassazione, sulla base di tre motivi, più memoria, cui resiste l’Agenzia con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 11.12.2019, è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 24 Cost., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, evidenziando di non aver ricevuto alcuna comunicazione della trattazione dell’udienza dinanzi alla C.T.R., con conseguente nullità della sentenza.
1.2 – Con il secondo motivo, si deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e ancora carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. ha ritenuto quali acconti (imponibili ai fini IVA in quanto inseriti nei conti “clienti c/anticipi” e “clienti c/fornitori”) gli importi contestati, anzichè considerarli finanziamenti infragruppo infruttiferi e quindi non imponibili.
1.3 – Con il terzo motivo, infine, si deduce violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 2, ult. cpv., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La ricorrente lamenta la mancata esclusione della sanzione invece applicata, trattandosi di violazioni meramente formali.
2.1 – Il primo motivo è fondato.
Dall’esame del fascicolo d’appello, infatti, non risulta alcuna comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza al difensore di (OMISSIS) s.r.l., adempimento neanche risultante dal “foglio elenco”. Pertanto, la sentenza impugnata è nulla, sicchè occorre rimettere la causa alla C.T.R. della Lombardia per un nuovo esame dell’appello dell’Ufficio. I restanti motivi restano conseguentemente assorbiti.
3.1 – In definitiva, la sentenza impugnata è dichiarata nulla, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello proposto dall’Ufficio e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021