Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5613 del 11/03/2014
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5613 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE
ORDINANZA
sul ricorso 11899-2013 proposto da:
CAROTENUTO ANIELLO CRTNLL49A01A294C, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 61, presso lo
studio dell’avvocato FLORANGELA MARANO, rappresentato
e difeso dagli avvocati MASSIMO MANDARA, MANDARA
ALFONSO;
– ricorrente nonchè contro
2014
381
DR
COZZOLINO PASQUALE, GALLO FRANCESCA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 17223/2012 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
Data pubblicazione: 11/03/2014
consiglio del 04/02/2014 dal Presidente Relatore
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA.
Svolgimento del processo
Questa S.C., con sentenza in data 9 ottobre 2012 n. 17223, tra l’altro, rigettava il ricorso proposto
da Aniello Carotenuto nei confronti di Francesca Gallo e Pasquale Carotenuto per la cassazione
della sentenza della Corte di appello di Salerno in data 7 marzo 2006.
Aniello Carotenuto ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Il relatore ha depositato la seguente relazione ex art. 391 bis cod. proc. civ.
SEZIONE SECONDA CIVILE
RGN: 11893/2013
Ricorrente: CAROTENUTO Aniello
Intimato: COZZOLINO Pasquale e GALLO Francesca
Relazione ex art 391-bis cod proc. civ.
Relatore Roberto Michele Triola
Premesso:
che Carotenuto Aniello ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. contro
la sentenza di questa S.C. in data 9 ottobre 2012 n. 17223, deducendo che al proprio difensore avv.
Alfondo Mandara, per l’udienza del 21 giugno 2012, non era stato comunicato l’avviso ex art. 377,
secondo comma, cod proc. civ. all’indirizzo eletto in Roma, Piazzale Clodio n. 61, presso l’avv.
Florangela Marano, a seguito di dichiarazione in data 2 maggio 2008, di variazione della
originaria elezione di domicilio in Roma, via F.S. Savastano n. 11, presso l ‘avv. Carlo Sanvitale;
Rilevato:
che nel ricorso l’avv. Alfonso Mandara era stato nominato difensore di Aniello Carotenuto
unitamente all’avv. Carlo Sanvitale, al quale l’avviso di udienza risulta regolarmente comunicato;
P.Q.M
“,
Si conclude per 1 ‘inammissibilità del ricorso.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Roma, 31 ottobre 2013
Aniello Carotenuto ha depositato memoria.
All’esito dell’odierna camera di consiglio ritiene il collegio di condividere le conclusione della
relazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., in considerazione della in conferenza delle deduzioni
contenute nella memoria in questione.
delle comunicazioni fatte ad uno solo dei difensori.
Fuori luogo viene invocata Cass. 13 gennaio 1987 n. 149, la quale riguarda l’ipotesi del
trasferimento del domicilio dell’unico difensore.
Non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso
in ordine alle spese della presente fase di giudizio.
P,Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 4 febbraio 2014
Il fatto che nel caso di mandato alle liti disgiunto comporta, infatti, la idoneità delle notificazioni e