Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5613 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 08/03/2010), n.5613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.O.R. -domiciliato ex lege presso la Cancelleria

della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Soave

Raffaella;

– ricorrente –

avverso il decreto del Giudice di pace di Torino dell’11 settembre

2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

26 novembre 2009 dal Consigliere dott. SALVATO Luigi;

P.M., S.P.G. Dott. PIVETTI Marco.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice di pace di Torino, con decreto dell’11 settembre 2008, convalidava il provvedimento del Questore di Torino, di trattenimento di E.O.R., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 1.

Avverso detto decreto ha proposto ricorso E.O.R., non notificato ad alcuno.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“Il principio secondo il quale la notificazione del ricorso per Cassazione e’ requisito per la sua ammissibilita’ deve ritenersi operante per tutti i procedimenti che rientrano nella giurisdizione civile, anche per il ricorso per Cassazione proposto avverso il provvedimento che ha disposto il trattenimento dello straniero nei centri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21 il cui comma 2 stabilisce che sia adottato dal questore con le modalita’ di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14.

Ne consegue che la mancata notificazione del ricorso alla controparte (il ricorso non e’ stato notificato ad alcuno), cui non puo’ porsi rimedio attraverso l’istituto della rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale omissione della notificazione medesima (Cass. S.U. n. 15539 del 2003), ne comporta la manifesta inammissibilita’ (a prescindere da ulteriori profili di inammissibilita’, concernenti il difetto di procura speciale).

Pertanto, il ricorso, stante la manifesta inammissibilita’, nei termini sopra precisati, puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, che comportano l’inammissibilita’ del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

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