Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5613 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8875-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALIA CENTER SERVICE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 610/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 08/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

In forza di un p.v.c. redatto dalla G.d.F. di (OMISSIS) in data (OMISSIS), l’Agenzia delle Entrate notificò a Italia Center Service s.r.l. un avviso di accertamento, rideterminando per l’anno 2005 maggiori IRES e IVA, oltre interessi e sanzioni. Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Roma, con sentenza n. 112/23/12, respinse il ricorso; la C.T.R. del Lazio, però, con decisione del 8.10.2013, accolse l’appello della società, annullando l’avviso impugnato per violazione dello Statuto del contribuente, art. 12, comma 5, essendosi soffermati i militari accertatori presso la sede aziendale ben più di sessanta giorni lavorativi.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi. La società non ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, (Statuto del contribuente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente evidenzia che la norma indicata non reca la sanzione della nullità dell’accertamento completato dopo il superamento del termine di legge di sessanta giorni, che comunque non si erano cumulati, nella specie, in via consecutiva.

1.2 – Con il secondo motivo, in subordine, la ricorrente si duole della insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi e controversi del giudizio, e comunque per omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si evidenzia che la C.T.R. non ha tenuto conto che l’esame dei documenti, da parte degli accertatori, si è svolto in un locale “vuoto” e inutilizzato.

2.1 – Il primo motivo è fondato.

Costituisce infatti orientamento consolidato quello per cui “In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, nè l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati” (da ultimo, Cass. n. 2055/2017).

Ha dunque errato la C.T.R. nel dichiarare la nullità dell’avviso impugnato, giacchè la permanenza degli accertatori nella sede del contribuente oltre il termine di legge (violazione peraltro contestata dall’Agenzia anche nella sua effettività) non può comportare l’invalidità dell’accertamento.

3.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo resta assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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