Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5612 del 28/02/2020
Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5612
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27299/2015 proposto da:
E.C., domiciliato in Roma, via Federico Cesi 30, presso
l’avvocato Valentina Infante, rappresentante e difensore con
l’avvocato Raffaele Ferraro, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Fallimento E.C., domiciliato in Roma, via Vittoria
Colonna 40, presso l’avvocato Alberto Di Capua, rappresentante e
difensore con l’avvocato Vincenzo Grimaldi, giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata il
01/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/12/2019 dal Cons. Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – E.C. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Fallimento E.C., contro la sentenza del 1 ottobre 2015 con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo avverso sentenza dichiarativa del suo fallimento in estensione di E.R.CO.VA S.a.s. di E.V. e C..
2. – Resiste il Fallimento con controricorso, con cui deduce anzitutto l’improcedibilità del ricorso. Deposita memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo mezzo denuncia: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”, per aver ritenuto ritualmente istituito il contraddittorio nel giudizio prefallimentare, quantunque esso E. non avesse ricevuto la notifica del ricorso introduttivo.
Il secondo mezzo lamenta sotto la medesima rubrica che il giudice delegato al fallimento esteso nei confronti di esso E. – il Fallimento E.R.CO.VA S.a.s. di E.V. e C. – avesse avuto parte nella dichiarazione del suo fallimento.
Il terzo mezzo lamenta, nuovamente sotto la medesima rubrica, che la Corte d’appello abbia ritenuto la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del fallimento in estensione.
2. – Il ricorso è improcedibile.
Stabilisce l’art. 369 c.p.c., comma 1, che il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Nel caso di specie, come eccepito dal controricorrente, il ricorso è stato notificato a mezzo Pec il 30 ottobre 2015, ed è stato depositato il 27 novembre 2015, oltre lo spirare del termine indicato.
3. – Le spese eseguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020