Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5612 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 21/02/2022), n.5612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4274-2021 proposto da:

A.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA DIROMA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1714/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da A.E., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese per paura delle minacce subite dai parenti della fidanzata, morta per un tentativo di aborto.

La Corte territoriale ha reputato l’atto di appello del tutto carente dei requisiti di specificità, pertanto, non ha riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c), in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione di norme di diritto, in particolare, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e dell’art. 8 CEDU, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, in riferimento all’attuale situazione sociale e politica del paese di provenienza; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, relativi all’effettivo rischio, in caso di rimpatrio, di finire nuovamente coinvolto in violente aggressioni e minacce dai familiari della fidanzata.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché non si confrontano con il giudizio di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, ex art. 342 c.p.c., e tale giudizio è ex se in grado di sorreggere la decisione reiettiva.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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