Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5612 del 11/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 5612 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE

SENTENZA

sul ricorso 8646-2013 proposto da:
PORRO GENNARO DOMENICO PRRGNR58C08D969L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso
lo studio dell’avvocato BROCCHIERI GUIDO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI
GARBO GIANFRANCO, PICCHETTI SILVIA;
– ricorrente –

2014
contro

380

ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI LA SPEZIA
P.I.80005090115,

IN

PESONA

DEL

PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 11/03/2014

CASSIODOR0,1/A,

presso

lo

studio

dell’avvocato

GIUNGATO MARIA MADDALENA, che lo rappresenta e
difende;
MINISTERO DELLA SALUTE P.I.80242250589, IN PERSONA DEL
MINISTRO IN CARICA P.T., elettivamente domiciliato in

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controri correnti –

avverso

la

decisione

n.

53/2012

della

COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE di ROMA,
depositata il 15/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2014 dal Presidente Relatore Dott.
ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato Brocchieri Guido difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Giungato Maria Maddalena difensore
dell’Ordine Medici Chirurghi Odontaiatri che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

Svolgimento del processo
Con provvedimento in data 1 0 settembre 2009
l’Ordine dei Medichi Chirurghi e degli Odontoiatri

l’altro, la violazione da parte del dott. Gennaro
Domenico Porro del vigente codice deontologico per
asserita mancanza di trasparenza e veridicità
della pubblicità sanitaria diffusa dalle cliniche
di cui lo stesso era direttore sanitario, gli
irrogava la sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio della professione per sei mesi.
Il dott. Gennaro Domenico Porro proponeva
impugnazione innanzi alla Commissione Centrale per
gli Esercenti le Professioni Sanitarie che, con
decisione in data 10 maggio 201 riduceva soltanto
la sanzione da sei a cinque mesi di sospensione,
ritenendo che il d.l. 4 luglio 2006 n. 223,
convertito, con modificazioni, in l. 4 agosto 2006,
n. 248, che ha regolato la pubblicità sanitaria in
modo diverso dalla l. 5 febbraio 1992, n. 175, non
si applica alle società di capitali, che restano
soggette alla vecchia disciplina, per cui risultava
accertato che le società titolare delle cliniche di

3

della Provincia di La Spezia, rilevata, tra

cui il dott. Gennaro Domenico Porro era direttore
sanitario avevano effettuato la pubblicità in
violazione di un divieto di legge.
Il dott. Domenico Gennaro Porro proponeva ricorso
per cassazione e questa S.C. con sentenza in data 9

affermando il seguente principio di diritto:
L’abrogazione generale contenuta nella L. n. 248
del 2006, art. 2, lett. b, nella quale è
sicuramente compresa l’abrogazione delle norme in
materia di pubblicità sanitaria, di cui alla L.n.
175 del 1992, prescinde dalla natura (individuale,
associativa, societaria) del soggetti rispetto ai
quali sarebbe illegittimo, oltre che irragionevole,
limitarne la portata all’esercizio della
professione in forma individuale, fermo restando
che, all’interno del nuovo sistema normativo, nel
quale la pubblicità non è soggetta a forme di
preventiva autorizzazione, gli Ordini professionali
hanno il potere di verifica, al fine
dell’applicazione delle sanzioni disciplinari,
della trasparenza e della veridicità del messaggio
pubblicitario.
Sulla base di tale principio la Commissione
Centrale

per

gli

Esercenti

4

le

Professioni

marzo 2012 n. 3717, accoglieva l’impugnazione

Sanitarie, in sede di rinvio, avrebbe dovuto
“giudicare se la pubblicità, posta in essere dalle
due società, delle quali il dott. Porro era
direttore sanitario, fosse o meno conforme a
veridicità e correttezza sulla base del codice

La causa veniva riassunta davanti alla Commissione
Centrale per gli Esercenti le Professioni
Sanitarie, la quale emetteva in data 12 novembre
2012-15 gennaio 2013 una decisione che, dopo avere
affermato la infondatezza di alcuni motivi
originariamente proposti contro la decisione
dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri,
che dovevano considerarsi estranei al

thema

decidendum a seguito della sentenza di questa S.C.,
così motivava:
I motivi di ricorso quattro, cinque e sei vengono
trattati unitariamente per identità di materia in
quanto, rispettivamente, ognuno per alcuni aspetti,
a parere del ricorrente, giustificherebbero
comportamenti non contrari all’attuale normativa di
pubblicità sanitaria (L. 248/2006), ed in
particolare per avere utilizzato nel messaggio
pubblicitario il termine “estetica” e la frase
“Prima visita gratuita, diagnosi, radiografica e

5

deontologico”.

preventivo gratuiti’.
I motivi sono infondati.
La

cosiddetta

liberalizzazione

del

sistema

pubblicitario ex art. 2, lett. b), della legge n.
248/2006 comporta che … dalla datata di entra in

legislative e regolamentari che prevedono con
riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali “11 divieto, anche parziale, i
svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche
del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio 11 cui
rispetto è verificato dall’Ordine’.
Dal tenore della citata disposizione si evince che
resta attribuita agli Ordini e Collegi
professionali la piena competenza a verificare se
la pubblicità è “trasparente e veritiera; nel caso
di

specie

l’Ordine di La Spezia, nella sua

decisione del 1 0 settembre 2010, ha effettivamente
svolto tale verifica ritenendo le sopra menzionate
espressioni non conformi al dettami delle norme
deontologiche.
Ala luce di tutte le circostanze emerse, appare

6

vigore di detta norma sono abrogate le disposizioni

credibile che l’incolpato abbia comunque assunto un
ruolo non primario nella realizzazione del
messaggio in questione; in ragione di ciò questa
Commissione ritiene di attenuare la misura
sanzionatoria applicata dall’Ordine, riducendo a

Contro tale decisione ha proposto ricorso per
cassazione il dott. Gennaro Domenico Porro, con un
unico motivo.
Resistono con separati controricorso il Ministero
della Salute e l’ Ordine dei Medichi Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di La Spezia.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo il ricorrente deduce che la
Commissione Centrale per gli Esercenti le
Professioni Sanitarie, non ha ottemperato a quanto
richiesto dalla decisione di questa S.C. del 9
marzo 2012 n. 3717, non verificando in concreto la
veridicità e correttezzas della pubblicità
all’origine del procedimento disciplinare.
Il ricorso è fondato.
E’ sufficiente ricordare che la Commissione
Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie
avrebbe dovuto “giudicare se la pubblicità, posta
in essere dalle due società, delle quali il dott.

7

mesi cinque l’entità della sanzione irrogata.

Porro era direttore sanitario, fosse o meno
conforme a veridicità e correttezza sulla base del
codice deontologico”.
La decisione impugnata avrebbe dovuto effettuare
una verifica autonoma, mentre si è limitata ad

effettuata dall’Ordine di La Spezia, nella sua
decisione del 1 0 settembre 2010, senza neppure
riportare le motivazioni dell’ordine professionale,
che riteneva di condividere e senza individuare
quali fossero le norme deontologiche che il dott.
Gennaro Domenico Porro aveva violato.
In conseguenza della fondatezza del ricorso, la
decisione impugnata va cassata, con rinvio per un
nuovo esame alla Commissione Centrale per gli
Esercenti le Professioni Sanitarie, che provvederà
anche in ordine alle spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione
impugnata, con rinvio alla Commissione Centrale per
gli Esercenti le Professioni Sanitarie, anche per
le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 4 febbraio 2014
IL PRESIDEJVE LATORE
• diìhlio
ANNA

affermare che la verifica richiesta era stata già

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA