Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5611 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18046/2015 proposto da:

Comune di Cuorgnè, domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso

l’avvocato Romanelli Guido, che lo rappresenta e difende, con

l’avvocato Fogagnolo Maurizio, giusta procura in atti;

– ricorrente e controricorrente –

contro

Consorzio Azienda Servizi Ambiente A.S.A., in amministrazione

straordinaria, domiciliato in Roma, via Francesco Denza 3, presso

l’avvocato Martucci Angelo, che lo rappresenta e difende, con

l’avvocato Monica Della Gatta, giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso decreto del Tribunale di Ivrea, depositato il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2019 dal Cons. Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Comune di Cuorgnè ricorre per cinque mezzi, nei confronti del Consorzio Azienda Servizi Ambiente A.S.A. in amministrazione straordinaria, contro il decreto del 5 giugno 2015 con cui il Tribunale di Ivrea, disattesa un’eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dal Consorzio, ha respinto l’opposizione allo stato passivo e le ulteriori domande del Comune, ritenute nuove, regolando le spese di lite.

Ha in breve ritenuto il Tribunale che la convenzione posta dal Comune a sostegno dell’insinuazione al passivo per l’importo di tre milioni di Euro, oltre accessori, domanda, secondo la sentenza impugnata, avanzata sul presupposto che detta convenzione contemplasse a carico del Consorzio un’obbligazione con facoltà alternativa, prevedesse invece la realizzazione di opere (una rete di teleriscaldamento ed altre opere edilizie) per l’importo di tale somma, ma non il pagamento di essa in alternativa alla realizzazione delle opere medesime. Per il resto il giudice di merito ha ritenuto nuove e come tali inammissibili ulteriori domande del Comune introdotte in una memoria depositata in corso di giudizio.

2. – Il consorzio resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato (“per il denegato caso in cui l’impugnazione ex adverso proposta dovesse trovare in tutto o in parte accoglimento”: pag. 41 del controricorso) per due mezzi. Deposita inoltre memoria.

3. – Il Comune ha a propria volta resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità del decreto impugnato per motivazione apparente, mera apparenza in tesi derivante dalla considerazione che il Tribunale aveva giudicato tardive domande formulate ad un’udienza del 9 febbraio 2014, data in cui, viceversa, nessuna udienza si era tenuta, la qual cosa, secondo il ricorrente, avrebbe impedito al Comune di spiegare compiutamente le sue difese.

Il secondo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 1322 e 1362 c.c. e segg., L. Fall., artt. 59 e 92, artt. 2697,2699 e 2700 c.c., violazione in materia di prove legali, violazione della lex specialis in materia di ammissione al passivo dei crediti non pecuniari, evidenziando che nessun dubbio sussisterebbe in ordine alla natura corrispettiva della pattuizione intercorsa tra le parti, avente ad oggetto la realizzazione di opere pari ad un valore di tre milioni di Euro, somma per la quale il Comune aveva diritto a partecipare al concorso ai sensi dell’art. 59 citato.

Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto controverso e decisivo, omessa motivazione in ordine alle risultanze contenute nella convenzione e nella relativa Delib. Giunta Comunale n. 6 del 2005.

Il quarto motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonchè della L. Fall., art. 99, violazione del diritto di difesa censurando il decreto impugnato per aver giudicato inammissibili domande ritenute nuove formulate in una memoria del 14 marzo 2014, depositata invece su autorizzazione del giudice.

Il quinto motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 50 e 51, mancata ammissione dell’integrazione della domanda, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto inammissibile la domanda di insinuazione della somma di Euro 1.737.917,50, pari a quanto percepito dal consorzio per la realizzazione della rete di teleriscaldamento oggetto della convenzione.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla violazione, eccepita dal controricorrente, della previsione dettata dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonchè dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto:

a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 11 gennaio, n. 195, chiarisce altresì che, ove si tratti di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, il requisito di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma, beninteso, l’esigenza di specifica indicazione degli atti e documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

Nel caso in esame, il ricorso si fonda essenzialmente, tra gli altri documenti richiamati nell’atto:

-) sulla deliberazione del 25 marzo 2005 del Comune di Cuorgnè;

-) sulla convenzione stipulata con il Consorzio l’11 ottobre 2005;

-) sulla deliberazione di giunta del 28 giugno 2006;

-) su una diffida ad adempiere del 16 luglio 2009;

-) su una memoria autorizzata del 14 marzo 2014 e risultanze di verbali di causa.

Orbene, quanto ai documenti, si assume in ricorso che essi sarebbero stati prodotti nel fascicolo dell’opposizione allo stato passivo, ma in nessuna parte del ricorso medesimo (nè nel corpo di esso, nè nell’elenco delle produzioni a pagina 44) è detto che tale fascicolo sia stato prodotto. La memoria, parimenti, non è punto localizzata.

3. – In ogni caso ciascuno dei motivi di ricorso principale è inammissibile.

3.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Esso, anzitutto, non è autosufficiente non solo per quanto attiene alla localizzazione degli atti su cui il motivo si fonda, ma anche con riguardo all’individuazione del suo contenuto: ed invero, il Comune ricorrente ha fatto riferimento a conclusioni adottate nell’atto di opposizione allo stato passivo e poi nella memoria autorizzata del 14 marzo 2014, conclusioni, queste ultime, che il Tribunale avrebbe a torto ritenuto nuove, ma non specifica quali fossero le conclusioni formulate inizialmente e quelle successivamente introdotte, con conseguente ulteriore violazione della regola dettata dell’art. 366 c.p.c., citato n. 6.

Detto questo, la censura di motivazione apparente, per avere il giudice considerato tardive le domande di cui alla memoria, le quali, secondo il Tribunale, avrebbero dovuto tutt’al più proporsi entro l’udienza del 9 febbraio 2014, udienza che invece non si era tenuta, non supera comunque il vaglio di ammissibilità.

Vale difatti osservare che il giudizio di inammissibilità delle domande, ritenute nuove, contenute nella memoria del 14 marzo 2014, è sostenuta da una duplice ratio decidendi: per un verso il Tribunale ha ritenuto che le domande avanzate dal Comune nella memoria costituissero mutatio e non mera emendatio, per altro verso che l’attività in questione – ma, verosimilmente, la sola attività di emendatio – dovesse essere effettuata non già nella memoria, bensì nell’udienza ad essa antecedente.

Orbene, come eccepito dal controricorrente, il motivo in esame non censura la prima e principale ratio decidendi – peraltro del tutto conforme all’insegnamento di questa S.C. secondo cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d’insinuazione al passivo (Cass. n. 26225/2017; Cass. n. 5167/2012: ed ancora Cass. n. 22006/2017; Cass. n. 1857/2015) – di guisa che la statuizione adottata non può che rimanere ferma sulla base della ratio non censurata.

Ciò esime dall’osservare che il motivo, laddove denuncia motivazione apparente, è fuori centro, sia perchè la ratio decidendi si risolve in ciò, che l’attività di cui si è detto avrebbe dovuto essere svolta nell’udienza antecedente il deposito della memoria, poco importa se indicata con una data errata, sia perchè lo stesso ricorrente, in particolare nella formulazione del quarto motivo, ha mostrato di avere perfetta consapevolezza di quale fosse l’udienza nel corso della quale era stato autorizzato il deposito della memoria, udienza indicata per evidente mero errore materiale come tenutasi il 9 marzo 2014 in luogo del 14 dello stesso mese (v. pagina 40 del ricorso).

3.2. – Anche il secondo motivo è inammissibile.

Si tratta, nel complesso, di un motivo con cui è dedotta la simultanea violazione di diverse norme sostanziali e processuali, motivo che, sotto il velo della denuncia di violazione di legge mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione compiuta dal giudice di merito nell’interpretare la consistenza delle obbligazioni derivanti dalla convenzione stipulata dalle parti e dunque la sussistenza di un’obbligazione di pagamento dell’importo di tre milioni di Euro oggetto dell’originaria insinuazione.

E’ difatti cosa nota che:

-) la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dovere osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutogli (Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 15486);

-) la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949);

-) il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355), sicchè la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728), tanto più che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125).

Nulla di tutto ciò ricorre nel caso di specie, in cui non è neppur dedotto nè che il giudice abbia in tal senso violato il precetto dell’art. 115 c.p.c.; nè che abbia operato un ribaltamento del riparto dell’onere probatorio, ribaltamento in realtà nient’affatto configurabile, giacchè il Tribunale non ha deciso la causa attribuendo gli esiti della mancata prova del fatto costitutivo o di quello impeditivo ad una parte diversa da quella che era onerata della relativa dimostrazione, ma ha ritenuto che il Comune avesse fatto valere un credito che in realtà il contratto non contemplava; nè che il Tribunale abbia violato specifici criteri ermeneutici contemplati dagli artt. 1362 c.c. e segg..

Quanto agli artt. 2699 e 2700 c.c., poi, è appena il caso di osservare che, nel decreto impugnato, non viene in considerazione alcuna questione concernente l’efficacia probatoria della documentazione posta a base dell’opposizione allo stato passivo, bensì l’interpretazione della convenzione, che, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito, non poneva a carico del consorzio un’obbligazione di pagamento dell’importo di tre milioni di Euro, ma si limitava a parametrare a tale somma l’importo delle opere che il consorzio avrebbe dovuto realizzare.

Privo di pertinenza è poi il richiamo all’art. 1322 c.c., giacchè il giudice di merito, lungi dall’interferire con l’autonomia contrattuale delle parti, ha semplicemente proceduto all’interpretazione del contratto, escludendo che il Comune vantasse nei confronti del Consorzio il credito di cui si è detto.

Resta da dire della L. Fall., artt. 59 e 92, riguardo ai quali l’inammissibilità discende dal rilievo che, nella fase di merito, l’applicazione del citato art. 59, alla lettura del decreto impugnata, non risulta essersi posta, sicchè la questione – impregiudicata ovviamente la sua fondatezza, avuto riguardo alla circostanza che la norma si riferisce a crediti non scaduti, mentre in questo caso il termine per l’esecuzione delle opere, cui rapportare la somma richiesta, era scaduto ben prima dell’apertura della procedura concorsuale – è qui inammissibile per la sua novità, in ossequio al principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

3.3. L’inammissibilità del terzo motivo è poi anch’essa manifesta.

Ed invero, la doglianza del ricorrente, così come articolata, nel contestare la persuasività del convincimento del giudice di merito fondato sull’esame delle risultanze probatorie e nel contrapporvi la propria tesi difensiva, finisce per attingere il piano della sufficienza motivazionale, ciò che non è più ammesso nel regime di sindacato minimale ex art. 360 c.p.c., n. 5 novellato. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; da ult. Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200) nell’affermare che:

-) il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

-) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

-) neppure l’opinabile esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;

-) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

-) tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Nel caso di specie, in realtà, il motivo non si riferisce ad alcuno specifico fatto storico decisivo e controverso non considerato, ma censura inammissibilmente la motivazione del giudice di merito, il quale ha per un verso escluso che la convenzione già ricordata ponesse a carico del Consorzio un’obbligazione di pagamento della somma richiesta e, per altro verso, ha giudicato inammissibili le ulteriori domande proposte soltanto in sede di opposizione allo stato passivo.

3.4. – E’ inammissibile il quarto motivo.

Esso è difatti del tutto aspecifico, sicchè è inammissibile in ossequio al principio secondo cui il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; che, in riferimento al ricorso per Cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; Cass. 12 marzo 2005, n. 5454; Cass. 29 aprile 2005, n. 8975; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1315; Cass. 14 marzo 2006, n. 5444; Cass. 17 marzo 2006, n. 5895; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2540; Cass. 28 agosto 2007, n. 18210; Cass. 28 agosto 2007, n. 18209; Cass. 31 agosto 2015, n. 17330).

Nel caso in esame, si afferma che la memoria più volte citata non avrebbe contenuto la formulazione di domande nuove, ma una semplice modificazione-precisazione di esse: e, tuttavia, la censura omette totalmente di chiarire perchè non di mutatio si sarebbe trattato, come ritenuto dal Tribunale, bensì, appunto, di emendatio.

5. – E’ infine inammissibile il quinto motivo.

Non v’è dubbio che il Comune avesse originariamente richiesto la somma di tre milioni di Euro in forza dell’assunto secondo cui la convenzione stipulata tra le parti riflettesse un sinallagma che poneva tale pagamento a carico del Consorzio, lettura come si è visto smentita dal giudice di merito, che ha ricostruito la pattuizione in termini diversi, ritenendo che la somma non rappresentasse nient’altro che l’equivalente delle opere che il Consorzio doveva realizzare; poi ha chiesto la minor somma indicata nel motivo per un titolo radicalmente diverso, e cioè perchè tale somma sarebbe stata corrisposta dal Comune al Consorzio per la realizzazione della rete di teleriscaldamento oggetto della convenzione.

Nel motivo il Comune sostiene ancora una volta che non si sarebbe trattato di mutatio, ma ancora una volta non spiega perchè, a fronte dell’evidente constatazione che, se il petitum, intendendo con ciò la somma di danaro richiesta, è stato soltanto ridotto, la causa petendi è stata sostituita, come correttamente osservato dal Tribunale.

Dunque anche in questo caso il motivo è aspecifico.

Non pertinente, infine, è richiamo al dictum di Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310, il quale concerne il giudizio di primo grado, e non può essere applicato al procedimento di opposizione allo stato passivo, atteso il suo carattere impugnatorio, preclusivo, come si è già avuto modo di rammentare, di domande nuove.

4. – Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna il Comune ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA