Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5611 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 21/02/2022), n.5611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2772-2021 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO FOLENGO,

49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2189/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da C.L., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese, perché non guadagnava abbastanza per mantenere la

A sostegno delle ragioni di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto che la motivazione meramente economica della partenza dal proprio paese non rientrasse in alcuna forma di protezione. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c), in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per erronea e parziale valutazione dei fatti dichiarati dal ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; (ii) sotto un secondo profilo, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per la mancata concessione del diritto d’asilo.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto solleva censure che mirano a una nuova valutazione del merito della vicenda, che è di competenza esclusiva del tribunale.

Il secondo motivo è inammissibile perché contesta l’accertamento espresso dalla Corte d’appello e condotto alla stregua delle fonti consultate sia sulla situazione generale del paese di provenienza che sulla condizione personale del ricorrente, che il ricorrente contesta in termini di mero dissenso.

Il terzo motivo è infondato, perché il diritto di asilo/costituzionale è già compiutamente disciplinato dalla normativa sulla protezione internazionale (Cass. n. 11110/19, n. 16362/16) e umanitaria. La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

 

 

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