Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5611 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1584-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGRO IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA

N. 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO MANERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO SANTOCCHIO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA AGENZIA RISCOSSIONE SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 342/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’esito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata da Agro Immobiliare s.r.l. per l’anno di imposta 2007, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, vennero recuperati a tassazione con cartella di pagamento per carenti versamenti IVA, complessivi Euro 84.549,00, oltre interessi e sanzioni.

Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Salerno lo rigettò con sentenza n. 379/15/12; la C.T.R. per la Campania, sez. dist. di Salerno, con decisione del 13.11.2013, in riforma della prima sentenza, accolse l’appello della società, annullando la cartella impugnata, sul rilievo della mancata notifica della c.d. comunicazione d’irregolarità.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste la società contribuente con controricorso.

Equitalia è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 (St. contr.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si osserva che la C.T.R. ha ritenuto che nella specie occorresse previamente notificare alla contribuente la comunicazione di irregolarità, prima di procedere all’iscrizione a ruolo delle somme dovute. La ricorrente rileva invece che tale impostazione sia errata, in quanto la comunicazione di irregolarità citato ex art. 54-bis. deve essere inoltrata quando dal controllo automatizzato emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”, ossia un errore del contribuente. Nella specie, invece, non è affatto emerso alcun diverso risultato, essendo state recuperate a tassazione le imposte esposte in dichiarazione, ma non versate.

1.2 – Col secondo motivo, in subordine, l’Agenzia denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 (St. contr.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sotto altro profilo, ci si duole dell’integrale annullamento della cartella impugnata, giacchè l’omessa notifica della comunicazione d’irregolarità può al più incidere sull’entità delle sanzioni.

2.1 – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente. Infatti, contrariamente all’assunto, l’esposizione dei fatti (sostanziali e processuali) operata nel ricorso stesso è assolutamente congrua e più che sufficiente ad assolvere allo scopo cui essa – quale requisito di contenuto – forma del ricorso – è funzionale, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ossia la comprensione dei termini della controversia e dei singoli motivi di ricorso, nonchè della stessa decisività di questi ultimi (v. per tutte Cass. n. 10072/2018).

3.1 – Ciò posto, il primo motivo è fondato, seppur in forza di argomenti parzialmente diversi da quelli offerti dall’Agenzia, noto essendo che questa Corte di legittimità ben può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (in termini, Cass. n. 18775/2017; Cass. n. 20994/2018), come è appunto nella specie.

In proposito, per quanto ancora qui interessa, va anzitutto evidenziato che la cartella impugnata attiene al disconoscimento di un credito IVA esposto nella dichiarazione 2007 come riveniente dall’anno precedente, benchè esso non fosse stato indicato nella dichiarazione dell’anno 2006. Al riguardo, deve comunque rilevarsi che, da un lato, l’eventuale omessa trasmissione della comunicazione di irregolarità, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, comma 3, costituisce mera irregolarità (v. Cass. n. 13759/2016) e non implica l’integrale nullità della cartella, e dall’altro, che tale sanzione è dettata solo dallo Statuto del contribuente, art. 6, comma 5, in relazione al c.d. avviso bonario.

Sul punto, peraltro, è costante l’insegnamento secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Cass. n. 27716/2017). D’altra parte, secondo quanto condivisibilmente affermato da Cass. n. 795/2011, non v’è spazio per la notifica dell’avviso bonario quando “non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative”.

Dalla lettura della sentenza impugnata, invece, non risulta che il giudice d’appello abbia proceduto ad una tale verifica, essendo la C.T.R. giunta, al contrario, ad una determinazione assertiva della nullità per la mera mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; si è infatti considerato che, qualora l’Ufficio avesse inviato alla società la comunicazione d’irregolarità, essa avrebbe potuto fornire i necessari chiarimenti per escludere l’iscrizione a ruolo o, al contrario, indursi a pagare il dovuto, oppure avrebbe potuto comunque pagare entro i trenta giorni successivi e così fruire del regime agevolato per le relative sanzioni. Da qui, la ritenuta necessità di inviare la comunicazione di irregolarità nel caso che occupa, invece omessa dall’Agenzia (nel senso che non v’è prova della sua ricezione da parte della contribuente), e la conseguente nullità della cartella impugnata.

Si tratta però di considerazioni che non possono certo costituire, di per se stesse, attività di riscontro dei requisiti dettati dal citato art. 6, comma 5, e prima descritti, atteso che, secondo condivisibile orientamento, “In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero” (così, Cass. n. 4360/2017; v. anche Cass. n. 4392/2018, in motivazione).

Detto principio trova pieno riscontro nell’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 17758/2016, che – sebbene dettato in relazione alle conseguenze derivanti, ai fini della detraibilità dell’IVA, dalla mancata presentazione della dichiarazione annuale – ha precisato, con valutazioni di portata senz’altro generale, come in casi consimili sia consentita la “emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60”, fatta salva la possibilità, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, che il contribuente dimostri la correttezza e/o legittimità del proprio operato, tenuto anche conto del principio dell’onere e di prossimità della prova.

Ed è assai significativo quell’ulteriore passaggio della motivazione con cui le Sezioni Unite – confrontandosi con l’assetto complessivo dei controlli regolati dagli artt. 36-bis e 54-bis, più volte citati, come definito dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 – affermano che “Il senso di una normativa di tal genere non può che essere quello di un controllo fatto grazie all’utilizzo di quei mezzi informatici che consentono di correlare i dati esposti nelle dichiarazioni e le informazioni sul contribuente reperibili nell’anagrafe tributaria (regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784). Si tratta di un sistema informativo nel quale sono immagazzinate principalmente quelle notizie essenziali risultanti dalle dichiarazioni fiscali”.

3.2 – Deve dunque evidenziarsi che nella sostanza la C.T.R. ha finito con l’equiparare la comunicazione d’irregolarità D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis (sulla cui funzione si veda, per tutte, Cass. n. 12023/2015) all’avviso bonario dello Statuto del contribuente, ex art. 6, comma 5, il solo previsto a pena di nullità, come già detto.

Del tutto erroneamente, quindi, la C.T.R. ha fatto ricorso – nella sostanza – alla disciplina di cui allo Statuto del contribuente, art. 6, comma 5, anche perchè la società aveva originariamente lamentato la mera mancata ricezione della comunicazione di irregolarità citato ex art. 36-bis, e non già dell’avviso bonario.

4.1 – Il primo motivo è pertanto accolto, mentre il secondo resta assorbito. La sentenza è quindi cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Campania, sez. dist. di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Campania, sez. dist. di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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