Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5610 del 11/03/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5610 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE

ORDINANZA

sul ricorso 5377-2013 proposto da:
ARMENIO SALVATORE RMNSVT35L10A662B, domiciliato ex
lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo
unitamente all’avvocato BUCCIERO ETTORE;
– ricorrente contro

GALLO
2014
360
9/?

SAVERIO

GLLSVR43R14E038C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo
studio dell’avvocato LANIA ALDO LUCIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MATARRESE GIANFRANCO UMBERTO;
controrícorrente

Data pubblicazione: 11/03/2014

avverso l’ordinanza n. 19129/2012 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 31/01/2014 dal Presidente Dott. ROBERTO
MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato ALDO LUCIO LANIA difensore del
resistente che ha insistito sulle richieste depositate
in atti;

.

Svolgimento del processo
Nel corso di una causa, iniziata nel 1998 e promossa da Armenio Salvatore nei confronti di Saverio
Gallo, il Tribunale di Bari, all’udienza del 4 maggio 2009, considerato che dalla prospettazione dei
sensi dell’art. 295 cod. proc. civ, il giudizio in attesa della decisione sulla controversia
pregiudiziale.
Lo stesso Tribunale, con ordinanza in data 5 dicembre 2001, confermava la sospensione del
giudizio, atteso che “la controversia la cui soluzione fu dichiarata pregiudiziale… risulta
incontestabilmente ancora pendente, in quanto la sentenza di primo grado … non è ancora passata
in giudicato”.
L’Armenio proponeva regolamento di competenza contro entrambe le ordinanze.
Con ordinanza in data 6 novembre 2012 n. 19129 questa S.C. dichiarava inammissibile il ricorso,
in base alla seguente motivazione:
Il provvedimento di sospensione del processo emesso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., pur
avendo forma di ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, poiché tale
revocabilità configgerebbe con la previsione della impugnabilità del provvedimento predetto a
mezzo regolamento necessario di competenza (ex art. 42 c.p.c., così come sostituito dalla L. n. 353
del 1990, art. 6). Ne consegue che, ove le parti, anziché proporre il regolamento de quo nel termine
di cui all’art. 47 cod. proc. civ., abbiano (come nella specie) presentato istanza per la revoca
dell’ordinanza di sospensione al giudice che lo aveva emanato, e questi abbia emesso un
provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della
prima ordinanza rende inammissibile quella del secondo provvedimento, giacché, in caso
contrario, alle parti sarebbe attribuita una inammissibile facoltà di aggirare, con la proposizione
della richiesta di cui all’art. 297 cod proc. civ., seguita da rigetto, il termine perentorio di trenta
giorni stabilito dal precedente art. 47 per la proposizione del regolamento necessario di
competenza, unico mezzo di impugnazione dell’ordinanza di sospensione (Cass., Sez. 2, 29 luglio
2003, n. 10387; Cass., Sez. 1, 7 maggio 2004, n. 8748; Cass. Sez. Lav., 26 agosto 2009, n. 18685).

fatti, la soluzione della causa dipendeva dall’esito della decisione di altra causa, sospendeva, ai

Pertanto, l’impugnazione della prima ordinanza è fuori termine, essendo avvenuta dopo oltre due
anni dalla relativa adozione in udienza, e la facoltà di proporre il regolamento di competenza non
può rivivere a seguito del successivo provvedimento confermativo della precedente ordinanza di
sospensione.
Contro tale provvedimento Salvatore Armenio ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis e

Saverio Gallo ha resistito con controricorso.
Salvatore Armenio ha depositato memoria.
In relazione a tale ricorso è stata depositata relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del seguente
tenore:
Rilevato in diritto:
Che l’errore di fatto posto a fondamento della istanza di revocazione viene nel ricorso individuato
nella asserita inesistenza tra le due cause di quel rapporto di pregiudizialità affermato dal
Tribunale di Bari con l’ordinanza di sospensione e confermato con la successiva ordinanza di
rigetto della istanza di revoca della prima;
che in tal modo non si denuncia un errore di fatto da cui sarebbe affetta l’ordinanza di questa S. C.
di cui si chiede la revocazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Roma, 23 ottobre 2013
Motivi della decisione
All’esito dell’odierna camera di consiglio ritiene il collegio di condividere le conclusioni della
relazione di cui sopra, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nella memoria il ricorrente continua a non ben comprendere le ragioni per le quali il precedente
ricorso è stato dichiarato inammissibile e solleva questioni di legittimità costituzionale non
pertinenti.

395 n. 4 cod. proc. civ.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese della presente fase di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che
liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.

Roma, 31 gennaio 2014

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