Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5610 del 08/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2018, (ud. 07/12/2017, dep.08/03/2018),  n. 5610

Fatto

 

E’ stata impugnata la sentenza n. 2103/2016 del Tribunale di Lametia Terme con ricorso fondato su un unico motivo. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione, in riforma della appellata sentenza n. 600/2009 del Giudice di Pace di Nocera Terinese, rigettava opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. di cui in atti.

Considerato che:

1.- Con motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e si deduce la nullità della gravata sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4.

1.1- Il ricorso non è fondato.

L’impugnata sentenza, nel riformare la decisione del Giudice di prime cure, ha ritenuto infondati i motivi di doglianza (mancata inclusione del tratto di strada in cui si sarebbe verificata l’infrazione nel Decreto Prefettizio, con conseguente invalidità della contestazione non immediata) posti a base dell’opposizione ai verbale di contestazione. In particolare a gravata decisione, conformandosi a noti principi già enunciati da questa Corte (Cass. n.ri 376 e 17905 del 2008) ha espressamente e correttamente escluso finanche la necessità dell’inserimento del tratto stradale nell’apposito decreto prefettizio, essendo quest’ultimo necessario solo ove al violazione al C.d.S. avviene attraverso l’utilizzazione di apparecchiature di rilevamento “a distanza” e non invece – come nella fattispecie – con l’utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia.

L’impugnata sentenza ha, quindi, deciso – quanto ai detti rilevanti aspetti della controversia – conformemente all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte.

In difetto di ogni opportuna allegazione, ad opera della parte ricorrente, in relazione ad orientamento giurisprudenziale che possa far ritenere la gravata decisione non conforme a principi enunciati da questa Corte, deve reputarsi che l’impugnata sentenza ha deciso facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie. Parte ricorrente, infatti, nulla allega o prospetta validamente al fine di poter far ritenere che il provvedimento gravato ha deciso la posta questione di diritto in modo difforme rispetto alla giurisprudenza di questa Corte.

2.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

3.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2018

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