Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 561 del 10/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 561 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORD INANZA
sul ricorso 7472-2011 proposto da:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTE 80213330584)in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
LOPCT SAJMIR;
– intimato avverso il decreto nel procedimento R.G. 487/2010 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE del 22.10.2010, depositato il 28/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Data pubblicazione: 10/01/2013

presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRKFIS.
PREMESSO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
S egue:

Lopci, di nazionalità albanese, avverso il diniego di visto di ingresso in
favore dei propri genitori – per i quali aveva ottenuto il nulla osta al
ricongiungirnento ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 disposto dal Consolato generale d’Italia a Scutari per difetto dei
requisiti previsti dall’art. 29, cit., comma 1 lett. d), come modificato
dall’art. 1, comma 1 lett. a), d. lgs. 3 ottobre 2008, ti. 160 (che restringe
la possibilità del ricongiungirnento ai soli “genitori a carico, qualora
non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero
genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di
salute”).
La Corte d’appello di Firenze ha accolto il reclamo del sig.
Lopci, sul rilievo che il nulla osta era stato rilasciato in data anteriore
all’entrata in vigore delle più restrittive disposizioni del d.lgs. n. 160 del
2008, cit., e che l’autorità consolare, nel decidere se rilasciare o meno il
visto, non ha alcun potere di valutazione della sussistenza dei requisiti
per il ricongiungimento — valutazione riservata alla sola prefettura in
sede di rilascio del nulla osta – ma deve limitarsi a verificare l’autenticità
della documentazione in base alla quale il nulla osta è stato rilasciato;
onde è del tutto irrilevante il mutamento della disciplina dei predetti
requisiti verificatosi prima del rilascio del visto ma dopo il rilascio del
nulla osta.
2. – 11 Ministero degli Affari Esteri ha proposto ricorso per
Ric. 2011 n. 07472 sez. M1 ud. 28-09-2012
-2-

<<1. — Il Tribunale di Prato respinse il ricorso del sig. Sajmir cassazione articolando due motivi di censura. L’intimato non si è difeso. 3. — Non risulta (almeno dal fascicolo regolamentare) eseguito, allo stato, il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione. Se non essere dichiarato inammissibile (Cass. Sez. Un. 627/2008). 4. — Quanto al merito, si osserva quanto segue. 4.1. 11 primo motivo di ricorso, con cui si deduce essersi formato il giudicato sulla decisione di primo grado per effetto della mancata impugnazione, con il reclamo, di una delle due autonome rationes decidendi che la sorreggono, è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma secondo n. 4, c.p.c., non essendo stata prodotta la copia dell’atto di reclamo. 4.2. —- 11 secondo motivo, con cui si censura la mancata applicazione dello ius superveniens alle determinazioni dell’autorità consolare in ordine al rilascio del visto, è fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il rilascio del visto di ingresso allo straniero richiedente il ricongiungimento familiare si configura come l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione complessa, il quale coinvolge sia le determinazioni espresse dalla questura, sia le valutazioni dell’autorità consolare, di guisa che, dovendo gli atti e i provvedimenti amministrativi essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione, il sopravvenire di una nuova legge durante lo svolgimento del procedimento comporta l’applicazione del principio tenipus regit aduno, nel senso che ciascuna delle fasi va sottoposta alla disciplina della legge vigente nel tempo in cui viene compiuta; pertanto lo ius superveniens costituito dall’art. 23 1. 30 luglio 2002 n. 189, che ha Ric. 2011 n. 07472 sez. M1 – ud. 28-09-2012 -3- verrà posto ritualmente rimedio a tale omissione, il ricorso dovrà modificato la lett. c) dell’art. 29 d.leg. n. 286 del 1998, aggiungendo alla frase ‘genitori a carico’ la proposizione ‘qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute’, deve essere il rilascio del nulla osta e sino alla concessione del visto di ingresso (Cass. 15247/2006, 17574/2010). I medesimi concetti sono stati poi ribaditi con riferimento all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1 lett. a), d. lgs. n. 160 del 2008, cit. (Cass. 7218/2011 e 7219/2011), rilevante nel caso che ci occupa. Non è esatto che la valutazione spettante all’autorità consolare, in sede di rilascio del visto, sia limitata alla sola verifica dell’autenticità dei documenti prodotti dall’interessato. Tale affermazione la Corte d’appello fa sulla base di una lettura ingiustificatamente restrittiva dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 29 d. lgs. n. 286 del 1998, secondo cui “il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugi°, minore età o stato di salute”. Che l’autorità consolare sia tenuta a verificare l’autenticità dei documenti non significa, di per sé, che il suo compito si esaurisca in quella verifica.>›;
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata all’Avvocatura Generale dello Stato per l’unica parte presente
in giudizio;
che l’Avvocatura ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis
c.p.c., con la quale segnala l’avvenuto deposito dell’avviso di
Ric. 2011 n. 07472 sez. M1 ud. 28-09-2012
-4-

applicato qualunque sia la fase del procedimento, e quindi anche dopo

che conseguentemente l’ordinanza impugnata va cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito (art. 384, primo comma ult. parte,
c.p.c.) con il rigetto del ricorso proposto dal sig. Lopci al Tribunale di
Prato;

la soccombenza;
P.Q.M.
I,a Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso,
accoglie il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso proposto dal sig. Lopci al Tribunale di Prato;
condanna l’intimato A pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre spese prenotate
a debito ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2012.

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono

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