Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5609 del 21/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 21/02/2022), n.5609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33080-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA CONSULTA, 1B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO
CORVACE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA
TRIMARCHI, MARCO EMMA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4370/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza depositata il 25 giugno 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro l’avviso con il quale l’Agenzia delle entrate aveva liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’atto stipulato tra la società contribuente e Rete Rinnovabile s.r.l., nominalmente indicato come contratto di affitto, relativo ad un terreno destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico, e riqualificato dall’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, come contratto di concessione del diritto reale di superficie.
Osservava la CTR che le clausole (acquisizione gratuita dell’impianto fotovoltaico da parte del proprietario del fondo alla scadenza del contratto, previsione dello ius aedificandi in favore dell’affittuario) valorizzate dall’Ufficio al fine della riqualificazione del contratto in questione come contratto di concessione di un diritto reale di superficie erano, invece, del tutto compatibili con lo schema negoziale della locazione. Osservava che la circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 36 del 2013, riconosceva espressamente la possibilità di stipulare contratti di locazione di terreni su cui installare impianti fotovoltaici in alternativa alla costituzione di un diritto di superficie. Rilevava che la previsione contrattuale secondo cui le spese straordinarie sono a carico del conduttore trovava giustificazione nella rilevanza pubblica dell’attività svolta da Terna e nella correlata facoltà, prevista dal contratto, art. 8, di recedere unilateralmente qualora fosse necessario per scopi di pubblica utilità connessi allo sviluppo della rete, per cui i terreni possono essere suscettibili di un diverso utilizzo economico ma devono comunque restare a disposizione di Terna.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A..
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dalla controricorrente. L’eccezione è fondata.
La sentenza impugnata è stata depositata il 25 giugno 2018. L’ordinario termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c., considerato il periodo di sospensione feriale (31 giorni), scadeva il 26 gennaio 2019.
Detto termine spirava dunque nell’intervallo di temporale (24 ottobre 2018/31 luglio 2019) previsto ai fine della sospensione dei termini di impugnazione di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Aggiungendo i 9 mesi di sospensione previsti dalla suddetta norma, il termine di impugnazione scadeva quindi il 26 ottobre 2019. Va, al riguardo, rammentato che “In tema di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, conv., con modif., dalla L. n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, nel testo novellato, da ultimo, dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi” (Cass. n. 28398 del 2021). Orbene, il ricorso per cassazione, notificato a mezzo pec il 2 novembre 2019, è tardivo rispetto alla scadenza del termine lungo di impugnazione (per effetto del prolungamento derivante dalla sospensione straordinaria) del 26 ottobre 2019. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022