Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5609 del 08/03/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5609 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 22655 – 2016 R.G. proposto da:
CA – elettivamente domiciliata in
Roma, al viale Mazzini, n. 114/B, presso lo studio dell’avvocato G.
F., dell’avvocato F.A. e dell’avvocato R.R,

che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. 80184430587 – in persona del ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
RESISTENTE
avverso il decreto dei 5/28.7.2016 della corte d’appello di Firenze,
udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 19 ottobre 2017 del
consigliere dott. Luigi Abete,

Data pubblicazione: 08/03/2018

NO»

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto accogliersi il ricorso con ogni
conseguente provvedimento,
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso alla corte d’appello di Firenze depositato in data 30.1.2015

di un equo indennizzo – quantificato in euro 1.250,00 – per l’eccessiva durata del
procedimento ex lege “Pinto” protrattosi da maggio 2010 a luglio 2014 ed
articolatosi in tre fasi, di cui la prima innanzi alla corte d’appello di Perugia, la
seconda innanzi a questa Corte di legittimità e la terza, di esecuzione, innanzi al
tribunale di Roma.
Con decreto n. 53/2015 la corte d’appello di Firenze, in persona del
consigliere designato, rigettava il ricorso.
Avverso tale decreto CA proponeva opposizione ai sensi
dell’art. 5 ter della legge n. 89/2001.
Resisteva il Ministero della Giustizia.
Eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio della corte di Firenze,
siccome competente la corte d’appello di Perugia.
Con decreto dei 5/28.7.2016 la corte d’appello di Firenze dichiarava la propria
incompetenza per territorio, attesa la competenza

ratione loci della corte

d’appello di Perugia.
Premetteva la corte di merito che il procedimento “presupposto” di equa
riparazione in aderenza all’insegnamento n. 6312/2014 delle sezioni unite di
questa corte doveva essere inteso unitariamente sia in rapporto alla fase di
cognizione sia in rapporto alla fase di esecuzione.

CA chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento

Indi esplicitava che ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 della legge n.
89/2001 e 11 cod. proc. pen. doveva reputarsi territorialmente competente la
corte d’appello di Perugia, giacché il procedimento “presupposto” era stato
definito dalla sezione esecuzioni mobiliari del tribunale di Roma e quivi dunque si
era concluso.

CA; ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale della corte
d’appello di Firenze con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il Ministero della Giustizia ha depositato scrittura difensiva; ha chiesto
rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ha
formulato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter, 2° co., cod. proc. civ..
Col ricorso a questa Corte di legittimità CA denuncia la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 89/2001, dell’art. 11
cod. proc. pen. e degli artt. 38 e 50 cod. proc. civ..
Deduce che la corte fiorentina non ha tenuto conto che alla stregua della
pronuncia n. 6307/2010 delle sezioni unite di questa Corte il criterio di
collegamento di cui all’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 3 della legge n.
89/2001, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice del merito
dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio “presupposto”.
Deduce quindi che nella fattispecie il giudizio “presupposto” ha avuto inizio
innanzi alla corte d’appello di Perugia, in dipendenza della fase di cognizione qui
celebratasi, sicché la corte d’appello competente si identifica con la corte di
Firenze.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza

Deduce infine che a nulla rileva che la statuizione n. 6307/2010 delle sezioni
unite è anteriore al dec. leg. n. 83/2012; che difatti la “novella” del 2012 non ha
inciso sull’originario dettato del 10 co. dell’art. 3 della legge n. 89/2001.
Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.
E’ fuor di dubbio che, in materia di equa riparazione per irragionevole durata

unitariamente, in quanto finalisticamente costituenti un “unicum” (cfr. a tal
specifico riguardo Cass. (ord.) 13.10.2016, n. 20697), in modo particolare in
rapporto al termine di decadenza di sei mesi entro cui, ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 89/2001, è da proporre la domanda di equa riparazione.
Tuttavia il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen.,
richiamato dall’art. 3, 1° co., della legge n. 89/2001 (il testo dell’art. 3, 1° co.,
cit. riferibile ratione temporis al caso di specie è il seguente: “La domanda di
equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del
distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di
procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui
distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel
cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l’articolo 125 del codice di
procedura civile”), va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice
di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio
“presupposto”.
Tanto evidentemente in aderenza all’insegnamento n. 6307 del 16.3.2010
delle sezioni unite di questa Corte di legittimità, poi ribadito da questa medesima
Corte con pronuncia n. 9993 del 18.6.2012, con pronuncia n. 24033 del
12.11.2014 e con pronuncia n. 26001 del 16.12.2016 (cfr. altresì Cass. (ord.)
6.6.2017, n. 14059; Cass. 13.9.2016, n. 17981).
4

del processo, il giudizio di cognizione e quello di esecuzione sono da valutare

Un’ultima puntualizzazione si impone.
Vero è che per effetto della novità in vigore dall’1.1.2016 (l’art. 3, 1° co.,
della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. g), della
legge n. 208/2015, in vigore, in siffatta formulazione, a decorrere dall’1.1.2016,
così dispone: “la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al

quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’art. 125 del
codice di procedura civile’) sarebbe competente la corte d’appello di Perugia.
Vero è inoltre che l’art. 5 cod. proc. civ. – anche nel testo novellato dall’art. 2
della legge 26.11.1990, n. 353, che esclude la rilevanza dei mutamenti in corso
di causa della legge, oltre che dello stato di fatto, in ordine alla determinazione
della competenza – va interpretato in conformità alla sua “ratio”, che è quella di
favorire, non già di impedire, la “perpetuatio iurisdictionis”, sicché, ove sia stato
adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda,
non può l’incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato
competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass.
(ord.) 17.1.2008, n. 857; Cass. 21.12.2004, n. 23701; più di recente Cass.
11.4.2016, n. 7020).
Nondimeno nel caso di specie non è stata adita la corte di Perugia (che ai
sensi del novellato – a decorrere dall’1.1.2016 – art. 3, 1° co., della legge n.
89/2001 sarebbe ora competente), ma è stata adita la corte di Firenze.
Va quindi senz’altro dichiarata in ordine alla domanda di equa riparazione
proposta da CA la competenza ratione loci della corte d’appello di
Firenze.
Si impone pertanto la cassazione dell’impugnato decreto.

presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al

Conseguentemente le parti vanno rimesse nel termine di legge dinanzi alla
corte d’appello di Firenze anche ai fini della regolamentazione delle spese del
presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il
giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001; il che rende inapplicabile l’art.

11915).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa il decreto
dei 5/28.7.2016 della corte d’appello di Firenze, dichiara la competenza per
territorio della corte d’appello di Firenze, dinanzi alla quale rimette le parti nel
termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2017.

13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n.

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