Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5609 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3835-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LA CARPI COOPERATIVA SOCIETA’, elettivamente domiciliata in ROMA,

Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione

rappresentata e difesa dall’avvocato EDGARDO RUOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2010 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 21/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di (OMISSIS) emise un avviso di accertamento nei confronti di La Carpi soc. coop. per l’anno 2004, contestando (per quanto ancora qui interessa) l’illegittima fatturazione di distacco di personale in favore della controllata G.D.M. Auto s.r.l., considerato esente IVA dalla contribuente, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 15, in applicazione della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35. Vennero così recuperati a tassazione Euro 43.416,17, per IVA non assolta. Proposto ricorso dalla società, la C.T.P. di Modena lo accolse con sentenza n. 86/04/08. La C.T.R. dell’Emilia Romagna, con decisione del 21.12.2010, respinse l’appello dell’Ufficio, osservando – per quanto di ragione – che dalla documentazione offerta dalla società era rimasto dimostrato che la società stessa aveva fatturato alla propria controllata esclusivamente il costo diretto del personale, così dovendo ritenersi legittima la fatturazione esente da IVA.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso La Carpi soc. coop..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, si lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’Agenzia evidenzia che – alla luce del criterio distintivo desumibile dal disposto della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, secondo cui l’esenzione IVA è giustificata solo se l’importo fatturato si riferisca esclusivamente al costo del personale, rientrando l’intera prestazione in caso contrario (ove cioè si tratti di una prestazione più complessa, comprensiva dell’uso di macchinari, ecc.) nel campo IVA – la C.T.R. non ha sufficientemente indicato il supporto del percorso logico-giuridico da essa seguito per giungere al proprio convincimento, non avendo neanche indicato quale documentazione era stata esaminata a tal fine, nè avendo rappresentato da quali dati era evincibile l’affermata esatta corrispondenza tra costo del personale e importo complessivamente fatturato.

2.1 – Il ricorso è fondato.

In effetti, la C.T.R. opera una valutazione grossolana, ai fini che qui interessano, perchè si limita ad affermare che, dalla “documentazione fornita”, risulta confermata la esatta coincidenza tra il costo del personale sostenuto dalla società e quello fatturato alla propria controllata. Ciò è evidentemente insufficiente, specie ove si consideri che, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio – trattandosi di eccezione alla regola generale sull’imponibilità – l’onere della prova non può che gravare sul contribuente, sicchè la C.T.R. avrebbe dovuto esplicare compiutamente da quali documenti, e mediante quali calcoli, era possibile giungere alle descritte conclusioni (si veda, addirittura in tema di acritica recezione di dati risultanti dalla relazione di C.T.U., Cass. n. 20232/2016).

Nè può dirsi che, con il mezzo in esame, si richieda – inammissibilmente – una nuova e diversa valutazione delle prove, perchè l’Agenzia ha correttamente impugnato la decisione, sul punto, proprio lamentando il descritto deficit motivazionale (v. Cass. n. 24434/2016).

3.1 – In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, tenendo anche conto di quanto segue.

3.2 – Con recentissima sentenza dell’11.3.2020, causa C-94/19, San Domenico Vetraria S.p.A., su rinvio pregiudiziale disposto da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 2385/2019, la CGUE ha affermato che “La sesta Dir. del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 2, punto 1, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente”.

Pertanto, il disposto della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, laddove prevede che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”, è recessivo rispetto alla disciplina Eurounitaria, solo occorrendo a tal fine accertare, secondo la giurisprudenza della CGUE, che sussista un nesso diretto tra le due prestazioni ai fini del reciproco condizionamento, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa.

La C.T.R., dunque, nell’esame dell’appello dell’Agenzia, dovrà anche valutare – sulla base degli elementi di prova regolarmente acquisiti – se detta condizione di reciprocità delle prestazioni nel rapporto tra La Carpi soc. coop. e la controllata G.D.M. Auto s.r.l. sia riscontrabile o meno, traendone le dovute conseguenze alla luce della citata pronuncia della CGUE.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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