Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5608 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26826/2019 proposto da:

Avv. Isceri Raffaela, quale difensore di D.D.,

P.B., nella qualità di genitori del minore D.K.,

giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;

– ricorrenti –

contro

B.P., Procuratore Generale della Repubblica presso la

Corte d’Appello di L’Aquila;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 6520/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, pubblicata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

D.D. e P.B. hanno proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minori dell’Aquila, in data 3.11.16, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore D.K. in ragione dell’inadeguatezza dei genitori nell’accudimento del minore, come emergeva dalle relazioni dei servizi sociali.

La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 4.4.17, ha respinto l’impugnazione, osservando che: i ricorrenti non erano stati in grado,in cinque anni, di accrescere, neppure minimamente, le loro capacità genitoriali, non avendo formulato alcun progetto di vita,disinteressandosi del figlio, come avevano già fatto con gli altri figli nati in precedenza; era da escludere un ulteriore periodo di permanenza del minore presso gli stessi genitori data l’urgenza di assicurargli un vero ambiente familiare.

D. e P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non si è costituita parte intimata.

Con ordinanza depositata in data 5.3.2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, nulla disponendo sulle spese attesa la mancata costituzione della parte intimata; letta l’istanza del difensore dei ricorrenti, ammessi al gratuito patrocinio, la Corte ha liquidato a favore dell’avv. Paola Bellisari la somma di Euro 1100,00 oltre alla maggiorazione del 15% e oneri di legge.

Con ricorso presentato il 21.4.2019, l’avv. Raffaela Isceri ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuta nella suddetta sentenza, nella parte in cui ha liquidato le spese per Euro 1100,00 all’avv. Bellisari e non alla stessa avv. Isceri.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso è fondato, in quanto nel dispositivo della ordinanza depositata il 5.3.2019, la liquidazione delle spese per Euro 1100,00 è stata effettuata per mero errore materiale a favore dell’avv. Paola Bellisari e non a favore dell’avv. Raffaela Isceri, difensore dei ricorrenti ammessi al gratuito patrocinio, la quale ne aveva fatto richiesta.

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 6520/19, depositata il 5.3.2019, nel senso che, laddove, nel dispositivo, è scritto “Letta l’istanza del difensore dei ricorrenti, ammessi al gratuito patrocinio, applicati i criteri di cui al T.U. n. 115 del 2002, liquida all’avv. Paola Bellisari la somma di Euro 1.100,00 oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e oneri di legge”, debba leggersi ed intendersi “…liquida all’avv. Raffaela Isceri…”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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