Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5608 del 11/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 5608 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CARRATO ALDO

diritto di opzione
— operatività o
meno di clausola
arbitrale

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4874/08) proposto da:
COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOC. COOP. (C.F.: 00175840362), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in
calce al ricorso, dagli Avv.ti Costanzo Frattin e Lucia Buononato ed elettivamente

i.

domiciliata presso lo studio della seconda, in Roma, viale delle Milizie, n. 114;
– ricorrente –

1

7/4

Data pubblicazione: 11/03/2014

e
S.R.L. PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore,
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso (contenente
ricorso incidentale), dall’Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
in Roma, viale delle Milizie, n. 114; – controricorrente –

BRIZZI BRUNO (C.F.: BRZ BRN 44R07 L188I); LUCANGELI GIOVANNI BATTISTA(C.F.:
LCN GNN 31D11 G919A) e LUCANGELI LUIGI (C.F.: LCN LGU 33CO3 G919N),
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.
Nicola lelpo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via del Corso, n.
504;
– altri controricorrenti e
FALLIMENTO S.R.L. SOCIETA’ MULTISERVICE, in persona del nominato curatore;
SISTEMA FIORONI, in amministrazione straordinaria, in persona del commissario legale
rappresentante pro-tempore; S.P.A. B.F. SUD, in persona del legale rappresentante protempore, e S.R.L. SOCIETA’ IMMOBILIARE POLICENTRO, in persona del legale
rappresentante pro-tempore; – intimati –

e
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8895/08) proposto da:
S.R.L. PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore,
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso (contenente
ricorso incidentale), dall’Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
in Roma, viale delle Milizie, n. 114; – ricorrente incidentale contro
2

nonché

COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOC. COOP. (C.F.: 00175840362), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in
calce al ricorso principale, dagli Avv.ti Costanzo Frattin e Lucia Buononato ed
elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Roma, viale delle Milizie, n.
114;

– ricorrente principale –

BRIZZI BRUNO (C.F.: BRZ BRN 44R07 L188I); LUCANGELI GIOVANNI BATTISTA(C.F.:
LCN GNN 31D11 G919A) e LUCANGELI LUIGI (C.F.: LCN LGU 33CO3 G919N),
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.
Nicola lelpo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via del Corso, n.
504;

– controricorrenti –

nonché
FALLIMENTO S.R.L. SOCIETA’ MULTISERVICE, in persona del nominato curatore;
SISTEMA FIORONI, in amministrazione straordinaria, in persona del commissario legale
rappresentante pro-tempore; S.P.A. B.F. SUD, in persona del legale rappresentante protempore, e S.R.L. SOCIETA’ IMMOBILIARE POLICENTRO, in persona del legale
– intimati –

rappresentante pro-tempore;

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1703/2007, depositata il 12 aprile
2007 (e notificata alla ricorrente principale il 13 dicembre 2007).
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2014 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
uditi gli Avv.ti Costanzo Frattin, per la ricorrente principale, Nicola lelpo, per i
controricorrenti Brizzi Bruno – Lucangeli Giovanni Battista e Lucangeli Luigi, nonché
Francesca Samperi (per delega) nell’interesse della ricorrente incidentale s.r.l.
Partecipazioni industriali in liquidazione;

3

e

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi
Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità di quello
incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato tra il 12 ed il 22 dicembre 1998, la s.r.l. Multiservice

Giovanni Battista, Lucangeli Luigi, nonché la s.r.l. Immobiliare Policentro e la s.p.a. B.F.
Sud, esponendo: – di aver sottoscritto, il 12 dicembre 1991, un “contratto di opzione” con il
quale i prime tre convenuti le avevano concesso, dietro il corrispettivo di cinque miliardi di
lire (di cui l’importo di £ 1.250.000.000 versato contestualmente) il diritto facoltativo di
stipulare — con termine sino al 30 novembre 1994 — un contratto preliminare avente ad
oggetto la cessione dell’87 % delle quote della Immobiliare Policentro (del cui intero
capitale i sigg. Brizzi e Lucangeli erano titolari), la quale, a sua volta, possedeva il 75 %
delle azioni della B.F. Sud, proprietaria di un terreno di circa 18 ettari in Monterotondo; che il corrispettivo della futura cessione era stato fissato in £ 16.312.500.000, oltre
rivalutazione lstat al momento del rogito; – che, essendo stata esercitata l’opzione il 29
maggio 1995, per espressa previsione contrattuale, la somma di lire cinque miliardi,
versata nelle more, si sarebbe dovuta considerare come caparra confirmatoria; – che, al
momento di richiedere la concessione edilizia, aveva accertato che, contrariamente a
quanto affermato nel patto di opzione, solo una minima parte del terreno era risultata
edificabile e che, inoltre, era emersa l’esistenza di vincoli e servitù su tale appezzamento,
ragion per cui non era stato possibile concludere il contratto definitivo. Sulla scorta di tali
presupposti, chiedeva all’adito Tribunale che venisse pronunziata sentenza che tenesse
luogo di tale definitivo trasferimento — dovendosi considerare il patto di opzione come
contratto preliminare — dietro pagamento di una somma minore di quella pattuita; in via
subordinata, chiedeva la risoluzione del preliminare per inadempimento “delle parti
4

conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i sigg. Brizzi Bruno, Lucangeli

venditrici, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità”, previa restituzione del
prezzo già versato e condanna al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio tutti i
convenuti (ad eccezione della società Immobiliare Policentro) e, in particolare, la
Cooperativa Costruzioni eccepiva il difetto di giurisdizione per la presenza, nel contratto di
opzione, di una clausola compromissoria per arbitri irrituali.

domande ex art. 2932 c.c. proposte dal Fallimento della società Multiservice erano state
abbandonate; dichiarava la propria incompetenza a decidere sulle altre domande
formulate dallo stesso Fallimento nonché su quelle avanzate contro di esso; rigettava le
domande proposte dalla Fioroni Sistema, dalla Partecipazioni Industriali e dalla
Cooperativa Costruzioni nei confronti del Brizzi e dei Lucangeli, con compensazione
integrale delle spese giudiziali tra le parti costituite.
Interposto appello da parte di Brizzi Bruno, Lucangeli Giovanni Battista e Lucangeli Luigi e
nella costituzione delle società Cooperativa Costruzioni e Partecipazioni Industriali (che
formulavano gravame in via incidentale), oltre che del Fallimento della s.r.l. Multiservice
(mentre le altre parti appellate rimanevano contumaci), la Corte di appello di Roma, con
sentenza n. 1703 del 2007 (depositata il 12 aprile 2007), così provvedeva: – dichiarava la
nullità della sentenza impugnata; – dichiarava l’inammissibilità dell’appello incidentale della
s.r.l. Partecipazioni Industriali; – dava atto della rinunzia dell’appello dei Brizzi-Lucangeli
nei confronti del predetto Fallimento; – respingeva le domande proposte dagli stessi BrizziLucangeli nei riguardi della Cooperativa Costruzioni, della s.r.l. Partecipazioni Industriali e
della s.p.a. B.F. Sud; – rigettava le domande della s.r.l. Cooperativa Costruzioni nei
confronti dei sigg. Brizzi-Lucangeli; – dichiarava l’improponibilità delle domande svolte
dalla s.r.l. Cooperativa Costruzioni nei confronti del Fallimento della s.r.l. Multiservice; ordinava al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alla cancellazione della

5

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14000 del 2001, accertava e dichiarava che le

trascrizione dell’atto di citazione della s.r.l. Multiservice nei confronti della s.p.a. B.F. Sud;
– compensava le spese del grado tra tutte le parti.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale dichiarava, in primo luogo, la nullità
della sentenza impugnata in quanto emessa dal Tribunale di Roma in composizione
monocratica, mentre avrebbe dovuto essere emanata dallo stesso Tribunale ma in

provvedendo sul merito della controversia (non rientrando la nullità pronunciata tra i casi
comportanti le rimessione al primo giudice), la Corte capitolina rilevava, innanzitutto, che
la Cooperativa Costruzioni si sarebbe dovuta considerare priva di legittimazione a
sollevare l’eccezione di improponibilità della causa per l’assunta presenza di una clausola
compromissoria per arbitrato libero, non essendo stata parte del patto di opzione che
prAverleva, per l’appunto, tale clausola; allo stesso modo, riteneva che i sigg. BrizziLucangeli erano sprovvisti di interesse a dedurre tale eccezione avendo rinunciato
all’impugnazione nei confronti della Multiservice ed anche per effetto della proposizione
della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. nei riguardi della medesima società.
Inoltre, il giudice di secondo grado osservava che la domanda degli appellanti era
infondata perché gli stessi avevano rinunciato a far valere le loro richieste nei confronti del
Fallimento della s.r.l. Multiservice e perché il patto di opzione si sarebbe dovuto
considerare “res inter alios acta” rispetto alla Cooperativa di Costruzioni, sul presupposto
che la partecipazione all’accordo di quest’ultima società si configurava, in effetti, come un
mandato senza rappresentanza alla stessa Multiservice.
Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la soc. coop.
Cooperativa di Costruzioni, riferito a tre motivi. Hanno resistito con controricorso la s.r.l.
Partecipazioni Industriali (proponendo contestualmente ricorso incidentale basato su un
solo motivo) e, in via congiunta, Brizzi Bruno, Lucangeli Giovanni Battista e Lucangeli
Luigi. Le altri parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. I sigg. Brizzi
6

composizione collegiale (secondo la normativa “ratione temporis” applicabile);

Bruno, Lucangeli Giovanni Battista e Lucangeli Luigi hanno, inoltre, formulato
controricorso avverso il ricorso incidentale avanzato dalla s.r.l. Partecipazioni Industriali,
depositando anche memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c. .

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva il collegio che, innanzitutto, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi

2. Ciò posto, si evidenzia che con il primo motivo la ricorrente principale ha censurato la
sentenza impugnata per assunto vizio di motivazione consistente nella mancata od
erronea valutazione di risultanze istruttorie ed, in particolare, della circostanza che il
contratto di opzione “inter partes” (acquisito ritualmente agli atti del giudizio) prevedeva al
punto 1) la promessa della s.r.l. Multiservice di acquistare “per sé o per altri” e che alla
dichiarazione di nomina avevano aderito, come risultante dagli atti difensivi, sia la stessa
Cooperativa di Costruzioni che il Brizzi e i Lucangeli.
3. Con il secondo motivo la predetta ricorrente principale deduceva un ulteriore vizio di
motivazione nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1401-1405 c.c. in
relazione al punto della sentenza impugnata recante declaratoria di carenza di
legittimazione in capo ad essa Cooperativa di Costruzioni soc. coop. ad avvalersi della
clausola compromissoria accedente al contratto di opzione.
Con riferimento alla prospettata violazione di legge risulta indicato, ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie, risultando la sentenza impugnata
depositata il 12 aprile 2007), il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. se, in ipotesi di
valida ed accettata dichiarazione di nomina ex art. 1402 c.c., il soggetto nominato sia
legittimato, siccome divenuto parte del contratto stipulato per sé o per altri dal soggetto
nominante, ad avvalersi della clausola compromissoria accedente al contratto i cui effetti
gli sono stati totalmente o parzialmente estesi”.

7

siccome proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

4. Con il terzo motivo la ricorrente principale ha denunciato un altro vizio di motivazione e
di errata o falsa applicazione degli artt. 1401-1404 c.c. in relazione ad altro punto della
sentenza impugnata, riguardante la dichiarata carenza, in capo ad essa Cooperativa di
Costruzioni, della legittimazione a proporre azione di risoluzione contrattuale e di danno e
restituzione, esponendo, in proposito, il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. se, in

nominato sia legittimato, siccome divenuto parte del contratto stipulato per sé o per altri
dal soggetto nominante, ad agire in giudizio proponendo azione di risoluzione contrattuale
e di danno e restituzione”.
5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale proposto dalla Partecipazioni Industriali s.r.l. in
liquidazione è stato dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata consistente
nella mancata od erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della conseguente
erronea valutazione del ruolo di essa ricorrente nella vicenda.
6. Osserva il collegio che i tre motivi formulati nell’interesse della ricorrente principale —
esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi ruotando intorno alla
medesima questione — sono in parte inammissibili e in parte infondati per le ragioni che
seguono.
In particolare, a sostegno della prima censura, la Coop. Costruzioni denuncia, sotto il
profilo del vizio di motivazione, la mancata considerazione di un documento (identificato
come doc. 9 riferito ad una lettera del 10 dicembre 1997 diretta ai sigg. Brizzi-Lucangeli,
da parte della s.r.l. Multiservice), dal quale sarebbe stato possibile evincere che il contratto
stipulato dalla società Multiservice conteneva la previsione della possibilità di designare il
soggetto che avrebbe potuto esercitare diritti ed obblighi derivanti dal contratto di opzione,
nonché l’erronea interpretazione del contratto.
Con la seconda censura, la ricorrente principale, sotto la duplice prospettazione della
violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce l’illegittimità della sentenza
8

ipotesi di valida ed accettata dichiarazione di nomina ex art. 1402 c.c., il soggetto

impugnata nella parte in cui non sarebbe stata considerata l’avvenuta designazione, si
sensi dell’art. 1402 c.c., della parte che doveva acquistare i diritti.
Con la terza doglianza (riferita, anch’essa, congiuntamente ad una violazione di legge e ad
un vizio logico), costituente, in effetti, un corollario delle prime due (presupponendone la
loro fondatezza), la ricorrente principale lamenta l’erroneità della sentenza della Corte

a proporre azione di risoluzione, di risarcimento dei danni e di restituzione.
In sostanza, le tre censure formulate dalla ricorrente principale investono la questione
essenziale della ravvisata esclusione — nell’impugnata sentenza — in capo alla stessa della
legittimazione a far valere l’operatività della clausola compromissoria prevista dal patto di
opzione in dipendenza della circostanza che la promessa della s.r.l. Multiservice era stata
fatta nel senso di acquistare “per sé ed altri” e che alla dichiarazione di nomina aveva
aderito la medesima Cooperativa Costruzioni.
Orbene, focalizzati i termini della controversia così come prospettati nella presente sede di
legittimità, occorre, innanzitutto, rimarcare che il ricorso principale — ancorché soggetto
(“ratione temporis”) all’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c. — appare privo, per un verso,
della necessaria esplicazione, in forma autonoma e puntuale, delle sintesi dei dedotti vizi
di insufficienza motivazionale e dell’indicazione dei fatti controversi in ordine ai quali
sarebbe stata omessa o risultata contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata;
per altro verso, il ricorso non si presenta sufficientemente specifico in ordine alla dedotta
rilevanza del documento 9 (sulla base del quale era rimasto dimostrato l’avvenuto
esercizio della facoltà di nomina del soggetto che avrebbe dovuto acquistare i diritti) sia
perché non ne viene adeguatamente riportato il contenuto testuale (dandosi, peraltro, atto
che la copia dello stesso veniva prodotta nella presente sede “ai soli fini di
documentazione anamnestica”) ma, soprattutto, perché (oltre a non essere idoneamente
richiamato nemmeno il contenuto della contestata clausola compromissoria) non risulta
9

capitolina nell’aver negato la legittimazione del soggetto ritualmente designato come parte

riportato il riferimento relativo al momento processuale (e, in particolare, anche in ordine
alle difese esercitate in grado di appello) in cui il suddetto documento era stato — previa
rituale produzione – “valorizzato” dalle parti come decisivo in funzione della successiva
sentenza, posto che nella sentenza di appello di esso non viene fatta alcuna menzione.
Ad ogni modo e rispondendo (anche) alle supposte violazioni di legge dedotte, le censure

pattuizione di una vendita per persona da nominare non consentiva il subentro del
nominando nel preliminare senza il consenso dei promittenti venditori (come prescritto
dall’art. 1406 c.c.) e, sul punto, la ricorrente principale si è limitata ad affermare che i
venditori avevano pacificamente aderito alla nomina, che, di per sé, non avrebbe, peraltro,
comportato la sostituzione del terzo al promissario nel contratto preliminare (e, quindi, per
effetto del mancato subentro nel contratto rimaneva esclusa anche l’operatività della
clausola compromissoria rispetto a quest’ultimo).
Oltretutto, la Corte territoriale — con motivazione logica e sufficiente (e non censurata — per
quanto prima detto — in modo rituale) – ha adeguatamente ritenuto che la partecipazione
all’accordo della Cooperativa Costruzioni (ricorrente principale) configurasse, in realtà, un
mandato senza rappresentanza alla Multiservice (per come evincibile dal richiamato doc. 8
del fascicolo prodotto dalla stessa appellata Coop. Costruzioni), ragion per cui si sarebbe
dovuto rilevare che la stessa mandante aveva semplicemente fornito alla mandataria
Multiservice (la quale, perciò, continuava a conservare un diretto interesse alla
conclusione del contratto di opzione e continuava ad agire in nome proprio, essendo,
quindi, ad essa riconoscibile la legittimazione ad avvalersi della relativa clausola
compromissoria) una parte della provvista allo scopo di rendere effettiva l’opzione ma non
si era resa cessionaria del contratto medesimo. Alla stregua di ciò la Cooperativa
Costruzioni non si sarebbe, quindi, potuta ritenere legittimata ad agire per far valere un

10

prospettate sono infondate sulla scorta dell’argomentazione essenziale che la sola

credito per restituzione nei confronti dei Brizzi-Lucangeli o ad invocare la risoluzione dello
stesso patto di opzione.
7. Chiariti i motivi delle reiezione del ricorso principale, il collegio rileva, invece, che il
ricorso incidentale (peraltro sprovvisto di qualsiasi idonea formulazione del requisito
prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. in ordine al dedotto vizio motivazionale) è inammissibile

Partecipazioni industriali il 6 febbraio 2008 (per come rilevabile in atti ed attestato dalla
stessa società), il controricorso contenente il ricorso incidentale dalla stessa proposto
risulta essere stato consegnato per la notifica il 18 marzo 2008 e, quindi, essendo l’anno
2008 bisestile, oltre il 40 0 giorno (per l’esattezza il 41°) previsto dagli artt. 370-371 c.p.c.,
e, perciò, fuori termine (non trascurando, peraltro, il dato che l’appello formulato dalla
predetta società era stato dichiarato inammissibile, senza che questa statuizione abbia
formato oggetto di specifica censura).
8. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, deve pervenirsi al rigetto
del ricorso principale e alla dichiarazione dì inammissibilità di quello incidentale.
Alla soccombenza della ricorrente principale consegue la sua condanna al pagamento — in
favore dei controricorrenti Brizzi-Lucangeli – delle spese del presente giudizio, che si
liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il
giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di
specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012), mentre
sussistono giusti motivi, in dipendenza della loro posizione processuale e della reiezione di
entrambi i ricorsi dalle stesse proposti, per dichiarare interamente compensate tra le
medesime le relative spese di questa fase di legittimità. Nessun’altra pronuncia sulla
regolazione delle spese deve essere emessa in difetto della costituzione delle altre parti
intimate.

11

per tardività. Infatti, sul presupposto che il ricorso principale era stato notificato alla s.r.l.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso
incidentale proposto dalla s.r.l. Partecipazioni Industriali.
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore
dei controricorrenti Brizzi Bruno, Lucangeli Giovanni Battista e Lucangeli Luigi (costituiti

di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Compensa le spese di questo stesso giudizio tra la ricorrente principale e la ricorrente
incidentale.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 29 gennaio 2014.

Il Consigliere estensore

Il Presidente
dr. Massirao Oddo
)\)

via
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

congiuntamente) e con vincolo fra loro solidale, che liquida in complessivi euro 20.700,00,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA