Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5608 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 08/03/2010), n.5608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A., C.C. e F.V. –

elettivamente domiciliati in ROMA, viale Pinturicchio, 21, presso lo

studio dell’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, dal quale sono

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 17

ottobre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

26 novembre 2009 dal Consigliere Dott. SALVATO Luigi;

udito per i ricorrenti l’avv. Tebaridi Rossana, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del S.P.G. Dott. PIVETTI Marco, che ha

concluso in modo conforme alla relazione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.A., C.C. e F.V. adivano la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso dell’aprile 1993, avente ad oggetto l’accertamento del diritto al pagamento della somma dovuta per adeguamento triennale ex lege n. 27 del 1981, percepita ai sensi della L. n. 221 del 1988, deciso con sentenza del 10 dicembre 2003.

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 17 ottobre 2006, ritenuto violato il termine di ragionevole durata del giudizio (fissato in anni tre), liquidava Euro 7.000,00, per il periodo eccedente, pari ad anni sette, oltre interessi legali dalla data del decreto, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso S. A., C.C. e F.V., affidato a tre motivi.

Non ha svolto attivita’ difensiva la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonche’ omessa, insufficiente ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza, pur indicando la ragionevole durata del giudizio presupposto in tre anni e dando atto che lo stesso era stato definito con sentenza del dicembre 2003, ha ritenuto violato il termine per anni sette, liquidando complessivi Euro 7.000,00, non computando, ai fini dell’indennizzo del danno non patrimoniale, il periodo di otto mesi, compreso dall’aprile al dicembre 2003.

Il mezzo si conclude con quesito di diritto concernente la necessita’ di avere riguardo all’intera durata del giudizio.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo della sentenza che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anziche’ da quella della domanda e si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa e si chiude con la formulazione di quesito in ordine a tale profilo.

2.- Il primo motivo appare manifestamente fondato, in applicazione del principio in virtu’ del quale il periodo di irragionevole durata va computato avendo riguardo all’intera fase del giudizio, e cioe’ dalla data dell’introduzione sino a quella della sentenza che lo definisce.

Nella specie, il decreto, benche’ abbia fissato in tre anni il termine di ragionevole durata del giudizio in primo grado ed abbia dato atto che il ricorso e’ stato proposto nell’aprile del 1993 e deciso nel dicembre 2003, ha poi immotivatamente ritenuto che il processo si e’ protratto non ragionevolmente per anni sette ed in relazione a questo periodo ha computato l’indennizzo per il danno non patrimoniale, calcolandolo in Euro 7.000,00, pari ad Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo, senza considerare che, in base alle stesse premesse poste nel provvedimento, la protrazione irragionevole del giudizio ascende ad anni sette e mesi otto.

Manifestamente fondato e’ anche il secondo motivo, in virtu’ del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali possono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidita’ del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005; n. 1405 del 2004; n. 2382 del 2003; v. anche Cass. n. 2248 del 2007).

In questa parte il decreto va, quindi, cassato – con conseguente assorbimento del restante motivo concernente le spese, dovendo comunque essere effettuata la riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa puo’ essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Individuato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius – nella somma di Euro 1.000,00 ad anno il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, risultando il processo protrattosi per anni sette e mesi otto, va riconosciuta a ciascun ricorrente la somma di Euro 7.670,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con il favore delle spese delle giudizio della fase di merito e di legittimita’.

Pertanto, il ricorso, stante la manifesta fondatezza, nei termini sopra precisati, puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che comportano la cassazione del decreto e, in applicazione del parametro di liquidazione del danno non patrimoniale fissato dal giudice del merito (Euro 1.000,00 per anno di ritardo), qui non riesaminabile, in difetto di impugnazione sul punto (tenendo conto, peraltro, che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, per gli anni successivi al triennio di irragionevole ritardo va liquidato Euro 1.000,00 per anno di ritardo), a ciascun ricorrente va riconosciuta la somma di Euro 7.670,00, come precisato nella relazione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza – distratte in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo – quanto al giudizio di merito e per la meta’ quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei termini precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere a ciascun ricorrente la somma di Euro 7.670,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre alle spese processuali – per la meta’, quanto alla presente fase, compensandosi la restante parte – distratte in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.384,00 (di cui Euro 794,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari) e, quanto al giudizio di legittimita’ in Euro 485,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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