Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5607 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 29/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13325/2018 proposto da:

D.C.M., C.G., in qualità rispettivamente di

genitore e nonna paterna delle minori e germane G. e J.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Venti Settembre 3, presso lo

studio dell’avvocato Donatella Rossi, rappresentati e difesi dagli

avvocati Antonietta Pace, Giancarlo Santilli, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

U.L., in qualità di curatore speciale delle minori

D.C.G. e D.C.J., elettivamente domiciliata in Roma,

Viale Angelico 97, presso lo studio dell’avvocato Leone Gennaro,

rappresentata e difesa da sè medesima;

– controricorrente –

e contro

Pubblico Ministero presso la Corte D’Appello L’Aquila, Sezione per i

Minorenni

– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/11/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza pubblicata il 27 febbraio 2018, decidendo in sede di rinvio in seguito ad annullamento disposto con sentenza n. 20936 del 2016 da questa Corte di cassazione, ha respinto l’appello proposto da D.C.M. e C.G., rispettivamente padre e nonna paterna delle minori D.C.G. e J., avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che ne aveva dichiarato lo stato di adottabilità.

Nelle conclusioni raggiunte dalla Corte di merito – sostenute dagli esiti di una c.t.u. disposta in giudizio sulle capacità genitoriali del padre e sull’incidenza sul sereno sviluppo psichico delle minori, affette da deficit cognitivo e ritardo nel linguaggio, di un loro rientro in famiglia – il ricorrente D.C. avrebbe presentato una genitorialità inadeguata, gravemente carente e pregiudizievole delle ragioni delle figlie, e la nonna paterna, di oltre settant’anni di età, non avrebbe avuto competenze tali da garantire delle prime un sano sviluppo, con conseguente prognosi negativa su di un suo positivo percorso di sostegno alla genitorialità.

Rilevata altresì, in adesione alle valutazione della c.t.u., la completa integrazione delle minori nella nuova famiglia in cui erano state inserite in regime di affidamento a “rischio giuridico”, la Corte ha rigettato l’appello confermando lo stato di adottabilità delle minori.

2. D.C.M. e C.G. ricorrono in cassazione avverso l’indicata sentenza con due motivi.

Resiste con controricorso il curatore delle minori.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 6971 del 2019, la Prima Sezione Civile ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, S.H.M., madre delle minori.

4. Nel giudizio, chiamato per l’adunanza camerale del 29.11.2019, sono state depositate memorie illustrative da parte dei ricorrenti e del curatore delle minori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione di legge, per avere la Corte di merito ritenuto lo “stato di abbandono” delle germane G. e J. in tal modo espandendo i margini di applicabilità dell’istituto dell’adozione rispondente invece ad extrema ratio, oltre ogni limite, e tanto non avendo mai le minori subito vessazioni o maltrattamenti ed avendo i genitori usato nei confronti delle stesse attenzioni e premure.

La Corte di merito avrebbe poi del tutto omesso di motivare sul giudizio di inidoneità della nonna.

2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione di legge in relazione alla L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 2 e art. 8. Il giudizio su C.G. e la sua incapacità a costituire un punto di riferimento per le nipoti sarebbe stato formulato senza che alcun esame venisse condotto sulla persona della prima, che si era solo brevemente intrattenuta a colloquio con il c.t.u. e senza che, peraltro, l’indagine tecnica fosse stata disposta dalla Corte di appello anche nei suoi confronti.

3. Il curatore speciale delle minori, all’esito della disposta integrazione del contraddittorio, in via preliminare, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito nel termine di 20 giorni dall’adempimento relativo alla notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, notificato a mezzo del servizio postale, dell’avviso di ricevimento della spedizione, comprovante la sua ricezione da parte del destinatario.

4. La questione dedotta dal curatore delle minori circa la improcedibilità ex art. 371-bis c.p.c., del ricorso, per mancata prova della notifica della ordinanza interlocutoria e del ricorso nei confronti di litisconsorte necessario, configura, in realtà, una ipotesi di inammissibilità del proposto mezzo, non ricorrendo per la dedotta fattispecie una ipotesi di deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella, più radicale,, di inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte di legittimità (Cass. 18361/18n. 18361 del 12/07/2018; 1930/17 e 9097/19).

5. Ciò posto, il ricorso è comunque inammissibile per l’osservata sua tecnica di stesura e per i suoi correlati contenuti, in applicazione del principio, costante nelle affermazioni di questa Corte di legittimità, per il quale: il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; pertanto il motivo del ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione che rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 11603 del 14/05/2018; n. 19959 del 22/09/2014).

L’enunciato principio è destinato a valere in ipotesi di critica generica in cui si assista ad un unico motivo in cui risultino formulati plurimi profili, che si presentino trattati in modo confuso ed inestricabile tra loro, o in caso di assoluta mancanza dei motivi per contenuti meramente discorsivi del ricorso che risolvendosi, anche, in una diretta critica del fatto per mera contrapposizione (Cass. 29/11/2016 n. 24298), non risultino per nulla veicolati attraverso una puntuale declinazione del vizio ed i suoi correlati contenuti.

6. Il ricorso proposto denuncia un sostanziale malgoverno delle prove ed affastellando principi destinati a valere nella materia oggetto di giudizio, e quindi sui margini di affermazione della dichiarazione di adottabilità di un minore, non supera l’indicato preliminare vaglio di stesura e contenuto e si consegna, come tale, ad una pronuncia di inammissibilità.

7. In via conclusiva il ricorso è inammissibile ed i ricorrenti, per il principio della soccombenza, vanno condannati, in solido, a rifondere al curatore delle minori, D.C.G. e G., le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Il processo è esente dal contributo unificato e pertanto non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere al curatore delle minori, D.C.G. e G., le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge. Il processo è esente dal contributo unificato e pertanto non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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