Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5606 del 11/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5606 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 7398-2012 proposto da:
AMARISCHIA

S.p.A.,

01760950632,

in

persona

dell’amministratore unico pro tempore e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato
VALENSISE CAROLINA, rappresentata e difesa
2014

dall’avvocato DI NANNI CARLO;
– ricorrente –

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contro

ALIPERTA

VITO

LPRVTI43P23I2620,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo

Data pubblicazione: 11/03/2014

studio

dell’avvocato CERUTTI

GILBERTO,

che

lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOZZETTI
ROBERTO;
– controricorrente nonchè contro

liquidatore e legale rappresentante pro tempore;

intimata

avverso la sentenza n. 263/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 02/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato CAROLINA VALENSISE, con delega
dell’Avvocato

CARLO

DI

NANNI

difensore

della

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ANDREA ZANELLO, con delega degli
Avvocati GILBERTO CERUTTI e ROBERTO MOZZETTI difensore
del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del secondo e del quarto motivo di
ricorso e per il rigetto degli altri motivi.

VESUVIANA EDIL S.r.l. in liquidazione, in persona del

Svolgimento del processo
Con atto di citazione 29.1.1984 la s.p.a.Amarischia, in
persona del legale rappresentante, proponeva opposizio-

del Tribunale di Napoli il 5.11.84, con cui era stato
ingiunto il pagamento, in favore della s.r.l. Edil Vesuviana, della somma di £ 153.000.000, oltre interessi e
spese di procedura, a titolo di saldo dei lavori dalla
stessa eseguiti per la costruzione di uno stabile industriale in Ottaviano, alla via Alveo Fontana.
L’opponente eccepiva il pagamento della somma portata
dal decreto ingiuntivo, come risultante dalla quietanza di
pagamento del 29.9.1983 che richiamava la fattura n.
4/80 del 2.8.1980; in via riconvenzionale chiedeva la
condanna della opposta al risarcimento dei danni anche
per vizi e gravi difetti, delle opere eseguite ) oltreché per
mancata attività, perdita di fidi bancari, sviamento della
clientela. Si costituiva l’opposta chiedendo il rigetto
dell’opposizione e la condanna dell’opponente al pagamento dei maggiori danni da inadempimento.
Assunte le prove ed espletata C.T.U., con sentenza
9.7.1997 il Tribunale di Nola dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Napoli che, con sentenza 13.9.2004, confermava il decreto
ingiuntivo opposto ed accoglieva la domanda

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ne avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente

dell’opposta, di pagamento dei lavori extracontrattuali
in favore dell’interventore Aliperta Vito, quale cessionario dei crediti vantati dalla s.r.l. Edil Vesuviana .

pello cui resistevano l’Aliperta e l’Edil Vesuviana
s.r.l. in liquidazione.
Con sentenza depositata il 2.2.2011 la Corte d’Appello
di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello, condannava l’Edil Vesuviana s.r.l. in liquidazione, al pagamento, in favore di Amarischia s.p.a., della somma di €
18.000,00 a titolo di risarcimento danni per vizi e difetti
dell’opera appaltata, oltre rivalutazione ed interessi; rigettava la domanda della Edil Vesuviana s.r.l. di pagamento dei lavori extracontrattuali e dichiarava compensate tre le parti, per due terzi, le spese del doppio grado
di giudizio, condannando la s.p.a. Amarischia al pagamento del residuo terzo.
Osservava la Corte territoriale che nessuna incertezza,
sulla mancata completa estinzione del debito di cui alla fattura n. 4/80 derivava dalla circostanza che altre
i
fatture successive, come quella n. 1/81, fossero state
pagate integralmente, potendo il debitore, col consenso
del creditore, imputare il pagamento ad un debito più
recente e, peraltro, il rilascio di fatture quietanzate da
parte dell’appaltatrice, nonostante il mancato integrale

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Avverso tale sentenza la s.p.a. Marischia proponeva ap-

pagamento delle somme in esse indicate, trovava spiegazione nell’accordo tra le parti di consentire alla società appaltante di ottenere l’erogazione

delle rate del

dell’opera appaltata, intesa garantita, quanto al pagamento del debito di cui alla fattura n. 4/80, dalla controdichiarazione liberatoria generale, datata 29.9.83, mai restituita dall’appaltatrice alla società committente

ed,

anzi, mai chiesta in restituzione dalla committente.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la
s.p.a. Amarischia formulando quattro motivi illustri da
successiva memoria. Resiste con controricorso Aliperta
Vito; l’intimata Edil Vesuviana in liquidazione non ha
svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. 111-267 e
268 c.p.c., per avere la Corte di merito escluso la tardività dell’intervento di Aliperta Vito in quanto la causa
era stata rimessa in istruttoria, non tenendo conto che
tale intervento era stato effettuato dopo che le parti
avevano già precisato le conclusioni e la causa era
stata messa in decisione ed in contrasto con la giurisprudenza della S.C., secondo cui l’intervento non è consentito dopo che l’istruttore abbia rimesso la causa al

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pubblico finanziamento che assisteva la realizzazione

Collegio, ex art. 352, 1° co. c.p.c., nel testo applicabile
alla data del 30.4.1995, trattandosi, inoltre, di intervento
adesivo dipendente rispetto alla posizione della s.r.l. E-

to riconosciuto,l’Aliperta avrebbe potuto, infatti, chiedere l’estensione in suo favore, degli effetti della sentenza;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 115 -116
c.p.c. e degli artt. 1414 e ss. c.c.; la decisione della
Corte di merito in ordine alla sussistenza dell’insoluto di
cui alla fattura n. 4/80 si fondava solo sull’affermazione
della Edil Vesuviana e non trovava riscontro nei documenti prodotti ed, in particolare, nella dichiarazione di
quietanza della società stessa del 29.9.1983, attestante
che tutte le fatture emesse erano state pagate; non era,
poi, credibile che solo la fattura n. 4/80, a distanza di
tre anni dalla sua emissione, fosse rimasta parzialmente
insoluta, tenuto conto che nel prospetto denominato
“Conteggi fatture e pagamenti Edil Vesuviana s.r.l.”,
erano indicati gli assegni bancari per il pagamento di
ciascuna fattura, inclusa quella n. 4/80; l’affermazione
della Corte di merito in ordine collaborazione tra le
parti per assicurare ” l’incameramento della sovvenzione
pubblica” non era provata da alcun documento sicché la
motivazione sul punto era del tutto carente e contrad-

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dil Vesuviana;solo se il diritto di quest’ultima fosse sta-

dittoria, avuto riguardo, fra l’altro, al fatto che la fattura
n. 4/80 recava la data del 2.8.1980 e non era stata,
quindi, emessa alla data del rilascio della “controdichiarazione” 30.7.1980;

3)violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; in
violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e
pronunciato, la Corte d’appello aveva erroneamente interpretato la domanda, dovendosi escludere che la Edil
Vesuviana e l’interventore Aliperta avessero formulato
una domanda diretta ad accertare un accordo simulatorio con la s.p.a. Amarischia o una imputazione dei pagamenti diversa da quanto previsto dall’art. 1193 c.c.;
4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
sulla individuazione dei fatti; il giudice di appello anziché giudicare sul fatto dedotto ed incontrovertibile concernente il pagamento, dal parte della s.p.a. Amarischia,
man mano che l’appaltatrice emetteva le sue fatture,
aveva fondato la decisione su un preteso accordo simulatorio riguardante una sola fattura.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo prospetta, per la prima volta in sede di
legittimità, un “error in procedendo”, con riferimento alla violazione dell’art. 111 c.p.c., norma che non incontra i limiti generalmente previsti dall’art. 268 c.p.c.
per gli altri tipi di intervento volontario. L’intervento in

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[À)’

causa del successore a titolo particolare nel diritto
controverso, infatti, può avvenire per la prima volta
anche in appello e può effettuarsi fino a quando la causa

In ordine alla terza censura, avente priorità logica rispetto al 2° e 4° motivo in quanto con essa si assume
la violazione dell’art. 112 c.p.c., va rilevato che la sentenza impugnata ha rapportato la domanda della creditrice Edil s,r,l. (cui è subentrato Aliperta) alla simulazione della quietanza n. 4/80, ritenendo, sulla base di
tale presupposto implicito, la fondatezza del credito azionato; la Corte di merito ha dato conto, inoltre,
dell’intesa fra le parti, nel senso che parte appaltatrice,
nonostante il mancato integrale versamento della committente delle somme indicate nelle varie fatture, rilasciava la quietanza delle fatture stesse, “per consentire a
controparte l’erogazione delle tranches del pubblico finanziamento

che assisteva la realizzazione dell’opera

appaltata”, ed ha

evidenziato che l’adempimento del

credito di cui alla fattura n. 4/80 era garantito da controdichiarazione, mai restituita alla società committente.
Prive di fondamento sono pure le doglianze sub 2 e 4,
da esaminarsi congiuntamente in quanto entrambe attinenti ad un contestato “accordo simulatorio” su cui sarebbe stata fondata la decisione impugnata; al riguardo è

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sia rimessa al collegio(Cass. n. 967/1966; n. 2200/1999).

sufficiente rilevare che non vengono colte le diverse
“rationes decidendi” ed argomentazioni, riguardanti la
restituzione alla società committente

controdichiarazione liberatoria generale del
nonché la facoltà del debitore

della
29.9.83,

di imputare, con il con-

senso del creditore, ai sensi dell’art. 1193 c.c., un pagamento ad un debito più recente. Va rammentato che / secondo il principio affermato da questa Corte, quando il
disposto di una sentenza è sorretta da più ragioni concorrenti, tutte idonee a giustificare anche da sole la decisione, occorre che tutte le ragioni formino oggetto
di

specifica

censura,

facendo

altrimenti

difetto

l’interesse al ricorso dal momento che la sentenza impugnata dovrebbe restare forma, non essendo state impugnate anche le altre ragioni sulle quali essa si fonda
( Cass. n. 4199/2002; n.16602/2005; n. 20454/2005).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento, nei confronti della controricorrente,
delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese
processuali che si liquidano in E 5.200,00 di cui E 200,00
per esborsi oltre, accessori di legge.
Così deciso in Roma il 15.1.2014

mancata

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