Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5606 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5606 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 24219 – 2015 R.G. proposto da:
ARTNOUVEAU s.r.l. – p.i.v.a. 03643410263 – in persona del legale
rappresentante

pro tempore,

rappresentata e difesa congiuntamente e

disgiuntamente in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato
Antonino di Renzo Mannino e dall’avvocato Paola Romagnoli ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Cassiodoro, n. 19, presso lo studio dell’avvocato
Carlo Totino.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della “ABITARE” s.r.I., in persona dell’avvocato
Francesca Pentericci, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a
margine del controricorso dall’avvocato Otello Giulio Carbonari ed elettivamente
domiciliato in Roma, al viale Bruno Buozzi, n. 68, presso lo studio dell’avvocato
Alessandro Gagliardini.
CONTRORICORRENTE

Data pubblicazione: 08/03/2018

avverso la sentenza n. 432 dei 11/19.3.2015 della corte d’appello di Ancona,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato il 13.5.2007 il curatore del fallimento della “Abitare” s.r.l.

Esponeva che con rogito per notar Cafiero di Mondolfo dell’8.9.2004 la società
poi fallita aveva venduto alla s.r.l. convenuta il fabbricato adibito ad albergo e
ristorante, con annessi corte e parcheggio, sito in Mole di Maiolati Spontini; che
la vendita doveva reputarsi in via assoluta simulata ovvero simulata in via
relativa, siccome dissimulante una donazione, a sua volta nulla per assenza di
testimoni; che in ogni caso la vendita era inefficace, poiché compiuta in
pregiudizio delle ragioni creditorie.
Chiedeva dichiararsi la simulazione assoluta ovvero relativa e comunque
l’inefficacia a norma dell’art. 2901cod. civ. dell’atto di alienazione.
Si costituiva l’ “Artnouveau” s.r.I..
Instava per il rigetto delle avverse domande.
Con sentenza in data 3.3.2011 l’adito tribunale dichiarava la simulazione
assoluta della vendita di cui al rogito dell’8.9.2004.
Interponeva appello l’ “Artnouveau” s.r.I..
Resisteva il curatore del fallimento della “Abitare” s.r.I..
Con sentenza n. 432 dei 11/19.3.2015 la corte d’appello di Ancona rigettava
il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte che gli elementi di valutazione addotti dalla curatela
integravano gli estremi di presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a

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citava a comparire dinanzi al tribunale di Ancona l’ “Artnouveau” s.r.I..

fornir dimostrazione

della

dedotta

assoluta

simulazione

dell’atto

di

compravendita.
Evidenziava in particolare che non era stato acquisito riscontro documentale
dell’avvenuto versamento del prezzo – pari ad euro 4.900.000,00 – pattuito; che
più esattamente la domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare

smentire l’assunto dell’appellante circa l’utilizzazione di parte del prezzo ai fini
dell’estinzione di siffatta esposizione debitoria; che la società acquirente era
dotata di un capitale assolutamente modesto; che l’operazione era intercorsa tra
soggetti legati da stretti vincoli.
Evidenziava comunque che la dichiarazione di avvenuto versamento del
prezzo, ancorché contenuta nell’atto di compravendita, non era opponibile al
curatore del fallimento.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “Artnouveau” s.r.I.; ne ha chiesto
sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento della “Abitare” s.r.l. ha depositato controricorso; ha
chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle
spese del giudizio di legittimità.
Le parti hanno depositato memoria.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1414 cod. civ..
Deduce che riscontro del carattere effettivo e non simulato della
compravendita lo si desume dal contratto siglato in data 9.9.2004 con il quale
l’acquirente “Artnouveau” ebbe a concedere in locazione alla venditrice “Abitare”
il complesso alberghiero; che la prima tranche – pari ad euro 2.592.000,00 – del

proposta dalla “Centrobanca” s.p.a. per il credito di euro 1.818.631,80 valeva a

prezzo è stata corrisposta mercé compensazione del credito da essa vantato per i
canoni di locazione dovuti dalla venditrice – locataria, poi fallita; che le ulteriori
due tranches sono state utilizzate per estinguere le esposizioni debitorie della
“Abitare” nei confronti di “Centrobanca”, di “Capitalia” e di “Antonveneta”.
Deduce dunque che il prezzo della compravendita, del tutto congruo, è stato

Deduce ancora che la documentazione prodotta dà ragione della diversa
residenza che all’epoca dei fatti avevano l’amministratore della s.r.l. poi fallita e
l’amministratrice della s.r.l. acquirente.
Il ricorso è destituito di fondamento.
Si evidenzia in ordine alla preliminare prospettazione di cui alla memoria della
ricorrente – e ben vero al di là di ogni ulteriore rilievo circa la valenza
dell’asserito conflitto di interessi – che la dedotta rinuncia alla carica di curatore
del fallimento della “Abitare” s.r.l. da parte dell’avvocato Francesca Pentericci e
la dedotta nomina in sua sostituzione dell’avvocato Otello Giulio Carbonari non
rinvengono alcun riscontro documentale.
Si evidenzia altresì che l’addotto motivo di ricorso si qualifica in relazione alla
previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ..
Occorre tener conto, per un verso, che con l’esperito motivo l’ “Artnouveau”
censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte marchigiana ha atteso
(si condivide quindi la prospettazione della controricorrente secondo cui “la
censura (…) è riconducibile soltanto ad un (supposto) vizio di .motivazione”.. così
controricorso, pag. 21).
Occorre tener conto, per altro verso, che è propriamente il motivo di ricorso
ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che riguarda l’accertamento e la

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realmente corrisposto.

valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia

(cfr. Cass.

sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
In questi termini si evidenzia inoltre che il vizio motivazionale in tal modo
formulato rileva nei limiti del disposto del n. 5 del 10 co. dell’art. 360 cod. proc.
civ., quale introdotto dall’art. 54, 1° co., lett. b), del dec. leg. n. 83/2012,

sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore
della legge di conversione (è il caso de quo: la sentenza della corte di Ancona è
stata depositata il 19.3.2015).
Conseguentemente riveste valenza l’insegnamento delle sezioni unite di
questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.
Su tale scorta si evidenzia ulteriormente quanto segue.
Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di
“anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della
pronuncia delle sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle
motivazioni – dapprima riferite – cui la corte distrettuale ha ancorato il suo
dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” che ricorre allorquando il giudice di merito, pur individuando nel contenuto della
sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad
una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il
percorso argonnentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) –

la corte

territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio

iter

argomentativo.
Dall’altro, che la corte d’appello ha sicuramente disaminato il fatto storico
caratterizzante la res litigiosa.

convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012, ed applicabile alle

Del resto, la ricorrente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle
risultanze di causa (“circostanza ancor più grave è però la non provata esistenza
dell’accordo simulatorio”: così ricorso, pag. 7; “ogni circostanza addottc dalla
curatela è stata smentita dai documenti allegati nel giudizio di primo grado”: così
ricorso, pag. 7).

legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con
il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360,
10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito
risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente
congruo ed esaustivo.
Difatti, questo Giudice del diritto spiega che il curatore fallimentare assume la
posizione di terzo rispetto alle parti del negozio concluso dal debitore, sia se
abbia proposto la domanda di simulazione, sia se l’abbia proseguita, sicché la
prova della simulazione da parte sua non soggiace alle limitazioni di Cui all’art.
1417 cod. civ. e può essere fornita anche a mezzo presunzioni

(cfr. Cass.

4.3.2002, n. 3102).
Tanto con precipuo riferimento alla prospettazione della ricorrente secondo
cui “la curatela del fallimento non ha prodotto documenti che- possano assurgere
a controdichiarazioni” (così ricorso, pag. 8).
Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non

La liquidazione segue come da dispositivo.
Il ricorso è stato notificato in data 7.10.2015.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 4 – n. 115, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
“Artnouveau” s.r.I., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
bis,

d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Artnouveau” s.r.I., a
rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “Abitare” s.r.I., le
spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro
6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese
generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art.
13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, “Artnouveau” s.r.I.,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
II della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2017.
Il pApsiflente
dott./41i,

Ni,lanna

quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1

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