Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5605 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 29/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15160/2015 proposto da:

A.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Mazzini 14, presso lo studio dell’avvocato Claudia De Curtis,

rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Paoietti, giusta

procura in atti;

– ricorrente e controricorrente –

contro

D.P.D.P.F.A., elettivamente domiciliato

in Roma, Via F. Paolucci De Calboli 1, presso lo studio

dell’avvocato Stefania Ciaschi, rappresentato e difeso dall’avvocato

Giovanna Condò, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 891/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/11/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.M.A. ricorre in cassazione con due motivi per l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Milano, rigettando l’impugnazione proposta avverso la sentenza del locale Tribunale, aveva determinato l’assegno divorzile in favore della prima ed a carico dell’ex marito, D.P.D.P.F.A., nella misura di diecimila Euro, nel presupposto dell’intervenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza adottata in sede di separazione personale dei coniugi che, in punto di determinazioni patrimoniali” aveva fissato il contributo al mantenimento nell’importo di dodici mila Euro.

2. Resiste con controricorso D.P.D.P.F.A. che propone, altresì, ricorso incidentale articolato su due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.

La Corte di appello nella quantificazione dell’assegno divorzile aveva erroneamente ritenuto che la res iudicata formatasi sulla misura del contributo al mantenimento (riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 156 c.c., comma 1, in sede di separazione personale in favore del coniuge, avrebbe esteso i propri effetti fino a coprire anche la misura dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e che le sole circostanze meritevoli di autonoma valutazione in sede di divorzio sarebbero state quelle sopravvenute rispetto al formatosi giudicato.

L’indicata interpretazione sarebbe stata resa in insanabile contrasto con la completa autonomia dei due giudizi, di separazione e divorzio, nella diversa natura assolta dai due correlati assegni.

3. Con il secondo motivo si fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In conseguenza dell’erronea estensione del giudicato, la Corte di merito avrebbe omesso di prendere in considerazione le argomentazioni e gli elementi di prova, oggetto di contraddittorio, sulla determinazione dell’assegno di divorzio nei termini di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.

4. Il ricorrente in via incidentale articola due motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente fa valere la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c..

La Corte di appello, nel fare riferimento alla sentenza di separazione ed all’assegno in quella sede riconosciuto a controparte, avrebbe violato la norma di disciplina dell’assegno divorzile, esonerando la parte richiedente dal comprovare i presupposti oggettivi per il godimento del relativo titolo, quali l’impegno profuso per la ricerca di opportunità di lavoro.

I giudici del divorzio non avrebbero potuto argomentare in ordine alla sussistenza dell’an della pretesa divorzile dal distinto assegno riconosciuto alla ricorrente principale in sede di separazione dando rilevo, all’indicato fine, alle sole circostanze successive a quest’ultimo per negare il primo.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente in via incidentale denuncia vizio di motivazione, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per termini speculari a quelli della ricorrente principale.

La Corte di merito avrebbe esonerato controparte dall’onere di provare la sussistenza degli estremi per il godimento dell’assegno divorzile, omettendo di rilevare le decadenze maturate nel corso del giudizio di divorzio in punto di allegazione e prova della distinta posta.

5. Nel darsi soluzione alla controversia in esame ben può riconoscersi congiunta trattazione a tutti i motivi di ricorso proposti in via principale ed incidentale dalle parti.

Vale in tal senso il rilievo, unico, che, nella pacifica natura eterogenea dell’assegno di contributo al mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale tra coniugi e rispetto a quello divorzile, nella diversità dei correlati presupposti.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità per la piena definizione operatane dalle Sezioni Unite di questa Corte, non entra più a comporre la cornice dell’assegno divorzile il mantenimento del pregresso tenore di vita, evidenza, quest’ultima, invece, ancora in rilievo in caso di assegno di mantenimento da fissarsi in sede di separazione, nella permanente attualità del dovere di assistenza materiale tra i coniugi (Cass. 16/05/2017 n. 12196; Cass. SU 11/07/2018 n. 18287; Cass. 23/01/2019 n. 1882).

Nella determinazione dell’assegno L. n. 898 del 1970, ex art. 5, quanto rileva è che, nella finalità perequativo-compensativa dallo stesso assolta secondo la più recente e qui condivisa, nella sua certa persuasività, giurisprudenza di questa Corte di legittimità, debba restare estranea ogni esigenza di mantenimento del pregresso tenore di vita.

Quanto viene pertanto in rilievo nella censurata sentenza non è tanto l’improprio intersecarsi del giudicato, come tale, formatosi sull’assegno di contributo al mantenimento fissato ex art. 156 c.c., nel giudizio di separazione, ma, nella obiettiva diversità degli istituti e delle assolte loro finalità, l’evidenza che l’accertamento dell’assegno divorzile non possa procedere dalla presupposta indicata finalità, effetto, questo, che resta invece e comunque consegnato, negli effetti, alla sentenza impugnata.

6. La questione sottoposta all’esame di questo Collegio va pertanto risolta in condivisa applicazione del principio che segue e per il quale, “la determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell’obbligo, presupponendo, l’assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. 26/06/2019 n. 17098).

7. Sull’indicata affermazione di diritto, in accoglimento dei motivi introdotti in via principale ed incidentale, va cassata la sentenza impugnata ed il giudizio rinviato dinanzi alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i motivi del ricorso principale ed incidentale nei sensi di cui in motivazione e rinvia il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Milano, altra sezione, anche per le spese di legittimità.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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