Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5605 del 11/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5605 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 9399-2008 proposto da:
VISCIDO

GIUSEPPE

GAETANA

C.F.VSCGPP57C08B492V,
GAETANINA

O

DE

SOMMA

C.F.DSMGNN58R53A509B,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentatAe difesOk
dall’Avv. DE LISIO LUIGI;
– ricorrenti –

2014

contro

76

SACAR SRL,

IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE –

P.1.00311780761, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE,

Data pubblicazione: 11/03/2014

rappresentata e difesa dall’Avv. BERARDI ANTONIO
MARIA;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 47/2007 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 07/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

4

..
Svolgimento del processo
De Somma Gaetana conveniva in giudizio la società SACAR e, premesso che
n data 4 novembre 1999 stipulavano con la convenuta un contratto per
‘acquisto di un veicolo Mercedes C 250, la proposta contrattuale scritta

pagamento della somma di lire 43.227.000 e la consegna da parte

egli

acquirenti di un veicolo BMW, il quale sarebbe stato in seguito venduto dalla
3onvenuta a terzi. Gli attori specificavano che era pacifico che la BMW fosse
tata venduta dalla SICAR srl, quale procuratrice degli attori a Di Giovanni
Mario ed, in seguito, sequestrato dalla Polizia Stradale di Potenza perché
munito di un motore con un numero di matricola contraffatto. L’acquirente ha
.

_
reso testimonianza di avere ottenuto dalla SACAR a seguito di tale episodio la

restituzione del prezzo pagato per l’acquisto del veicolo. Chiedevano la
risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice, che non le ha
3onsegnato il veicolo Mercedes ed il risarcimento del danno per la perdita del
veicolo BMW.
Si costituiva la società SACAR, eccependo l’infondatezza della domanda degli
attori, dovendo ritenere che era stata consegnato in permuta un bene non idoneo
all’uso al quale era destinato.

.

Veniva integrato il contraddittorio anche nei confronti

dell’altro acquirente

Viscido Giuseppe.
11 Tribunale di Potenza rigettava la domanda e condannava De Somma Gaetana
al pagamento delle spese processuali, compensava le spese tra la società
SACAR e Viscido Giuseppe.
Avverso tale sentenza proponeva appello De Somma Gaetana e Viscido
1

formulata dalla venditrice ed indirizzata ad entrambi gli attori prevedeva il

Giuseppe, chiedendo la integrale riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva la società Sacar, postulando il rigetto con vittoria di spese.
La Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 47 del 2007 rigettava l’appello
e compensava interamente le spese giudiziali. Secondo la Corte di Potenza: a)
l negozio intervenuto tra le parti integrava gli estremi della vendita e non della

2ermuta, dato che il modulo contrattuale in questione recava la chiara dicitura
“Condizioni generali di vendita” e, per altro, diversamente che nella permuta,
lel caso in esame il corrispettivo del trasferimento era costituito da una somma
di denaro e la stessa BMW era stata rapportata al prezzo di mercato e,
3onsiderata come bene equivalente al denaro. b) La vendita di autoveicolo
ecante i numeri di motore e di telaio alterati diversi da quelli indicati sulla
.

.
carta di circolazione integrava una consegna di aliud pro alio che legittimava
‘acquirente a proporre azione generale di risoluzione per inadempimento ex
art. 1453 cc. c) avendo la Sacar srl eccepito l’inadempimento degli attori per
aver essi consegnata in permuta un’autovettura taroccata, è evidente

che gli

tessi (attori) avrebbero dovuto dimostrare che la detta BMW non recava a quel
-nomento il motore con il numero di matricola contraffatto.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da De Somma Gaetana e
Viscido Giuseppe, con ricorso affidato a tre motivi. La Sacar ha resistito con
.

3ontroricorso.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo De Somma e Viscido lamentano la violazione o falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363 3 segg. Cc., Insufficiente e contraddittoria
motivazione in relazione all’art. 360 cpc nr. 3 e 5 in punto di interpretazione e
ivalificazione del contratto intervenuto tra le parti. Avrebbe errato la Corte di

2

,

Potenza, secondo i ricorrenti, nell’aver qualificato il negozio intervenuto tra i
3ontendenti quale vendita con esclusione di qualsiasi riferimento alla permuta
senza aver svolto una corretta indagine sulla comune volontà delle parti. Dalla
decisione, secondo i ricorrenti, appare evidente che la conclusione cui è

lel denaro significa automaticamente contratto di vendita senza tener conto che
e parti abbiano potuto porre in essere un contratto unico a causa mista o una
permuta con supplemento di denaro. Piuttosto, tenuto conto che, in virtù del
criterio dell’assorbimento, un negozio a causa mista può realizzare, tanto la
fattispecie di una compravendita con l’integrazione del prezzo in natura, quanto
quella di permuta con supplemento in denaro, la questione dell’individuazione
.

_
del negozio in concreto voluto non poteva essere risolta con il mero richiamo
all’equivalenza o anche prevalenza economica del valore del bene in natura o
‘elle somme di denaro che unitamente costituivano la controprestazione,
dovendo, invece, essere determinata in ragione della prevalenza giuridica
dell’una o dell’altra prestazione. Nel caso concreto diventava necessario agli
effetti della qualificazione del contratto la ricostruzione degli interessi comuni
e personali che le parti avevano inteso regolare e l’accertamento se i contraenti
àvevano voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, ovvero

avevano concordato lo scambio tra loro di due beni in natura. Eppure, nel caso

concreto diversi elementi avrebbero potuto indicare una permuta con
supplemento in denaro.
Pertanto, concludono i ricorrenti dica la Corte Suprema se agli effetti della
qualificazione di un contratto è necessario applicare le comuni regole di
ermeneutica contrattuale ed in primo luogo le norme cd, strettamente
3

pervenuta la Corte di merito si fonda sul semplice sillogismo che la prevalenza

..
nterpretative, che danno rilievo al senso letterale delle parole adoperate, al
omportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del
ontratto, ed al significato delle varie clausole valutative nel loro complesso.
i . .= Il motivo non merita di essere accolto.
ome è stato affermato da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 9088 del
i

6/04/2007)

“un

contratto

traslativo

della

proprietà,

nel

quale

la

ontroprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una
. omma di denaro (ove venga superata la ravvisabilità di una duplicità di
egozi, di cui uno di adempimento mediante datio in solutum, o, in virtù del
riterio dell’assorbimento, l’ipotesi di un unico negozio a causa mista), può
ealizzare tanto la fattispecie di una compravendita con integrazione del prezzo
.

.
n natura, quanto quella di permuta con supplemento in denaro e, in tale ultimo
aso, la questione dell’individuazione del negozio in concreto voluto e posto in
– ssere dalle parti non può essere risolta con il mero richiamo all’equivalenza (o
: che prevalenza) economica del valore del bene in natura o della somma di
•enaro che unitamente costituiscono la controprestazione, dovendo invece
•ssere determinata in ragione della prevalenza giuridica dell’una o dell’altra
•restazione. Agli effetti della qualificazione del contratto, è necessario
costruire gli interessi comuni e personali, che le parti avevano inteso regolare
on il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene in
atura contro una somma di denaro, che, per ragioni di opportunità, avevano
•arzialmente commutata in un altro bene, ovvero avessero concordato lo
. cambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsi all’integrazione in
a

enaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi”.

Ira, nel caso in esame, la sentenza di merito ha tenuto conto di questi principi
4

,

e si è fatta carico di ricostruire la volontà effettiva delle parti, sostanzialmente
3ervenendo alla conclusione che il bene (la BMW) dato in permuta integrava
gli estremi di una datio in solutum. La Corte di Potenza è pervenuta a tale
risultato avendo accertato essenzialmente: a) che la permuta della autovettura
13MW posta in essere dalla De Somma e realizzata mediante il conferimento al

‘egale rappresentante della SACAR della procura a vendere quell’autovettura di
sua proprietà (16 novembre 1995) , era intervenuta successivamente al
contratto stipulato (4 novembre 1995) tra il Viscido e la Sacar avente ad
oggetto la vendita dell’autovettura Mercedes C 250; b) che la macchina usata
era stata considerata come bene equivalente al denaro (una datio in solutum) e

.

ion nella qualità di mero oggetto. Pertanto, nonostante la Corte di merito abbia

.
ritenuto di considerare unico il modulo contrattuale in questione, redatto in
duplice copia a ricalco

e sottoscritto quanto all’offerta dal legale

appresentante della società SACAR quanto all’ordinazione dal Viscido, la
essione dell’auto usata, intervenuta successivamente non si poneva e non
Veniva posta,

in rapporto all’autovettura Mercedes che la SaCaR si era

mpegnata di consegnare al Viscido, ma in rapporto al solo prezzo concordato
4uale corrispettivo della compravendita della Mercedes, con la specifica intesa
che il valore della macchina usata avrebbe dovuto essere considerato quale
carte del corrispettivo di cui si dice. Come afferma la sentenza impugnata
“(….) non si è in presenza di permuta, bensì di compravendita nel caso in cui a
prescindere dal nomen iuris adottato dalle parti, il corrispettivo del
rasferimento di una cosa (l’auto nuova) sia costituito come nella specie,
comunque in maniera prevalente dal denaro ed anche da un auto usata, il cui
valore sia stato per altro rapportato al suo prezzo di mercato, essendo essa stata
5

–gl

n tal caso considerata come bene equivalente al denaro e non nella qualità di
ero oggetto:

= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa

9

: pplicazione

norme

delle

in

materia

di

vendita

e

permuta

artt.

.econdo i ricorrenti nel non aver considerato che con il trasferimento a titolo di
•ermuta della BMW questa era passata dalla sfera giuridica di loro competenza
: quella di competenza della Sacar, per divenire di proprietà esclusiva di
•uest’ultima. Pertanto, per giustificare la mancata esecuzione in favore dei
correnti della prestazione posta a proprio carico in virtù del contratto del 4
ovembre 1995, la Sacar non poteva limitarsi a dedurre la contraffazione del
.

_
otore ma, doveva formulare espressa e specifica risoluzione del contratto
edesimo, cosa che non ha fatto. Con la conseguenza che non essendo stato
• onunciato lo scioglimento del contratto di permuta

e in mancanza di un

: ccordo in tal senso tra le parti, la proprietà della BMW era definitivamente
: ttribuita alla Sacar e

di riflesso gli attuali ricorrenti avevano assolto ogni

• nere negoziale riguardo all’anzidetta autovettura.
‘ rtanto, concludono i ricorrenti, dica la Corte di cassazione se la vendita di un
•utoveicolo recante i numeri di motore o di telaio alterati, diversi da quelli
portati sulla carta di circolazione integra la consegna di aliud pro alio. In tale
potesi, al fine di poter far valere le proprie ragioni, il compratore ha obbligo di
– sperire l’ordinaria azione di risoluzione contrattuale.
9

. .= II motivo è infondato essenzialmente perché non coglie la ratio decidendi,

:tteso

che

la

sentenza

impugnata

ha,

correttamente,

configurato

‘inadempimento degli attuali ricorrenti relativo all’obbligazione assunta con il
6

I 490,1492,1493,1494,1495, 1497, 1555 cc. Avrebbe errato, la Corte di merito,

contratto oggetto della controversia, per aver, essi, consegnato una macchina, la
BMW, con un numero di matricola contraffatto..
E’ affermazione pacifica in dottrina e in giurisprudenza che la vendita di aliud
pro alio, come appunto nel caso della vendita di un’autovettura immatricolata
ton falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto, configura

s ia la domanda di risoluzione del contratto,

un’ipotesi di inadempimento contrattuale che legittima l’acquirente ad esperire
sia quella di risarcimento del

danno, sia a proporre l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc., che se
proposta in via di eccezione non è soggetta a prescrizione. Pertanto, perché la
Sacar potesse far valere l’inadempimento degli attuali ricorrenti in ordine
all’assolvimento dell’obbligazione posta a loro carico, non era necessario,
come invece viene sostenuto con il motivo in esame, una pronuncia

giurisprudenziale di scioglimento del contratto di permuta o di un accordo in tal

s enso tra le parti.
Come chiarisce la stessa sentenza impugnata la Sacar srl a fronte della pretesa
delle controparti legittimamente eccepiva il loro inadempimento, per avere essi
consegnata un’autovettura taroccata, specificando che in tale eccezione si
isolveva la domanda riconvenzionale della concessionaria incontestabilmente
itenuta tardiva dal primo giudice.
3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1218, 1513, 2697 cc. Insufficiente e contraddittoria motivazione
circa fatti controversi e decisivi del giudizio.
,
Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, nell’aver ritenuto che i
icorrenti avrebbero dovuto dimostrare che nel momento in cui è stata
consegnata alla Sacar la BMW montava un motore non taroccato, epperò, un
7

..
onere probatorio nei termini formulati nella sentenza avrebbe avuto ragione di
essere se fosse stata acquisita la prova che la contraffazione del motore era
avvenuta in epoca anteriore alla consegna della BMW alla Sacar. I ricorrenti
eccepiscono, altresì, che da parte dei Giudici a quibus sarebbe stata omessa

Sacar sono stati eseguiti dei lavori sull’autovettura che tali lavori avevano
,ortato inevitabilmente ad una verifica delle condizioni dell’autovettura che a
causa della sua facile conoscibilità la contraffazione,

se fosse stata

9recedentemente alla consegna alla Sacar, non poteva non essere individuata
lel corso di quei lavori come è dimostrato che gli agenti della Polstrada se ne
sono accorti in virtù di una semplice ispezione.
,

.
.

?ertanto, concludono i ricorrenti, dica la Corte Suprema se in tema di
accertamento dei difetti di cosa mobile venduta la disposizione del secondo
omma dell’art. 1513 cc non importa spostamento dell’onere della prova, onde
petta sempre al compratore di provare i dedotti vizi della merce. La prima non
consiste nel descrivere il difetto, bensì nel dimostrare che lo stato è stato
determinato dalla condotta del venditore.
3.1.= Anche questo motivo è infondato.
Zome hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di prova
dell’inadempimento di un’ obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione

contrattuale,

per

il risarcimento

del

danno,

ovvero

per

‘adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito

8

qualunque valutazione in ordine al fatto acquisito e provato che da parte della


dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova
deve ritenersi

applicabile al caso in cui il debitore convenuto per

‘adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga
dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, risultando, in tal caso,

allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il
‘proprio

adempimento,

ovvero

la

non

ancora

intervenuta

scadenza

dell’obbligazione.
Dra, la Corte di Potenza nel rispetto dei principi appena richiamati, ha
correttamente affermato che a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata
dalla Sacar, in ragione dell’art. 1218 cc., nonché in applicazione dei criteri di
i

.
.

ipartizione dell’onere della prova, gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto
dimostrare di avere esattamente adempito ai propri obblighi, ovvero di aver
consegnato l’autovettura BMW usata con un motore non contraffatto.

I n definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti in ragione del principio della
occombenza, condannati in solido al pagamento delle spese del presente

giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
pese del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 2.700,00 di cui
200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Eosì deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte
Suprema di Cassazione il 14 gennaio 2014.

invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad


,

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