Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5605 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5605 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 26017-2015 proposto da:
SOLOMBRINO IMMACOLATA, TREGUA ADDOLORATA,
TREGLIA PAOLA, GRECUCCE0 LUIGI, TREGUA GIORGIO
ANTONIO, TREGUA MARIA ABBONDANZA, COCOLA
GIUSEPPE, POLIMENO TOMMASO, tutti in qualità di eredi di
BLASI MARIA TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
VITTORI COLONNA 27, Sc. B intn.3 presso lo studio dell’avvocato
ANNAMARIA FEDERICO, rappresentati e difesi dall’avvocato
COSIMO LUPERTO;
– ricorrenti contro

1VIINISI ERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –

Data pubblicazione: 08/03/2018

avverso la sentenza n. 9452/2015 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 11/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MILF,NA

FATTO E DIRITTO
Nel procedimento definito con la sentenza di questa Sesta Sezione — 2, 11
maggio 2015, n. 9452, POLIMENO Tommaso, COCOLA Giuseppe,
TREGUA Addolorata, tutti in proprio, nonché TREGUA Paola, TREGUA
Giorgio Antonio e TREGUA Maria Abbondanza, tutti nella qualità di eredi di
Blasi Maria Teresa, nonché SOLOMBRINO Immacolata, GRECUCCIO Luigi,
entrambi in proprio, hanno avanzato, con ricorso notificato il 28 ottobre 2015,
istanza di correzione di errore materiale.
L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva.

La citata sentenza n. 9452 del 2015, nel dispositivo, non ha indicato, per mero
errore materiale, il nominativo di Giuseppe Cocola, quale avente diritto alla
somma liquidata in euro 5.500,00, oltre accessori e, per mero errore materiale, ha
trascritto il nominativo di Tommaso Polimeno come “Polimento” Dovendo
avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta il secondo comma
dell’art. 391-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore
designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’accoglimento
dell’istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la
proposta è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti.
Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.
La citata sentenza n. 9452 del 2015, nella parte motiva, ha indicato quale parte
ricorrente, per mero errore materiale, Polimento anziché Polimeno Tommaso (v.
pagine 3 e 7, rispettivamente, alle righe 2 e 24), inoltre pur indicato
Ric. 2015 n. 26017 sez. M2 – ud. 07-07-2017
-2-

FALASCHI.

nell’intestazione della sentenza Cocola Giuseppe e nello svolgimento del
processo (pagine 1 e 2, righe 16/17), nella parte dispositiva non risulta
ricompreso in alcun modo fra i destinatari dell’indennizzo riconosciuto.
Sussistono le condizioni di legge per la relativa correzione e il Collegio,
conseguentemente, dispone la sostituzione come in dispositivo.

9438).

P.Q.M.

La Corte, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella
sentenza n. 9452 del 2015 nel senso che nella parte motiva della decisione, alle
pagine 3 e 7, righe 2 e 24, la parola “Polimento” deve essere sostituita con la
seguente parola: “Polimeno”; inoltre nel dispositivo, alla pagina 7 riga 24, dopo
“A. TREGUA” deve essere inserito anche il nome “COCOLA”.
Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta sentenza della
sostituzione così disposta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2″ Sezione civile della
Corte di Cassazione, il 7 luglio 2017.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese (Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n.

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