Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5604 del 11/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5604 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 711-2008 proposto da:
AREZZO FEDERICO C.F.RZZFRC55D18A662M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo
studio dell’avvocato NANNA VITO, rappresentato e
difeso dall’avvocato VOLPE VITO;
– ricorrente contro

2014
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ANNOSCIA NICOLA C.F.NNSNCL47P09A662K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G NICOTERA 29, presso lo
studio

dell’avvocato

TROPIANO

FABRIZIO

MARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato POZZI FABIO;

Data pubblicazione: 11/03/2014

- controri corrente sul ricorso 29877-2008 proposto da:

AXA ASSICURAZIONI SPA P.1.00902170018,IN PERSONA DEL
DOTT. MAURIZIO RAINO’, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA S.SEBASTIANELLO 9, presso lo studio

difesa dall’avvocato LA PESA PASQUALE;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

BUQUICCHIO MICHELE BQCMHL45M14A285Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. BOCCARDO 26, presso lo
studio dell’avvocato FREDELLA GENNARO, rappresentato
e difeso dall’avvocato ENZO MONTERISI;
ANNOSCIA

NICOLA

NNSNCL47P09A662K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G NICOTERA 29, presso lo
studio

dell’avvocato

FABRIZIO

MARIA

TROPIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato POZZI FABIO;
AREZZO

FEDERICO

RZZFRC55D18A662M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo
studio dell’avvocato NANNA VITO, rappresentato e
difeso dall’avvocato VOLPE VITO;
– controricorrenti al ricorso incidentale-

avverso la sentenza n. 1041/2007 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 23/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO

dell’avvocato SICILIANO DOMENICO, rappresentata e

,

MAZZACANE;
udito l’Avvocato La Pesa Pasquale difensore della AXA
ASS.NI SPA, e l’Avv. Monterisi Enzo difensore di
Michele Buquicchio che si riportano agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità

del

ricorso

principale,

l’inammissibilità del ricorso incidentale AXA ASS.NI ,
e il rigetto del ricorso incidentale DI BUQUICCHIO
MICHELE.

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20-9-1996 Nicola Annoscia conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Bari Federico Arezzo ed il notaio Michele Buquicchio esponendo:

l’attore con atto pubblico a rogito del notaio Buquicchio del 2-11-1992 aveva acquistato

successivamente all’acquisto l’istante aveva appreso che il 17-3-1988 il dante causa del
venditore aveva venduto un terreno facente parte dello stesso lotto, rinunciando in favore
dell’acquirente alla realizzazione della cubatura espressa da un’area di mq. 293 poi
acquistata dall’attore con la citata compravendita del 1992; detta servitù, benché
regolarmente trascritta, era stata taciuta tanto dal venditore quanto dal notaio rogante;
inoltre lo stesso attore era venuto a conoscenza che il dante causa del venditore aveva
presentato al Comune di Bari un progetto edilizio, sottoscritto dall’ing. Priscindaro, in forza
del quale, sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, l’istante aveva ottenuto una
concessione edilizia che gli aveva consentito di sfruttare a fini edificatori parte delle aree
successivamente acquisite dall’Annoscia nel 1992.

L’attore chiedeva quindi la condanna del venditore al pagamento del minor prezzo degli immobili
alienatigli e di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni.

Costituendosi in giudizio il Buquicchio, oltre a contestare la pretesa risarcitoria, sostenendo che
l’unico responsabile doveva considerarsi l’Arezzo, proponeva domanda di malneva nei confronti
del medesimo in caso di accoglimento di quella dell’attore; inoltre, facendo valere la garanzia
assicurativa, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa l’impresa assicuratrice AXA
Assicurazioni s.p.a.

dall’Arezzo una casa sita in Bari per il prezzo di lire 325.000.000;

Quest’ultima, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande proposte nei
confronti del proprio assicurato.

L’Arezzo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri confronti
in quanto infondate; inoltre, sul presupposto dell’esclusiva responsabilità del Buquicchio,

Il Tribunale di Bari con sentenza dell’11-7-2005 accoglieva la domanda attrice di riduzione del
prezzo di vendita nei confronti dell’Arezzo condannando quest’ultimo al pagamento della somma
di euro 55.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal 2-11-1992, nonché ulteriori interessi sui
ratei di rivalutazione maturati per ogni anno successivo, dichiarava la cessazione della materia del
contendere sia con riferimento alla domanda risarcitoria dell’Annoscia nei confronti del notaio, sia
con riferimento a quella di garanzia proposta da quest’ultimo nei confronti del suo assicuratore;
rigettava inoltre la domanda risarcitoria dell’attore nei confronti dell’Arezzo limitatamente al
maggior danno eccedente la somma già pagata transattivamente all’Annoscia dalla impresa
assicuratrice del notaio, e rigettava le reciproche domande di manleva proposte dai convenuti.

Proposta impugnazione da parte dell’Arezzo cui resistevano con separati atti l’Annoscia, l’AXA
Assicurazioni ed il Buquicchio il quale introduceva altresì un appello incidentale la Corte di Appello
di Bari con sentenza del 23-10-2077, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha
dichiarato infondata la domanda risarcitoria proposta dall’Annoscia nei confronti dell’Arezzo e del
Buquicchio, ha confermato l’accoglimento della domanda di riduzione del prezzo proposta
dall’Annoscia nei confronti dell’Arezzo e, per l’effetto, ha condannato quest’ultimo al pagamento
in favore del primo della somma di euro 55.000,00 oltre rivalutazione ISTAT dal 2-11-1992 ed
interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.

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proponeva domanda di rivalsa nei suoi confronti.

Per la cassazione di tale sentenza l’Arezzo ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui
l’Annoscia ha resistito con controricorso.

Avverso la stessa sentenza anche l’AXA Assicurazioni ha proposto un ricorso per cassazione
affidato a due motivi cui hanno resistito con separati controricorsi l’Annoscia (limitatamente al

memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima
sentenza.

Il Collegio prende poi atto della rinuncia al ricorso da parte dell’Arezzo e della contestuale
accettazione di detta rinuncia da parte dell’Annoscia.

Deve quindi dichiararsi in relazione a tale ricorso l’estinzione del giudizio di cassazione senza
assumere alcuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio stesso.

Venendo poi all’esame del ricorso dell’AXA Assicurazioni, occorre anzitutto disattendere
l’eccezione di inammissibilità dello stesso proposta dal Buquicchio secondo il quale con tale ricorso
si è chiesta la cassazione della sentenza n. 1977/2005 resa il 12/23-10-2007, in realtà inesistente;
invero dalla lettura del ricorso stesso, nel quale in particolare si fa espresso e corretto riferimento
alla sentenza della Corte di Appello di Bari del 12/23-10-2007 ed all’oggetto della sua decisione, si
osserva che è inequivocabile il richiamo a tale sentenza, e che è agevole rilevare l’indicazione della
sentenza n. 1977/2005 come frutto di un evidente errore materiale.

Tanto premesso, si rileva che con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 1476-1489-1480-1479-1223-1176-1218-2230 e 2055 c.c., censura la
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secondo motivo), il Buquicchio e l’Arezzo; questi ultimi hanno successivamente depositato delle

sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la domanda risarcitoria proposta dall’Annoscia nei
confronti dell’Arezzo e del Buquicchio avendo escluso un nesso causale tra i comportamenti
ascritti a questi ultimi ed il danno dedotto; in realtà, qualora il venditore non avesse dichiarato
falsamente che l’immobile era libero da diritti reali altrui, il danno non si sarebbe verificato;

all’obbligo di procedere al preventivo accertamento della libertà del bene mediante le cosiddette
visure ipotecarie e catastali.

Il motivo è inammissibile.

Invero è evidente che la questione in oggetto è stata sollevata dall’AXA per la prima volta in questa
sede, ed è dunque nuova ed addirittura in insanabile contrasto con lo stesso comportamento ( I
processuale assunto dalla ricorrente nel gradi di merito, atteso che l’AXA nel giudizio di primo
grado, chiamata in causa su istanza del suo assicurato Buquicchio, nel costituirsi in giudizio, aveva
contestato “la fondatezza delle pretese indirizzate nei confronti del suo assicurato” (vedi pag. 3
della sentenza impugnata), e nel giudizio di appello si era limitata chiedere il rigetto dell’atto di
impugnazione proposto dall’Arezzo.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1969 e
1972 c.c., rileva che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto l’infondatezza della domanda
risarcitoria richiamata nel precedente motivo, ha escluso l’obbligo dell’Annoscia di restituire la
somma percepita dalla compagnia assicuratrice del Buquicchio in quanto ha rilevato che tale
pagamento era avvenuto in forza di un autonomo contratto di transazione intercorso tra le parti in
questione; orbene tale convincimento era erroneo in quanto, una volta caducata la fonte
originaria del rapporto tra le parti anteriore alla transazione, si sarebbe dovuto dichiarare la nullità
della transazione stessa e rimettere i contraenti nello stato anteriore alla stipula della transazione
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analogamente sussisteva la concorrente responsabilità del notaio per non aver ottemperato

stessa, facendo in modo che le parti dovessero rispettivamente conseguire quanto era stato
corrisposto e restituire quanto era stato percepito per effetto dell’accordo transattivo, essendo
pacifico che l’AXA Assicurazioni non poteva essere a conoscenza della causa di nullità del titolo,
essendo quest’ultimo venuto meno solo a seguito della decisione impugnata.

Invero anche tale censura involge una questione radicalmente nuova in quanto non sollevata in
precedenza; infatti, premesso che, come è pacifico in causa e come emerge anche dalla stessa
sentenza impugnata (vedi pag. 6), nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta una
transazione tra l’Annoscia e l’AXA mediante la corresponsione di una determinata somma di ,
denaro da parte di quest’ultima al primo a tacitazione delle pretese avanzate dall’attore nei
confronti del notaio Buquicchio, si rileva che nel giudizio di appello la suddetta compagnia
assicuratrice non ha sollevato alcuna questione in ordine alla pretesa nullità della suddetta
transazione; né evidentemente a tale declaratoria poteva evidentemente pervenire d’ufficio la
Corte territoriale per effetto del rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’Annoscia nei
confronti dell’Arezzo e del Buquicchio; correttamente quindi il giudice di appello ha escluso che
l’Annoscia fosse tenuto, all’esito di tale statuizione, alla restituzione della somma di denaro
ricevuta dalla compagnia assicuratrice del notaio, posto che tale pagamento era avvenuto in forza
di un autonomo contratto di transazione intercorso ira le parti in questione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; la ricorrente in virtù del principio della soccombenza deve
essere condannata al rimborso delle spese di giudizio in favore di ciascuno dei controricorrenti
liquidate come in dispositivo.

La domanda del Buquicchio di condanna dell’AXA al risarcimento del danni ex art. 96 c.p.c. non
può essere accolta per l’assorbente ragione della mancata allegazione della prova di un concreto
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Il motivo è inammissibile.

pregiudizio patrimoniale subito dalla suddetta parte per effetto del ricorso in oggetto non
compensato dal rimborso delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione relativamente al ricorso proposto
dall’Arezzo nei confronti dell’Annoscia;

rigetta il ricorso proposto dall’AXA e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in
favore dei controricorrenti Arezzo, Annoscia e Buquicchio liquidate in euro 200,00 per esborso ed
in euro 2.000,00 per compensi per ciascuno di essi;

rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal Buquicchio nei confronti
dell’AXA.

Così deciso in Roma il 14-1-2014

Il Presictinte
thA

La Corte

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