Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5602 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 08/03/2010), n.5602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.E. – elettivamente domiciliato in ROMA, via Quintilio

Varo, 133, presso lo studio dell’avv. Giuliani Angelo, dal quale e’

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 17

ottobre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

26 novembre 2009 dal Consigliere Dott. SALVATO Luigi;

P.M., S.P.G. Dott. PIVETTI Marco.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.E. adiva la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso del 9.8.1996, avente ad oggetto l’accertamento del diritto al riconoscimento di una determinata qualifica e della corresponsione del relativo trattamento economico, deciso con sentenza depositata il 24.12.2004.

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 17 ottobre 2006, ritenuto violato il termine di ragionevole durata del giudizio (fissato in anni tre), liquidava Euro 5.500,00, per il periodo eccedente, pari ad anni cinque e mesi quattro, oltre interessi legali dalla data del decreto, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso il M., affidato a due motivi.

Non ha svolto attivita’ difensiva la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo della sentenza che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anziche’ da quella della domanda e si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui i decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa e si chiude con la formulazione di quesito in ordine a tale profilo.

2.- Il primo motivo appare manifestamente fondato, in virtu’ del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali possono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidita’ del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005; n. 1405 del 2004; n. 2382 del 2003; v. anche Cass. n. 2248 del 2007).

L’accoglimento del motivo comportera’ la cassazione del decreto (ferma la statuizione relativa alla violazione del termine di ragionevole durata ed alla quantificazione dell’equa riparazione) e, assorbito il motivo concernente le spese, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa potra’ essere decisa nel merito, con il riconoscimento degli interessi a far data dalla domanda proposta alla Corte territoriale, con conseguente assorbimento del secondo motivo, dovendo comunque procedersi alla riliquidazione delle spese del giudizio. Pertanto, il ricorso, stante la manifesta fondatezza, nei termini sopra precisati, puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano.

In relazione alle censure accolte, il decreto va cassato nella parte relativa alla decorrenza degli interessi e la causa puo’ essere decisa nel merito – assorbito il motivo concernente le spese, per la ragione addotta nella relazione – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza – distratte in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo – quanto al giudizio di merito e per la meta’ quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo – assorbito il secondo – cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente la decorrenza degli interessi e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi legali dalla domanda; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare le spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 923,00, di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorario, nonche’ le spese della presente fase – nella misura della meta’, dichiarando compensate la residua parte -, che liquida in complessivi Euro 350,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al difensore, avv. Angelo Giuliani, antistatario.

Cosi deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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