Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5600 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25948/2015 proposto da:

Ali Aeromare Logistica Internazionale Di L.C., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, V. Yser 8, presso lo studio dell’avvocato Nuzzi Pier

Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Corti Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Uti Italy Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour 19, presso lo

studio dell’avvocato Toffoletto De Luca Tamajo Raffaele,

rappresentata e difesa dall’avvocato Lambiase Marco, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3391/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il presente procedimento trae origine da due distinte iniziative giudiziarie intraprese dalla ditta A.L.I. – Aeromare Logistica internazionale – di L.C. (in seguito Ali) nei confronti di Uti Italy srl (in seguito Uti) e fondato sul contratto di associazione in partecipazione in precedenza in essere tra le parti.

L’associata Ali, nel primo procedimento, otteneva dal Tribunale di Pisa decreto ingiuntivo nei confronti dell’associante Uti per l’importo capitale di Euro 56.138,94, relativo alla fattura n. 22/03 emessa il 22.12.2003 recante la causale “acconto partecipazione agli utili” per il periodo febbraio-luglio 2003, mentre il secondo procedimento prendeva avvio con l’atto di citazione notificato il 30.8.2005, con il quale Ali chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare la controparte Uti tenuta la pagamento della percentuale di utili per l’ulteriore periodo agosto/dicembre 2003, da terminare mediante Ctu, nonchè del danno da lucro cessante causato all’associata da Uti che, nel corso del 2003, aveva trasferito sulla filiale di Milano uno dei più importanti clienti della filiale di Pisa, gestita da Ali, determinando così, un consistente calo di utili.

Il decreto ingiuntivo veniva tempestivamente opposto da Uti e il Tribunale di Pisa accoglieva l’eccezione d’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano avanti al quale i due procedimenti venivano riuniti.

Il Tribunale di Milano riteneva infondata l’opposizione al decreto ingiuntivo e condannava Uti al pagamento dell’importo capitale indicato nel decreto stesso ma rigettava le domande avanzate dalla medesima Ali nel secondo procedimento, sull’assunto che non si potesse ravvisare alcun danno in un rapporto che prevedeva una sua naturale scadenza, previo disdetta regolarmente inviata da Uti, con diritto dell’associata Ai a percepire gli utili sulle distribuzioni effettuate in Toscana senza alcun richiamo a un “parco clienti” garantito in contratto.

Avverso detta pronuncia Ali ha proposta appello con riferimento al mancato accoglimento delle proprie richieste per il periodo agosto/dicembre 2003 (e oggetto dell’azione introdotta con atto di citazione), mentre Uti resisteva spiegando anche appello incidentale relativamente alla parte in cui il Tribunale aveva accolto la domanda di pagamento dell’importo della fattura in. 22/03 e sulla domanda di restituzione di quanto versato in eccesso ad Ali a titolo di acconto sugli utili.

La Corte territoriale rigettava l’appello principale di Ali e accoglieva l’appello incidentale di Uti relativamente alla restituzione delle somme versate in eccesso ad Ali da parte di Uti, a titolo di acconti sugli utili (relativamente a quanto speso per la vertenza giudiziale generata da un furto di merci spedite e gestite dalla filiale di Pisa, da considerare come costi e da detrarre sugli utili del relativo periodo, versati in anticipo all’associata).

Ali ricorre per Cassazione sulla base di due motivi, mentre Uti ha resistito con controricorso.

Il Collegio dà atto di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 113 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 1322 e 1350 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa/insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, in violazione delle norme di cui alla rubrica e con motivazione erronea, la Corte d’appello ha ritenuto non provato la sussistenza di un “parco clienti nominativo” a supporto dell’attività dell’associato, in ragione del principio territoriale dell’attività dello stesso, non ritenendo provate le “prassi operative consolidate” e i “comportamenti concludenti” per cui l’appellante deduceva la riconducibilità territoriale del cliente Burberry’s alla filiale di (OMISSIS).

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2553 e 2709 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre che omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, la Corte d’appello avrebbe addebitato all’appellante, pur se alla luce delle risultanze della CTU, dei costi di gestione dell’attività commerciale che erano esorbitanti rispetto all’effettivo andamento degli affari nel periodo agosto/dicembre 2003, e che avrebbero azzerato l’apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato, elidendone l’utile.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, perchè propongono censure sul merito dell’accertamento e sulla valutazione del materiale istruttorio, non consentite nel presente giudizio di legittimità (Cass. nn. 27000/16, 11892/16, 25608/13), inoltre, non viene riportato alcun dato contabile o conclusione della CTU espletata in appello, dalla quale evincere che la Corte distrettuale abbia violato l’art. 2553 c.c..

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare a Uti Italy srl le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA