Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 560 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 13/06/2016, dep.12/01/2017),  n. 560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1741/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

nonchè da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIANO 8,

presso lo studio dell’avvocato ORAZIO CASTELLANA, rappresentato e

difeso dall’avvocato TOMMASO SAVITO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la decisione n. 792/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

BARI, depositata il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, l’inammissibilità e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.F. impugnava l’avviso di rettifica relativo all’anno 1986 notificatogli dall’Ufficio IVA di Taranto.

2. Con sentenza del 28/10/1991, n. 199, la CTP di Taranto accoglieva il ricorso annullando l’accertamento. Proposto appello dall’Ufficio, la CT di secondo grado di Taranto confermava la pronuncia di primo grado.

3. A seguito di ricorso alla Commissione Centrale quest’ultima, con la sentenza del 21/9/2009, n. 792, odiernamente impugnata, rigettava il gravame. Osservava la Commissione che la Guardia di Finanza aveva effettuato accertamenti presso una società cliente del ricorrente, riscontrando irregolarità nelle bolle di accompagnamento. Ciò aveva determinato l’accertamento nei confronti dello S. ed a cui veniva imputata una sotto fatturazione delle prestazioni eseguite a favore della “Martel Creazioni” s.p.a., mediante alterazione delle bolle di accompagnamento.

L’atto però era carente di motivazione, in quanto richiamava un accertamento fatto presso terzi e non conosciuto dal contribuente la cui dichiarazione era stata fatta oggetto di rettifica; inoltre le irregolarità avrebbero dovuto essere riscontrate attraverso ispezione presso la sede del contribuente e successiva contestazione degli addebiti.

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidando il ricorso ad un unico motivo. Ha premesso l’Agenzia che l’avviso di rettifica era stato preceduto dal processo verbale di constatazione redatto il 12/6/1989 in contraddittorio con lo S. ed a cui erano stati resi noti tutti gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza ed, in particolare, le indagini tecniche attraverso le quali si era giunti a verificare l’alterazione delle bolle di accompagnamento per finalità di sotto fatturazione ed evasione di imposta. Inoltre ai contribuenti erano stati resi noti i calcoli relativi all’evasione di imposta per gli anni 1984, 1985 e 1986.

Ha rilevato quindi la ricorrente la violazione di legge in cui erano incorsi i giudici di merito nel censurare il difetto di motivazione dell’atto e la violazione dei principi regolanti la motivazione per reationem, sul punto richiamando copiosa giurisprudenza, soprattutto quella regolante i casi sorti anteriormente alla introduzione dello Statuto del Contribuente. Ha chiesto pertanto di cassare la decisione impugnata.

5. Propone controricorso incidentale lo S. esponendo:

5.1. la inammissibilità del ricorso perchè proposto avverso una controversia, ultradecennale pendente innanzi alla Commissione Centrale, proveniente da una duplice soccombenza dell’Ufficio, che pertanto ai sensi del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, doveva dichiararsi estinta con decreto, considerato che, sebbene già depositata la sentenza prima della entrata in vigore del decreto legge, i termini per impugnare non erano ancora decorsi e, pertanto, la lite doveva ritenersi ancora “pendente”;

5.2. L’Agenzia pur riportando in ricorso il contenuto dell’avviso di rettifica, non indica in quale parte del giudizio di merito abbia introdotto la questione;

5.3. il ricorso si palesa inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto pur lamentando una violazione di legge, in realtà invoca un mero diverso apprezzamento dei fatti. Non vi è un problema di mancata conoscenza dei risultati delle indagini, ma di mancata verifica delle prove, come ad esempio in riscontro che le alterazioni delle copie fossero presenti anche su quelle in possesso del contribuente.

Chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in subordine, il rigetto, ed in via incidentale la declaratoria di estinzione del giudizio del D.L. n. 40 del 2010, ex art. 3. Deposita inoltre ulteriore memora difensiva d’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata va cassata per quanto si dirà.

2. In primo luogo va respinta perchè infondata la questione di rito sollevata dalla difesa dello S. con ricorso incidentale, peraltro rilevabile d’ufficio, circa la estinzione del giudizio presso la Commissione Centrale.

Invero dispone il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis (conv. in L. n. 73 del 2010) che “Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale…..sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato…”.

Assume il resistente che, essendo stato l’Ufficio soccombente in primo e secondo grado, la Commissione Centrale avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio con decreto.

Di contro va osservato che perchè operi il meccanismo della estinzione era necessario che la controversia fosse ancora pendente innanzi alla Commissione Centrale alla data di entrata in vigore della predetta Legge del 2010. Nel caso in esame la controversia era esaurita in quanto la sentenza è stata pronunciata e depositata nel 2009.

Nè è rilevante che non fossero ancora decorsi i termini per impugnare, in quanto con la pubblicazione della decisione cessa la “pendenza” e, di conseguenza, la Commissione Centrale non aveva più alcun potere di emanare il decreto di estinzione.

3. Ciò detto va rilevato che il ricorso dell’Agenzia è fondato.

Va invero osservato che l’avviso di accertamento allo S. è stato preceduto dalla redazione di un processo verbale di constatazione, svolto in contraddittorio con tale contribuente, da questi sottoscritto, nel quale viene minuziosamente analizzato l’esito degli accertamenti della G. di F. presso la società “Martel Creazioni” e dei riflessi conseguenti sull’accertamento dell’evasione IVA dello S..

L’Ufficio ricorrente, adempiendo all’onere di autosufficienza del ricorso, nelle pagine 7 e seguenti dell’atto di impugnazione riporta le minuziose informazioni date al contribuente, il quale pertanto non può invocare la violazione del diritto al contraddittorio e la mancanza di motivazione dell’atto di accertamento.

Nè il motivo di ricorso articolato sul punto può considerarsi una censura di merito, in quanto ciò che ha lamentato l’Ufficio ricorrente, non è una diversa lettura in fatto della vicenda, ma la erronea applicazione della legge, per avere i giudici di merito rilevato una violazione del contraddittorio ed una mancanza di motivazione dell’atto in realtà inesistente.

4. Quanto alle censure contenute nel ricorso incidentale, di cui già in parte si è detto, esse sono generiche ed in ogni caso inammissibili, difettando ictu oculi la esposizione dei fatti.

Questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che quando il controricorso racchiuda anche un ricorso incidentale, deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell’art. 371 c.p.c., comma 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, sicchè è inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all’esposizione contenuta nel ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell’impugnazione, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 18483 del 21/09/2015, Rv. 637061).

Si impone per quanto detto la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio conseguente alla C.T.R. Puglia.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Puglia anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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