Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 56 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 03/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 56

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10588-2014 proposto da:

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO GAROFALO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI

COMMERCIO DI (OMISSIS) C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

CAMERA COMMERCIO INDUSRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI (OMISSIS) C.F.

(OMISSIS), quale successore LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO AZIENDA

SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI (OMISSIS) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA N. 64, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA GIORDANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 372/2013 della CORTE D’APPELLO LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 03/12/2013 R.G.N. 286/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato GAROFALO LUCIANO;

udito l’Avvocato GIORDANO ALESSANDRA per delega Avvocato SICILIANO

DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

Con sentenza 3 dicembre 2013, la Corte d’appello di Lecce, s.d. di Taranto dichiarava illegittimo il licenziamento intimato, con lettera 22 maggio 2003, a C.G. dal Laboratorio Chimico Merceologico – Azienda Speciale della CCIAA di (OMISSIS), che condannava al pagamento, in favore del primo a titolo risarcitorio, di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto corrispostagli: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande del lavoratore di illegittimità del licenziamento e quella risarcitoria in via riconvenzionale del datore di lavoro.

In esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie e inquadrata la vicenda nel contesto dei rapporti all’interno dell’ambiente di maturazione del licenziamento impugnato, la Corte territoriale lo riteneva illegittimo perchè pretestuoso, condannando il Laboratorio al suindicato risarcimento, per l’applicabilità del regime di tutela obbligatoria in ragione dei dipendenti occupati: ravvisatane, nonostante la rappresentata cessazione dell’attività nel corso del giudizio di primo grado, la corretta partecipazione al giudizio, tanto processuale (per la sua regolare costituzione in entrambi i gradi), tanto sostanziale, per il subentro nei suoi rapporti della CCIAA di (OMISSIS) (esclusone il passaggio dei dipendenti del Laboratorio, se non previo concorso pubblico) fino all’estinzione di tutti i rapporti attivi e passivi, non avvenuta anche in riferimento alla pendenza del contenzioso in oggetto.

Con atto notificato il 17 aprile 2014, C.G. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste la CCIAA di (OMISSIS), quale successore del Laboratorio, con controricorso contenente ricorso incidentale articolato su sostanzialmente quattro motivi; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza, in riferimento agli artt. 99, 112, 276, 277 e 345 c.p.c., in subordine violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 2106 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1, 2, 3 e 4 e omesso esame di un fatto decisivo controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, n. 3 e n. 5, per non avere la Corte territoriale esaminato, non ritenendole assorbenti il merito, le pregiudiziali questioni formali di non corretta affissione del codice disciplinare, difetto di considerazione delle controdeduzioni del lavoratore e di immediatezza della contestazione: in violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato (con la conseguente applicazione di un diverso regime sanzionatorio) e comunque delle norme suindicate, in difetto di esame dei vizi procedimentali denunciati.

Con il secondo, il ricorrente deduce nullità in parte qua della sentenza, in riferimento agli artt. 99, 112, 276, 277 e 345 c.p.c. e violazione e falsa applicazione delle stesse norme, in subordine violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, L. n. 604 del 1966, artt. 1, 2, 3 e 4, artt. 1218, 1223, 1226, 1453 ss., 2043 ss., 2106 e 2119 c.c., e omesso esame di un fatto decisivo controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, n. 3 e n. 5, in riferimento alla domanda risarcitoria di maggior danno all’immagine professionale, nonostante la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., L. n. 241 del 1990, ., artt. 7 ss., 21 septies, octies, nonchè art. 416 c.p.c., artt. 1399 e 1324 c.c., L. n. 241 del 1990, 21 nonies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per incompetenza dell’organo (segretario generale CCIAA di (OMISSIS) e direttore del laboratorio), pure privo di rappresentanza esterna secondo gli artt. 9, 5 e 7 dello Statuto aziendale, intimante il licenziamento, pertanto nullo e quindi non sanato dalle deliberazioni del C.d.A. del 30 aprile 2003, del 29 luglio 2003 e del 27 febbraio 2004, illegittime in quanto viziate per violazione del contraddittorio con il lavoratore e l’ultima addirittura emessa in corso di giudizio, quando il licenziamento aveva già prodotto i suoi effetti sostanziali.

Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 416 c.p.c., art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, L. n. 300 del 1970, art. 18, ed omesso esame di fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per applicazione al laboratorio di una sanzione risarcitoria secondo il regime di tutela obbligatoria, anzichè reale, in mancanza di prova del difetto di requisito dimensionale ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, a carico di parte datrice e con eccezione in proposito formulata solo in appello, nella ricorrenza comunque dell’impiego di oltre quindici dipendenti, da computare nel complessivo organico della CCIAA, di cui il laboratorio costituente azienda speciale, alla stregua di articolazione priva di personalità giuridica, come pure riconosciuto dalla Corte territoriale.

Con il primo motivo, la CCIAA di (OMISSIS) a propria volta deduce, nella qualità, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c., con riferimento all’art. 2495 c.c., alla L. n. 580 del 1993, al D.Lgs. n. 23 del 2010 ed omesso esame di fatti decisivi e controversi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, in tema di corretta instaurazione del contraddittorio e di individuazione della giusta parte processuale, per omessa considerazione dell’estinzione del laboratorio chimico merceologico, quale azienda speciale della CCIAA di (OMISSIS), a quello succeduta a titolo universale e pertanto unico soggetto correttamente evocabile in giudizio.

Con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla erroneamente ritenuta violazione dal primo giudice nella qualificazione per giustificato motivo soggettivo del licenziamento intimato e prospettato per giusta causa, per l’identità dei fatti alla base del licenziamento ed essendo la seconda causale compresa nella prima.

Con il terzo, essa deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 1, art. 2119 c.c., artt. 99, 345 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea assunzione della rilevabilità d’ufficio dei vizi di mancanza di affissione del codice disciplinare, di tempestività della contestazione e di considerazione delle giustificazioni difensive, in quanto eccezioni in senso stretto dedotte per la prima volta in grado di appello.

Con il quarto, complesso e articolato, essa deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 1, art. 2119 c.c. e omesso esame di fatti decisivi controversi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, in ordine ai principi in materia di giusta causa e all’accertamento delle circostanze di fatto, risultanti dagli elementi istruttori, alla base dei tre addebiti disciplinari della “Commessa della ASL (OMISSIS) di Catanzaro”, dello “Studio e monitoraggio delle acque di falda del territorio della Provincia di Taranto” e dei “Marchi di qualità per i prodotti tipici pugliesi”.

In via preliminare, occorre esaminare la deduzione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per erronea instaurazione del contraddittorio in violazione artt. 101, 102 e 110 c.p.c., in quanto già nei precedenti gradi di merito instaurato nei confronti di soggetto (Laboratorio Chimico Merceologico – Azienda Speciale della CCIAA di (OMISSIS)) asseritamente estinto per effetto della delibera di giunta camerale della CCIAA di (OMISSIS) 21 novembre 2005, n. 7: ciò in quanto riguardante la corretta ed integra costituzione del contraddittorio tra le parti, neppure integrante eccezione in senso proprio e pertanto rilevabile anche d’ufficio, nella sua univoca risultanza dagli atti ai fini dell’utilità della pronuncia da rendere (Cass. 19 dicembre 2011, n. 27591; Cass 28 febbraio 2012, n. 3024; implicitamente: Cass. 7 ottobre 2016, n. 20153).

Ebbene, dalla diretta verifica dell’effettiva portata della citata delibera di giunta camerale, ben possibile nel rispetto del principio di autosufficienza da parte della CCIAA di (OMISSIS), per la specifica indicazione della sua produzione per estratto (a pg. 16 del controricorso) e la sua trascrizione per la parte di interesse, la deduzione appare infondata.

Con essa, la Giunta della CCIAA di (OMISSIS), preso atto del “mandato per la risoluzione dei rapporti di lavoro conferito al Direttore dell’Azienda speciale, dr. D.B.N. “, ha, infatti, deliberato la soppressione dell’Azienda speciale “Laboratorio chimico – merceologico” e di subentrare in tutti i rapporti dell’Azienda stessa, “ad eccezione di quelli relativi al personale”; dato “mandato al Segretario, dr. D.B.N., di compiere tutti gli atti necessari per l’estinzione dei rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla soppressa Azienda speciale”.

Appare allora a questa Corte, come già a quella territoriale (per le ragioni illustrate al terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 11 della sentenza), che non si sia trattato di un’estinzione a tutti gli effetti dell’azienda speciale, comportante, ai fini qui in esame, l’inammissibilità del ricorso (Cass. 5 novembre 2014, n. 23574; Cass. 19 marzo 2014, n. 6468; Cass. s.u. 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. s.u. 22 febbraio 2010, n. 4060), per la consistenza di autonomo centro di imputazione dell’azienda speciale, in posizione di alterità soggettiva rispetto alla CCIAA (in conseguenza della sua “autonomia gestionale, contabile e finanziaria… esistenza di organi propri… di un proprio patrimonio e di proprio personale, assunto con “contratto di diritto privato”: Cass. s.u. 12 novembre 2004, n. 21503). Ma piuttosto della cessazione dell’attività dell’azienda speciale, senza sua immediata estinzione, come appunto risultante dal subentro della CCIAA in tutti i rapporti, salvo quelli relativi al personale, sino al compimento dal segretario generale D.B. di tutti gli atti necessari alla loro estinzione: e, tra essi, il giudizio presente.

Tanto preliminarmente chiarito, appare opportuno, per individuazione in esso della ragione più liquida di decisione (Cass. 19 agosto 2016, n. 17214; Cass. 28 maggio 2014, n. 12002), avviare l’esame nel merito dal quarto motivo del ricorso principale, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 416 c.p.c., art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, L. n. 300 del 1970, art. 18, ed omesso esame di fatto decisivo e controverso, per applicazione al Laboratorio di una sanzione risarcitoria secondo il regime di tutela obbligatoria, anzichè reale. E ciò in mancanza di prova del difetto di requisito dimensionale ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, a carico di parte datrice e con relativa eccezione formulata solo in appello: nella ricorrenza comunque di un numero di dipendenti superiore a quindici nel complessivo organico della CCIAA, in cui esso annoverabile quale unità produttiva.

Esso è infondato.

Premesso il difetto di autosufficienza, in difetto di trascrizione della comparsa di costituzione in primo grado avversaria (Cass. 19 agosto 2015, n. 16900; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569), in merito alla dedotta tardività della deduzione di inapplicabilità della tutela reale (fermamente contestata al primo capoverso di pg. 45 del controricorso), la ritenuta autonomia dell’azienda speciale quale centro di imputazione, in posizione di alterità soggettiva rispetto alla CCIAA, in conseguenza della sua “autonomia gestionale, contabile e finanziaria… esistenza di organi propri (consiglio di amministrazione e presidente), di un proprio patrimonio e di proprio personale, assunto con “contratto di diritto privato” (Cass. s.u. 12 novembre 2004, n. 21503), esclude la violazione delle norme e l’omesso esame denunciati. E ciò in presenza di un accertamento in fatto della Corte territoriale, insindacabile in sede di legittimità, per la sua corretta e congrua motivazione (per le ragioni esposte all’ultimo capoverso di pg. 10 della sentenza).

La condivisa applicabilità del regime di tutela obbligatoria, in quanto attraente, in tema di licenziamento ontologicamente disciplinare l’inosservanza delle garanzie procedimentali stabilite dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, che rende il licenziamento ingiustificato ed espone il datore di lavoro alla alternativa tra riassunzione del lavoratore o risarcimento del danno stabilita dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, (Cass. 12 aprile 2003, n. 5855; Cass. 7 luglio 2004, n. 12526; Cass. 21 giugno 2007, n. 14487), assorbe l’esame del primo motivo (nullità della sentenza, in riferimento agli artt. 99, 112, 276, 277 e 345 c.p.c., in subordine violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 2106 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1, 2, 3 e 4 e omesso esame di un fatto decisivo controverso, per mancato scrutinio delle pregiudiziali questioni formali di non corretta affissione del codice disciplinare, difetto di considerazione delle controdeduzioni del lavoratore e di immediatezza della contestazione).

Il secondo motivo, relativo a nullità in parte qua della sentenza, in riferimento agli artt. 99, 112, 276, 277 e 345 c.p.c. e violazione e falsa applicazione delle stesse norme, in subordine violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, L. n. 604 del 1966, artt. 1, 2, 3 e 4, artt. 1218, 1223, 1226, 1453 ss., 2043 ss., 2106 e 2119 c.c., artt. 1, 2, 3 e 4, e omesso esame di un fatto decisivo controverso, in riferimento alla domanda risarcitoria di maggior danno all’immagine professionale, è inammissibile.

Con esso, peraltro infondato in assenza di specifica allegazione di profili di danno, non potendo, per la sola ritenuta illegittimità del licenziamento e degli altri elementi asseritamente presuntivi indicati (a pgg. 67 e 68 del ricorso), ravvisarsi un danno in re ipsa (Cass. 9 settembre 2003, n. 13185), risultando ulteriore la questione, neppure dedotta, di impossibilità o difficoltà della sua determinazione (Cass. 11 maggio 2010, n. 11368; Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 1 agosto 2006, n. 17483), il ricorrente deduce una questione nuova.

La sentenza, infatti, non ne tratta, nè la parte indica dove in grado di appello avrebbe mantenuto la domanda risarcitoria per danno all’immagine professionale, proposta in primo grado (come risultante dall’esposizione in fatto a pg. 3 del ricorso), con conseguente preclusione del suo esame (Cass. 30 aprile 2010, n. 10605).

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., L. n. 241 del 1990, artt. 7 ss, 21 septies, octies, nonchè 416 c.p.c., artt. 1399 e 1324 c.c., L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies, per incompetenza dell’organo, pure privo di rappresentanza esterna, intimante il licenziamento, pertanto nullo nè sanato dalle deliberazioni del C.d.A. del 30 aprile 2003, del 29 luglio 2003 e del 27 febbraio 2004, è inammissibile.

Esso difetta del requisito di autosufficienza, in mancanza di specifica indicazione della sede di produzione (genericamente riferita al fascicolo di primo grado), nè tanto meno di trascrizione dello Statuto aziendale, così violando il principio prescritto, a pena appunto di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 4 marzo 2014, n. 4980; Cass. 27 febbraio 2009, n. 4849); nè esprime un effettivo interesse all’impugnazione, non individuandone uno giuridicamente tutelabile, tale da assicurare concreta utilità alla rimozione della pronuncia censurata, nell’insufficienza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1236; Cass. s.u. 19 maggio 2008, n. 12637).

Il primo motivo incidentale, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c., con riferimento all’art. 2495 c.c., alla L. n. 580 del 1993, al D.Lgs. n. 23 del 2010, ed omesso esame di fatti decisivi e controversi, per omessa considerazione dell’estinzione del laboratorio chimico merceologico, quale azienda speciale della CCIAA di (OMISSIS), a quello succeduta a titolo universale, è infondato.

E ciò per le ragioni, illustrate in merito alla questione relativa all’ammissibilità del ricorso, da aversi qui richiamate.

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento alla erroneamente ritenuta violazione dal primo giudice nella qualificazione per giustificato motivo soggettivo del licenziamento intimato e prospettato per giusta causa, è inammissibile.

Anche in questo motivo difetta un interesse all’impugnazione, in assenza di un interesse giuridicamente tutelabile, nè essendo individuabile una concreta utilità dalla rimozione della pronuncia censurata, nell’insufficienza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1236; Cass. s.u. 19 maggio 2008, n. 12637), nell’irrilevanza della questione prospettata, indifferente sull’esito decisionale della sentenza.

E’ infatti ammissibile, anche in sede d’impugnazione, la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto le dette causali del recesso datoriale costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso: con la conseguenza che il giudice, senza incorrere in violazione dell’art. 112 c.p.c., può valutare un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora, fermo restando il principio dell’immutabilità della contestazione e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, attribuisca al fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria di quest’ultimo tipo di licenziamento (Cass. 9 giugno 2014, n. 12884; Cass. 17 gennaio 2008, n. 837).

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 1, art. 2119 c.c., artt. 99, 345 e 437 c.p.c., per erronea assunzione di rilevabilità d’ufficio dei vizi di mancanza di affissione del codice disciplinare, di tempestività della contestazione e di considerazione delle giustificazioni, in quanto eccezioni in senso stretto dedotte in appello, è inammissibile.

Anche qui sussiste un’evidente carenza di interesse per la mancata decisione sui vizi non rilevabili d’ufficio (ancorchè effettivamente le deduzioni di nullità formale del licenziamento integrino eccezioni in senso stretto, in quanto comportanti un ampliamento delle questioni di fatto oggetto del dibattito processuale: Cass. 28 novembre 2013, n. 26655; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1890; Cass. 6 settembre 2006, n. 19159), con loro relativo assorbimento (Cass. 12 luglio 2016, n. 14190; Cass. 18 ottobre 2001, n. 12700), per la ravvisata decisività in via esclusiva dell’esame del merito (al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza). E pure richiamate le ragioni svolte a seguito del rigetto del quarto motivo principale, in ordine all’attrazione comunque dell’inosservanza delle garanzie procedimentali stabilite dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, al regime di tutela obbligatoria, accertato come applicabile al licenziamento disciplinare in esame.

Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 1, art. 2119 c.c. e omesso esame di fatti decisivi controversi, in ordine ai principi in materia di giusta causa e all’accertamento delle circostanze di fatto a base dei tre addebiti disciplinari, è infondato.

Non sussiste la violazione di norme di legge, in difetto dei requisiti propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto in materia di giusta causa, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498).

E ciò in esito all’accertamento in fatto della rilevanza dei tre addebiti (della “Commessa della ASL (OMISSIS) di Catanzaro”, dello “Studio e monitoraggio delle acque di falda del territorio della Provincia di Taranto” e dei “Marchi di qualità per i prodotti tipici pugliesi”), valutati con riscontro delle risultanze processuali (per le ragioni esposte da pg. 6 a pg. 10 della sentenza), non suscettibili di un riesame in sede di legittimità, nell’inconfigurabilità di alcuna omissione di fatti storici: in realtà scrutinati ed essendone piuttosto censurata la valutazione, con la conseguente incompatibilità con il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto di entrambi i ricorsi, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale e compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorrente incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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