Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 56 del 03/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 56 Anno 2013
Presidente: PLENTEDA DONATO
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 5535-2011 proposto da:
UNICREDIT SPA 00348170101, Capogruppo del Gruppo Bancario
Unicredit, aderende al Fondo Interbancario di Tutela Depositi e per
essa UNICREDII’ CREDIT MANAGEMENT I3ANK SPA, società
appartenente al Gruppo Bancario Unicredit, quale mandataria di
Unicredit Spa la quale interviene in rappresentanza della Unicredit
Credit Management Bank Spa in persona del Quadro Darenivo di
quarto livello, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato FILESI MARCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato RODELLA .ANNA giusta procura
in calce al ricorso;

– ricorrente contro

AL–

Data pubblicazione: 03/01/2013

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA INCOMA SPA, in
persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
VESCOVI° 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE
TOMMASO, rappresentata e difesa dall’avvocato BORRACCINO

– controficorrente avverso la sentenza n. 1720/2010 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA dell’8/07/2010, depositata il 31/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA
CULTRERA;
udito l’Avvocato Filesi Marco difensore della ricorrente che si riporta
alla memoria e chiede la p.u.;
è presente il RG. in persona del Dott. TOMMASO RASILE che ha
concluso per la trattazione del ricorso alla P.U..
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Unicredit s.p.a nell’indicata qualità ha impugnato con ricorso per
cassazione affidato a due motivi la sentenza n. 1720 depositata il
31.8.2010 e notificata 1’11.1. 2011 della Corte d’appello di Venezia che,
in accoglimento dell’appello proposto dal curatore del fallimento della
società Incoma s.p.a avverso precedente decisione del Tribunale di
Vicenza che aveva accolto parzialmente la domanda di revoca di
rimesse bancarie, l’ha condannata alla restituzione dell’intero importo
richiesto in citazione di 373.195,95.
Investita dell’indagine sul requisito soggettivo dell’azione revocatoria,
la Corte d’appello ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sul
curatore alla luce dei dati emersi dalle deposizioni dei testi escussi,

Ric, 2011 n. 05535 sez. MI – ud. 25-10-2012
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MARCO giusta mandato a margine del controricorso;

reputando irrilevanti le circostanze addotte dalla banca circa l’assenza
di protesti e procedure esecutive.
Il curatore fallimentare intimato si costituito con controricorso.
Il Consigliere teL ha proposto la trattazione camerale del ricorso
osservando che: “Con i primi due motivi, logicamente connessi, la

motivazione, ed ascrive al giudicante errore consistito nell’aver
asserito, senza adeguata motivazione, l’irrilevanza delle deduzioni
istruttorie formulate dalla banca tese a dimostrare l’assenza di
conoscenza della condizione d’insolvenza della società fallita alla data
delle rimesse, nonché per mancata e insufficiente valutazione delle
deposizioni testimoniali assunte, e delle prove documentali versate in
atti.
Il resistente deduce inammissibilità delle censure.
Il ricorso appare inammissibile.
La decisione illustra con adeguato tessuto motivazionale tutte le
circostanze sintomatiche esaminate ed il conseguente apprezzamento
condotto nella loro convergenza globale, accertandone all’esito e per
l’effetto la pregnanza conclusiva. La ricorrente lamenta, con riguardo
agli elementi presuntivi riferiti, a suo avviso idonei a contrastare la
prova addotta dal curatore fallimentare, che la Corte d’appello ne
avrebbe sminuito la valenza probatoria. La censura in parte qua
introduce in sostanza critica nel merito dell’apprezzamento condotto
sulle riferite evenienze dal giudice d’appello. Nel resto espone ancora
critica tesa a rivisitazione del merito. Il tessuto argomentativo che
sorregge l’impugnata decision•rende conto invero del vaglio critico
condotto sui dati acquisiti, puntualmente esaminati, al cui esito il
giudice d’appello ha ritenuto comunque confermato il quadro
indiziario già configuratosi, e risulta perciò sufficiente a ricostruire il
Ric. 2011 n. 05535 sez. M1 – ud. 25-10-2012
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ricorrente denuncia violazione di nonna processuale e vizio di

percorso critico condotto dal giudicante sul coacervo delle emergenze
istruttorie acquisite, coerentemente valutate nel loro complesso.
Trattasi di percorso critico il cui sindacato non ha ingresso in questa
sede”.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alla quale la

ripropongono la contestazione circa l’erronea ricognizione della
fattispecie esaminata a mezzo le evenienze istruttorie, a suo avviso
motivata in senso abnorme e sulla base di una falsa ricostruzione dei
fatti, palesando l’intento di sottoporne a questa Corte la diversa, e in
tesi più favorevole valutazione, esplicata infatti, nei sensi auspicati in
termini opposti, nel prosieguo.
Tutto ciò premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese della presente fase
liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento
in favore del resistente delle spese della fase di legittimità nella misura
complessiva di €, 5.600,00 di cui €. 100,00 per esborsi, oltre accessori di
legge.
Roma, il 25.10.2012

ricorrente oppone, con memoria difensiva, argomenti di smentita che

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