Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5599 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/06/2019, dep. 28/02/2020), n.5599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7265/2015 proposto da:

G.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Scalari Massimo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Finecobank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 128, presso lo

studio dell’avvocato Biscardi Valeria, rappresentata e difesa

dall’avvocato Biscardi Giuseppe, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1514/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2019 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di notifica di decreto ingiuntivo n. 314/2009 emesso, su istanza di Finecobank nei confronti di G.E., per l’importo di Euro 500.609,79, quale saldo passivo di conto corrente al 31 marzo 2009, propose opposizione il G. che spiegò, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della banca chiedendo i danni per l’illegittima segnalazione del suo nominativo alla centrale Rischi della Banca d’Italia. Il Tribunale di Torino accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto, disattendendo, però, la domanda riconvenzionale del G.. G.E. impugnò davanti alla Corte di Appello di Torino la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti di Finecobank spa per l’illegittima ed anomala segnalazione del suo nominativo alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia in relazione al decreto ingiuntivo emesso per uno scoperto di conto corrente, inizialmente ammontante ad Euro 500.609,79 e poi ridotto a seguito di parziali rientri ad Euro 326.181,79. Il predetto lamentava di essere stato segnalato nonostante fosse stato concordato con la Banca un piano di rientro “elastico ed a gestione orientata”e che da tale fatto era derivato un grave danno sia patrimoniale che fisico e morale per lesione alla reputazione commerciale e personale quantificabile nella somma di cui al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti oltre interessi e rivalutazione. La Corte d’appello di Torino confermò la decisione di primo grado del Tribunale di Torino di rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno. Avverso la sentenza di secondo grado G.E. propone ricorso per cassazione con sette motivi e memoria. Intesa Sanpaolo spa resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 345 c.p.c., perchè la Corte di Appello ha rilevato che G.E. aveva lamentato la segnalazione del suo nominativo in “sofferenza” mentre al contrario tale segnalazione era avvenuta nella categoria “rischio revoca”, circostanza pacifica tra le parti.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella circostanza che la Banca aveva accordato il piano di rientro entro la fine dell’anno 2012 e ciò nonostante nell’aprile del 2008 nella piena vigenza del piano di rientro aveva effettuato l’anomala segnalazione.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella circostanza che nell’aprile 2008, epoca della segnalazione, il G. non era inadempiente rispetto all’accordo del 29/3/2007, avendo la Banca aveva accordato il piano di rientro entro la fine dell’anno 2012.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella circostanza che alla data della segnalazione nell’aprile 2008, il ricorrente aveva un fido accordato di Euro 400.000,00 mentre aveva utilizzato solo Euro 361.337,00.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, perchè la Corte di Appello non ha tenuto conto delle prove e della documentazione prodotta dal G. dalla quale risultava che il predetto era in linea con il piano di rientro e ciò nonostante la Banca aveva proceduto alla lamentata segnalazione del suo nominativo in “sofferenza”.

Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nella circostanza che nell’aprile 2008, epoca della segnalazione, il G. non era inadempiente rispetto all’accordo del 29/3/2007, avendo la Banca accordato il piano di rientro entro la fine dell’anno 2012 per Euro 400.000,00 mentre il ricorrente aveva utilizzato solo Euro 361.337,00.

Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nella circostanza che il G. nell’atto di appello aveva impugnato la condanna al pagamento delle spese processuali della fase monitoria e della fase di cognizione.

Il primo e quarto motivo sono inammissibili. E’ invero inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. 8755/2018; Cass. 23636/2010). Nel caso concreto, l’argomentazione relativa alla prospettazione del tipo di segnalazione operata dalla banca alla centrale rischi (segnalazione in sofferenza in primo grado, segnalazione a rischio revoca in appello) non ha avuto alcuna influenza concreta sulla decisione di appello (“anche a voler superare le differenze”), essendo la decisione incentrata sul merito della vicenda.

Il secondo, terzo e quinto motivo sono inammissibili. Il secondo e terzo motivo denunciano un omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo che la Corte d’appello non avrebbe esaminato i documenti comprovanti un ampliamento della linea di credito ed i pagamenti avvenuti alle varie scadenza, pervenendo all’erronea conclusione della sussistenza di un inadempimento del G. all’aprile del 2008, data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Per contro, va rilevato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione – come nella specie – dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 29/10/2018, n. 27415). Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede,di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., 26/06/2018, n. 16812; Cass., 28/09/2016).

Nel caso di specie, come in prosieguo si dirà ulteriormente, il ricorrente non ha in alcun modo allegato e dimostrato di avere sottoposto alla Corte territoriale il documento contenente l’ampliamento della linea di credito e di averne evidenziato alla Corte la decisività. I documenti relativi ai versamenti sono stati, invece, considerati dal giudice di appello, ma ritenuti irrilevanti, trattandosi di versamenti successivi alla domanda di ingiunzione. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., non avendo la Corte d’appello “posto a fondamento dell’impugnata decisione (…) le diverse prove documentali prodotte in giudizio dall’appellante”, elencate nel ricorso. Senonchè, va osservato che la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità, non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass., 28/02/2018, n. 4699; Cass., 11/10/2016, n. 20382). Nel caso di specie, dall’esame della sentenza non si ricava riferimento alcuno all’aumento delle linee di credito concesso al ricorrente, nè il medesimo ha allegato di avere sottoposto tale documento alla Corte d’appello, espressamente deducendone – siccome l’art. 115 c.p.c., riguarda proprio l’onere di allegazione – la decisività, quanto alla mancanza di un suo inadempimento al piano di rientro stipulato con la banca. Ben al contrario, dall’impugnata sentenza risulta che l’unico piano di rientro dell’esposizione debitoria del G. è quello del 29 marzo 2007, e che di tale piano “non risultano provate modifiche”. Degli altri documenti, comprovanti i versamenti operati dal G., la Corte d’appello ha tenuto conto, reputandoli ininfluenti, trattandosi di pagamenti successivi al ricorso per decreto ingiuntivo.

Il sesto motivo è inammissibile. Viene denunciato un omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare il fatto che la segnalazione del nominativo del G. alla Centrale rischi non andava effettuata come “posizione a rischio revoca”, bensì come “posizione a rischio scadenza”, nonchè l’omessa considerazione di una serie di elementi di prova documentale, dai quali sarebbe risultata comprovata la fondatezza dell’azione risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente, ben lumeggiata negli scritti difensivi, anch’essi non considerati dalla Corte d’appello. La censura non è conforme al modello di vizio risultante dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 29/10/2018, n. 27415), e neppure nel paradigma del vizio in questione è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 14/06/2017, n. 14802). Quanto al fatto della tipologia di segnalazione alla Centrale rischi, esso – al contrario di quanto assume il ricorrente – è stato considerato dalla Corte, che ha ritenuto inadempiente il G. al piano di rientro, situazione tale da evidenziare un insoluto riconducibile al “rischio revoca”, come si evince dallo stesso importo per il quale il monitorio è stato ottenuto (oltre 500 milioni di Euro).

Il settimo motivo è inammissibile. La censura non è autosufficiente (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). La Corte territoriale osserva che manca un autonomo motivo di impugnazione concernente la condanna al pagamento delle spese processuali della fase monitoria e del primo grado, essendosi il G. limitato a proporre una istanza di revoca di tale condanna nelle conclusioni, “senza alcuna critica specifica e separata alle relative pronunce nella parte motiva, in fatto e in diritto, dell’atto introduttivo dell’appello”. In effetti l’atto di appello ancorava tale richiesta concernente le spese di primo grado al rigetto della domanda riconvenzionale del G. (allegazione irrilevante, perchè, invece, la soccombenza legittima la condanna alle spese) e sulla considerazione che la condanna alle spese sarebbe stata effettuata dal Tribunale sulla base della considerazione secondo cui la revoca del decreto ingiuntivo sarebbe stata effettuata – in prime cure – in considerazione di pagamenti operati dopo il deposito del ricorso monitorio, quando, invece, tali pagamenti sarebbero stati effettuati prima del deposito del ricorso. Il ricorrente, tuttavia, non riproduce, nel motivo di ricorso, la motivazione sul punto della sentenza di primo grado, nel rispetto del principio di autosufficienza.

Per quanto sopra deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00 oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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