Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5599 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 08/03/2010), n.5599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Collaredo n. 46, presso l’Avv. De Paola Gabriele che lo rappresenta e

difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

e con l’intervento:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Palermo

depositato il 12 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo dallo stesso iniziato avanti alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia – con ricorso del 7 agosto 1998 e definito con sentenza di rigetto del 22 aprile 2005.

Si e’ costituito con controricorso il Ministero della Giustizia.

La causa e’ stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere rilevata l’inammissibilita’ del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto solo a far tempo dall’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 286 la legittimazione passiva in ordine alla domanda che attiene ad un giudizio avanti la Corte dei conti compete a detta Amministrazione nonche’ del controricorso proposto dal Ministero delle Giustizia che non e’ stato parte nel giudizio a quo e che e’ privo di legittimazione passiva in ordine alla citata domanda. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.

Il ricorso e’ in parte manifestamente fondato.

Giova premettere che, nonostante difetti un’espressa enunciazione in tal senso, la Corte d’Appello ha evidentemente ritenuto che il periodo di irragionevole durata del processo debba essere quantificato, nella fattispecie, in anni due circa. Cio’ si desume dalla circostanza che, dopo aver ricordato che il processo era durato sei anni e che la giurisprudenza della Corte Europea ha determinato, in via approssimativa e generale, in tre anni la durata ragionevole del giudizio di primo grado, ha altresi’ posto in luce la complessita’ del procedimento che aveva imposto “la rimeditazione di principi costituzionali invocati nella specie” nonche’ l’”elevatissimo numero dei ricorrenti (n. 1058)” giungendo poi a quantificare il danno in Euro 2.000,00 in dichiarata adesione alle liquidazioni “effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo”.

Poiche’ e’ noto come detto organo di giustizia abbia quantificato in una forbice compresa tra i 1.000,00 e i 1.500,00 Euro il danno normalmente riconoscibile e avendo la Corte evidenziato la condotta non particolarmente diligente della parte che ha omesso di attivare rimedi acceleratori (la c.d. “istanza di prelievo”) deve dunque ritenersi che il giudice del merito abbia valutato in circa quattro anni la ragionevole durata di un processo delle richiamata complessita’ e quindi in circa due anni il periodo cui commisurare il risarcimento del danno.

Tanto premesso si deve altresi’ evidenziare che le richiamate conclusioni cui e’ implicitamente ma chiaramente giunta la Corte d’Appello non sono state sottoposte a rituale censura dal momento che tutti i motivi sulla liquidazione del danno non patrimoniale vertono sulla misura del danno rapportata ad anno, come si desume dal tenore dei quesiti in diritto e dall’enunciazione del fatto controverso.

Cio’ posto ed esaminando i primi tre motivi che per la loro stretta connessione possono essere valutati congiuntamente l’infondatezza della censura secondo cui il giudice avrebbe errato nello stabilire immotivatamente in Euro 1.000,00 all’anno l’ammontare del danno non patrimoniale pur trattandosi di causa in tema di diritti pensionistici emerge dal principio enunciato da questa Corte secondo cui “Secondo i parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai quali il giudice nazionale e’ tenuto a conformarsi nell’applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, la durata ragionevole dei processo (nella specie: dinanzi alla Corte dei conti in materia di pensione) e’ di tre anni in primo grado e di due anni in secondo grado; e l’equa riparazione deve essere liquidata in una somma variabile tra i mille/00 ed i millecinquecento/00 Euro per ciascun anno eccedente il termine ragionevole (Cassazione civile, sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14). Poiche’, si ribadisce, non e’ in contestazione il periodo considerato (di cui peraltro il giudice del merito ha dato contezza rilevando l’elevato di ricorrenti e la difficolta’ delle questioni affrontate) appare pienamente conforme a tale principio la quantificazione del danno operata in Euro 2.000,00 per due anni di ritardo irragionevole, fermo restando che, essendo stata effettuata nell’ambito della forbice richiamata, la stessa non necessita di particolare motivazione, avendo evidentemente ritenuto il giudice a quo che la fattispecie non presentasse rilievo tale da comportare una valutazione peculiare.

Manifestamente fondati sono invece i motivi attinenti all’avvenuta integrale compensazione delle spese in quanto se la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non puo’ giustificare detta regolazione non e’ neppure sufficiente a supportare la pronuncia la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

L’impugnato decreto deve dunque essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che il rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione dei due terzi delle spese del giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di merito.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di questa fase. Nulla nei rapporti tra ricorrente e Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha svolto difese mentre possono essere compensate quelle nel rapporto tra ricorrente e Ministero della Giustizia, non avendo il primo interloquito sul controricorso.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e accoglie quello nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione di un terzo delle spese del giudizio di merito, che per l’intero liquida in complessivi Euro 856,00, di cui Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo, nonche’ della meta’ delle spese del giudizio di legittimita’, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo;

compensa le spese nel rapporto tra ricorrente e Ministero della Giustizia.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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