Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5599 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.06/03/2017),  n. 5599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6674/2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA,

2, presso il sig. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIANCARLO FANZINI, MAURIZIO PALLADINI, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PARMA, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio

dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MANFREDI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1820/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

dell’8/07/2014, depositata il 28/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito l’Avvocato Maria Grazia Picciano difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

E’ stata depositata in Cancelleria e regolarmente comunicata la seguente relazione:

“Il Consigliere rel.;

Premesso:

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha determinato l’indennità di espropriazione ed occupazione d’urgenza spettanti al S. nella somma pari a 48/100 di Euro 163.580,73 (e quindi, Euro 78.518,75), oltre interessi legali dalla data di espropriazione al deposito, ne ha ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ed ha regolato le spese di lite, addossandole al S. alla stregua dell’esito complessivo della lite.

Con la precedente sentenza non definitiva, la Corte del merito aveva dichiarato la natura non edificabile dell’area assoggettata ad esproprio con provvedimento del Dirigente del Servizio patrimonio del Comune di Parma del 27/2/2003, ed aveva rimesso in istruttoria per determinare le chieste indennità, secondo il criterio del valore venale pieno.

Depositata la CTU, la Corte d’appello ha ritenuto di aderire alle conclusioni del CTU, che aveva evidenziato che per mq. 10.160 la destinazione urbanistica ne escludeva qualsiasi utilizzo diverso dalla viabilità pubblica, considerando la possibilità legale di edificazione per mq. 800, per i quali aveva calcolato il valore di mercato; quanto in particolare alla prima delle due aree indicate, la Corte del merito ha rilevato che non poteva essere astrattamente configurabile un uso diverso da quello agricolo, tenuto conto dell’effettiva destinazione a tracciato stradale, e che dal verbale di immissione in possesso risultava che i terreni erano coltivati a seminativo; nessuna parte dei detti terreni costituiva pertinenza di fabbricati.

Ricorre avverso detta pronuncia il S., con ricorso affidato a due motivi.

Si difende con controricorso il Comune.

Rileva quanto segue.

1.1.- Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, commi 1 e 3 e della L.R. n. 37 del 2002, art. 20, nonchè l’omesso esame dell’ambito urbanizzato ed edificato nel quale si trova l’area oggetto di esproprio.

Si duole il S. della carenza delle indagini, e del risultato della CTU, ancorati alla distinzione superata tra aree agricole ed edificabili, mentre si tratta di aree urbanizzate; si sarebbe dovuto pertanto tenere conto del valore di mercato effettivo che, anche per aree non edificabili, varia a seconda della collocazione urbanistica e topografica, e la L.R. n. 37 del 2002, all’art. 20 riconosce una generica edificabilità alle aree ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dagli strumenti urbanistici (e in detto territorio le aree non legalmente edificabili hanno destinazioni complementari a standards e quindi concorrono alla suscettività edificatoria di quelle edificabili).

1.2.- Col secondo, si duole della condanna alle spese di lite, per non potere essere considerato soccombente, visto il riconoscimento dell’indennità di esproprio, al netto del soprassuolo e dell’indennità di occupazione, quasi raddoppiata rispetto a quella già liquidata e confermata dalla commissione provinciale.

2.1.- Il primo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che lo stesso riguarda solo il terreno destinato alla viabilità, va ribadito il principio di recente riaffermato da questa Corte nella pronuncia 5875/2012, secondo cui il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell’interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicchè tale vincolo non ha nè un contenuto propriamente espropriativo, nè può qualificarsi come preordinato all’espropriazione; dunque di esso deve tenersi conto nella determinazione dell’indennità di esproprio, senza che rilevi, al fine di escludere l’inedificabilità dell’area vincolata, la circostanza che la stessa sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo espropriato, poichè ciò non rende l’area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa(e vedi anche la successiva sentenza 27114/2013).

2.2.- Il secondo motivo è manifestamente fondato.

Secondo l’art. 91 c.p.c., le spese non possono essere addossate a chi risulti sia pure in parte vincitore all’esito complessivo della lite; nel caso, il ricorrente non può considerarsi totalmente soccombente, atteso che, pur essendo stata statuita la non edificabilità del terreno dalla sentenza non definitiva, passata in cosa giudicata (e sul punto 1′ esplicita accettazione da parte del Comune della quantificazione del CTU, che ha stimato una parte dell’area come dotata di potenzialità edificatoria, non vale a ritenere il S. vittorioso sul punto), è pur vero che la CTU ha determinato per il terreno non edificabile un valore a mq comunque superiore a quello stimato dalla Commissione provinciale”.

In esito all’odierna udienza camerale, il Collegio, lette anche le memorie delle parti, quanto al primo motivo, condivide sostanzialmente quanto esposto nella relazione, ed in particolare, a fronte dei rilievi contenuti nella memoria del S., rileva che la Corte del merito, ben consapevole della non ineccepibile elaborazione della C.T.U., a cui era stato posto un quesito non corretto, ha ritenuto che, in ogni caso, nel concreto, il C.T.U. non si era discostato dal criterio, conseguente alla nota pronuncia della Corte Cost. 181/2011 ed all’orientamento assunto dal S.C. (ovvero la valutazione del concreto valore di mercato del bene, anche se non edificabile, a ragione dei diversi utilizzi dello stesso), visto che era stato accertato che la destinazione urbanistica escludeva per il terreno di mq. 10160 un qualsiasi utilizzo differente da quello agricolo, e che il ricorso al criterio del valore venale agricolo era aderente anche al concreto uso del terreno, in quanto, come risultava dal verbale di immissione in possesso, lo stesso risultava coltivato a seminativo.

Di contro a detta valutazione, il ricorrente reitera nella memoria il riconoscimento dell’edificabilità legale, di cui alla L.R. n. 37 del 2002, art. 20, ed i valori edificatori medi di comparto, ma, come sopra si è già detto, sulla non edificabilità v’è in ogni caso l’accertamento coperto da giudicato (a tacere del rilievo che si trattava di area destinata alla viabilità).

Il Collegio condivide integralmente le considerazioni della relazione quanto al secondo motivo.

3.1.- Conclusivamente, respinto il primo motivo e accolto il secondo motivo, va cassata la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi sulle spese del giudizio avanti alla Corte d’appello e, considerata la parziale soccombenza reciproca, si reputa di disporne la compensazione.

Anche le spese del presente giudizio si intendono compensate, considerata la parziale soccombenza reciproca.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e,decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio avanti alla Corte d’appello.

Compensa anche le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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